CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.902/2018 R.G. proposto da : Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 6, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti; domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, P.za Cavour; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] F.lli, con sede in Ischia, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Ischia; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4925/2017 del 1^ giugno 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: § 1. Il Comune di Ischia propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafeindicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento a quest'ultima notificato per Tares 2013 su un immobile a destinazione alberghiera, eccezion fatta per la somma di euro 9.175,00, già richiesta dal Comune a titolo di acconto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - il Comune di Ischia aveva notificato alla società un primo avviso di accertamento a titolo di acconto (euro 9.175,00), un secondo avviso di pagamento a titolo di saldo (euro 14.985,00), e quindi un terzo avviso di pagamento, quello qui opposto, per l'intera somma dovuta (euro 24.147,00); - la notificazione successiva di questi atti non comport ava duplicazione ovvero triplicazione di imposta, dal momento che il terzo avviso costituiva soltanto, visto il mancato pagamento dei pregressi, un ulteriore sollecito comprensivo delle spese di notifica; - il primo avviso (appunto quello a titolo di acconto per l'importo di euro 9.175,00) era stato però autonomamente impugnato dalla società ed annullato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con sentenza n. 13279 del 29 maggio 2015, sicché nulla poteva essere più preteso a questo titolo dall'amministrazione comunale; - per il resto, il tributo era dovuto perché portato da avvisi adeguatamente motivati nella causale e nella identificazione dell'immobile tassato, oltre che debitamente sottoscritti dalla funzionaria responsabile del servizio comunale Tares. Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] snc. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Comune lamenta –ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod.proc.civ., 68 segg. d.lvo 507/93, 52 d.lgs.446/97. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso la debenza della somma già richiesta a titolo di acconto, nonostante che l'annullamento di cui alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 13279/15 fosse dipeso dalla ritenuta insufficienza motivazionale del relativo avviso e, pertanto, da un vizio formale non incidente sulla pretesa creditoria del Comune e comunque ovviato con la notificazione dell'avviso di pagamento impugnato nel presente giudizio; avente, quest’ultimo, natura riepilogativa e sostitutiva dei due precedenti i quali, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento comunale Tares, rispondevano ad una funzione di semplice invito al pagamento. § 2.2Le eccezioni di inammissibilità del ricorso – opposte in controricorso e ribadite in memoria -non sono accoglibili, dal momento che esso contiene, ex art.366 cod.proc.civ., l'esposizione essenziale ma esauriente dei rilevanti fatti di causa e, inoltre, individua e specifica esattamente, nell'unico articolato motivo, tanto la ragione decisoria che ha sostenuto il convincimento della [OSCURATO:PERSONA], quanto i motivi in fatto e diritto per i quali quest'ultima dovrebbe essere cassata. Quanto al richiamo cumulativo nella doglianza, oltre che alla violazione o falsa applicazione di legge ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ., anche alla fattispecie di ‘omesso esame’ di cui al n.5) art.cit., basterà rilevare come si tratti essenzialmente di un elemento nominalistico in rubrica, non avendo poi l'illustrazione della censura dato seguito sostanziale alla enucleazione ed esplicitazione di fatti decisivi oggetto di un omesso esame dirimente. Vero è invece che questa, seppur sovrabbondante, intitolazione non ha impedito di discernere al suo interno le singole censure contenute e, con ciò, di estrapolare quella che, per le considerazioni che ora si diranno, risulta senz'altro accoglibile ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. . Va in proposito richiamato il costante indirizzo per cui (Cass.n. 26790/18; Cass.SSUU n. 9100/15 ed altre): In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse . § 2.3Il ricorso è fondato. Va premesso che in base al [OSCURATO:PERSONA] (art.34): Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale ; (co. 3^): al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento e’ notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, anche a mezzo raccomandata a/r a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L’ avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica . Alla pretesa impositiva portata dall’avviso di pagamento oggetto del presente giudizio (per la sommatoria degli importi di cui ai precedenti inviti, per acconto e saldo Tares 2013) non ostava, quindi, l'avvenuta impugnazione dell'invito al pagamento dell'acconto, il quale veniva in tal modo non ‘raddoppiato’ (come del resto univocamente ed espressamente chiarito dal giudice regionale) ma semplicemente sostituito con la richiesta dell'importo complessivo venuto a scadenza. E’ principio consolidato di questa Corte di legittimità che l'Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela, può sostituire un atto impositivo nullo con un altro avente contenuto identico a quello già notificato, ma privo del vizio originario; e questo potere generale di autotutela sostitutiva può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro l’atto invalido, stante la permanenza della potestà impositiva. Tutto ciò, ben inteso, a condizione che la notificazione dell'atto sostitutivo avvenga nel rispetto del termine decadenziale di accertamento e riscossione di cui alla pertinente legge d’imposta e che, inoltre, non sia intervenuto un giudicato sul merito dell'imposizione stessa al quale l’Amministrazione sia tenuta a conformarsi (tra le altre: Cass.nn. 7033/18; 24496/18; 7751/19). Orbene, nessuna di queste condizioni ostative era qui riscontrabile, dal momento che la notificazione dell'avviso di pagamento sostitutivo è avvenuta,in data 19 gennaio 2015, nel rispetto del termine decadenziale di legge e regolamento, ed allorquando l'impugnazione dell'avviso di acconto avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli era ancora pendente. E’ vero che questa impugnazione sarebbe poi stata definita con la più volte citata sentenza di annullamento n. 13279 del 29 maggio 2015 - il cui passaggio in giudicato costituisce dato incontroverso di causa -e tuttavia la pronuncia in questione non concerneva il merito della pretesa impositiva, quanto l'inadeguatezza motivazionale ravvisata nell'invito al pagamento dell'acconto: (…) [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti rileva che l'avviso non evidenzia nemmeno quale sia l'immobile assoggettato a tassazione e tantomeno le caratteristiche dello stesso. In buona sostanza devono ritenersi del tutto pretermessi nell'avviso tutti gli elementi necessari ed indispensabili, primo fra i quali quello della precisa identificazione del presupposto d'imposta . E’ dunque evidente come si sia trattato di un giudicato attestante la mancanza di un requisito essenziale, quello motivazionale, che è stata poi ovviata dall'amministrazione comunale proprio attraverso la notificazione dell'avviso di pagamento qui dedotto, emendato del vizio motivazionale così riscontrato dal collegio partenopeo. Non poteva dunque la [OSCURATO:PERSONA] decurtare il debito d'imposta dell'importo di euro 9.175,00 in forza del giudicato in questione, appunto perché attinente non alla fondatezza nel merito del prelievo (quindi con accertamento di carattere sostanziale idoneo a fare stato ex art. 2909 cod.civ.), ma all’ originario difetto di un requisito formale, poi sostitutivamente intervenuto. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 cpc, non essendo necessari accertamenti in fatto nè essendo state riproposte altre questioni, mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della società contribuente; compensate le spese dei gradi di merito in ragione dell'influenza sortita sulla fattispecie dal sopravvenire del giudicato di annullamento. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; condanna quest'ultima alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimbo