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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2021

Cassazione n. 37312/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei:44e le conclusioni del PG. gbp lZ4 Le_ eLs gm r-VQ_NA V•-nV`.-Q-9--Q-"`-"-Q-A-A-,t\9 [OSCURATO:PERSONA] t; u "".

S ( \.01:‘,n LA..(2),Q_, • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena inflitta alla predetta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, con sentenza n. 641/2015, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 DPR n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato DPR..

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione - dopo avere rilevato che l'Opoku era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla pena di anni sei di reclusione - riteneva che "detto trattamento sanzionatorio riflette(va) pienamente il disvalore della condotta (detenzione di gr. 40,54 di cocaina), anche in considerazione della personalità" della condannata, "gravata da un precedente per il reato p. e p. dall'art. 74, oltre che per 73 DPR 309/90 (per i quali ha riportato condanna alla pena di anni 10 di reclusione)".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. :30 L. 87/53, 73 DPR 309/90, 132 e 133 cod. pen.".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va, innanzitutto, rilevato che, allorquando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez.

Un. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).

Questa Corte ha affrontato la questione, parzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, della rideterminazione della pena in fase esecutiva, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, a seguito della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e, in particolare, quella relativa all'an e al quomodo della nuova determinazione sanzionatoria.

Si è affermato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cc. dd. leggere sui limiti edittali dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Cass. Sez.

Un. n. 33040, Jazuli, Rv. 262050).

Sulle modalità di intervento in sede esecutiva, poi, si è escluso che si potesse ricorrere a un criterio oggettivo di tipo. matematico - proporzionale, dovendo il giudice dell'esecuzione procedere alla rideterminazione della pena utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova cornice edittale (Cass. Sez.

Un. n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859).

2. E' stato, in seguito, affermato, con più recenti arresti delle Sezioni semplici, che gli stessi principi sopra enunciati devono applicarsi anche quando l'operazione di "riqualificazione sanzionatoria" in sede di esecuzione debba essere compiuta per fatti riguardanti sostanze stupefacenti di tipo "pesante", operazione resasi necessaria a seguito della già evocata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, contenuta nella sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale e relativa al solo limite edittale minimo della pena detentiva (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, Rv. 278173; Cass. Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, Rv. 277857; Cass. Sez. 1, n. 2036 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278198; Cass. Sez. 1, n. 51959 del 30/10/2019, Rv. 277735).

Anche in questi casi si è ribadito che il Giudice dell'esecuzione, nella ponderazione della lesività della condotta, deve procedere a una riduzione "necessaria" della pena, tenendo presente che la modifica operata attraverso un intervento sul minimo edittale non permette di giudicare "congrua" una sanzione che era stata ritenuta tale quando la soglia della previsione punitiva per quel fatto era, nel minimo, decisamente più alta (anni otto di reclusione).

3. Ciò posto, va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle cc.dd. droghe pesanti, l'illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra quadro sanzionatorio vigente al momento della consumazione del reato e quadro normativo ripristinato a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale.Nel caso di specie, infatti, la pena inizialmente determinata nei confronti della Opoku si era modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione e di detto minimo il giudice di merito aveva tenuto conto nel determinare la pena base nella misura di anni nove di reclusione.

La riduzione dell'anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore della condannata, in quanto nella quantificazione della sanzione la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione.

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - in applicazione dei superiori principi - dovrà procedere alla riduzione della pena in favore della condannata a fronte del "nuovo" minimo edittale, ferma restando la sua piena libertà di quantificare la pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. senza alcun meccanismo matematico - proporzionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei:44e le conclusioni del PG. gbp lZ4 Le_ eLs gm r-VQ_NA V•-nV`.-Q-9--Q-"`-"-Q-A-A-,t\9 [OSCURATO:PERSONA] t; u "". S ( \.01:‘,n LA..(2),Q_, • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena inflitta alla predetta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, con sentenza n. 641/2015, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 DPR n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato DPR.. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione - dopo avere rilevato che l'Opoku era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla pena di anni sei di reclusione - riteneva che "detto trattamento sanzionatorio riflette(va) pienamente il disvalore della condotta (detenzione di gr. 40,54 di cocaina), anche in considerazione della personalità" della condannata, "gravata da un precedente per il reato p. e p. dall'art. 74, oltre che per 73 DPR 309/90 (per i quali ha riportato condanna alla pena di anni 10 di reclusione)". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. :30 L. 87/53, 73 DPR 309/90, 132 e 133 cod. pen.". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, innanzitutto, rilevato che, allorquando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. Un. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). Questa Corte ha affrontato la questione, parzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, della rideterminazione della pena in fase esecutiva, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, a seguito della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e, in particolare, quella relativa all'an e al quomodo della nuova determinazione sanzionatoria. Si è affermato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cc. dd. leggere sui limiti edittali dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Cass. Sez. Un. n. 33040, Jazuli, Rv. 262050). Sulle modalità di intervento in sede esecutiva, poi, si è escluso che si potesse ricorrere a un criterio oggettivo di tipo. matematico - proporzionale, dovendo il giudice dell'esecuzione procedere alla rideterminazione della pena utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova cornice edittale (Cass. Sez. Un. n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859). 2. E' stato, in seguito, affermato, con più recenti arresti delle Sezioni semplici, che gli stessi principi sopra enunciati devono applicarsi anche quando l'operazione di "riqualificazione sanzionatoria" in sede di esecuzione debba essere compiuta per fatti riguardanti sostanze stupefacenti di tipo "pesante", operazione resasi necessaria a seguito della già evocata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, contenuta nella sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale e relativa al solo limite edittale minimo della pena detentiva (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, Rv. 278173; Cass. Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, Rv. 277857; Cass. Sez. 1, n. 2036 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278198; Cass. Sez. 1, n. 51959 del 30/10/2019, Rv. 277735). Anche in questi casi si è ribadito che il Giudice dell'esecuzione, nella ponderazione della lesività della condotta, deve procedere a una riduzione "necessaria" della pena, tenendo presente che la modifica operata attraverso un intervento sul minimo edittale non permette di giudicare "congrua" una sanzione che era stata ritenuta tale quando la soglia della previsione punitiva per quel fatto era, nel minimo, decisamente più alta (anni otto di reclusione). 3. Ciò posto, va rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle cc.dd. droghe pesanti, l'illegalità della sanzione discende automaticamente dalla circostanza oggettiva della diversità tra quadro sanzionatorio vigente al momento della consumazione del reato e quadro normativo ripristinato a seguito della pronuncia n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale.Nel caso di specie, infatti, la pena inizialmente determinata nei confronti della Opoku si era modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione e di detto minimo il giudice di merito aveva tenuto conto nel determinare la pena base nella misura di anni nove di reclusione. La riduzione dell'anzidetto minimo edittale, per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore della condannata, in quanto nella quantificazione della sanzione la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - in applicazione dei superiori principi - dovrà procedere alla riduzione della pena in favore della condannata a fronte del "nuovo" minimo edittale, ferma restando la sua piena libertà di quantificare la pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. senza alcun meccanismo matematico - proporzionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così decis
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