CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2010 e 5 novembre 2003, dalla Corte di appello di Salerno, determinando la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione ed C 1.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione all'individuazione del reato più grave, da compiere sulla base del criterio della pena edittale e non secondo il criterio della pena inflitta, violazione di legge che ha comportato anche l'illegittima negazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'aumento per i reati così detti satellite; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando il reato più grave individuato a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., norma che riguarda l'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio