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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19778/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in ì parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Vicenza il 23 febbraio 2021 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo B) e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4

I. 895/1967; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla totale carenza di verifica quanto all'effettiva micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, in merito alla qualificazione giuridica attribuita al fatto ai sensi dell'art. 4

I. 895/1967 piuttosto che ex art. 678 cod. pen.

Rilevato che la doglianza, la cui soluzione presuppone accertamenti in fatto non consentiti in questa sede, non è consentita in quanto la questione circa la micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, circa la qualificazione da attribuire al fatto oggetto del capo c), non era stata oggetto dei motivi di appello (cfr. il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.Mthi 9,6 2026 [OSCURATO:PERSONA] ià Ma a De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in ì parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Vicenza il 23 febbraio 2021 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo B) e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 895/1967; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla totale carenza di verifica quanto all'effettiva micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, in merito alla qualificazione giuridica attribuita al fatto ai sensi dell'art. 4 I. 895/1967 piuttosto che ex art. 678 cod. pen. Rilevato che la doglianza, la cui soluzione presuppone accertamenti in fatto non consentiti in questa sede, non è consentita in quanto la questione circa la micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, circa la qualificazione da attribuire al fatto oggetto del capo c), non era stata oggetto dei motivi di appello (cfr. il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.Mthi 9,6 2026 [OSCURATO:PERSONA] ià Ma a De
Sentenza Cassazione n. 19778/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris