CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2806 - controricorrente -avverso la sentenza n. 660/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 21/10/2022 R.G.N. 488/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diBologna, per quel che ancora rileva in questo giudizio diNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026legittimità, ha confermato la decisione del Tribunale di Bolognan. 754/2019 nella parte in cui aveva rigettato la domanda diAlberto Campagna, docente di scuola secondaria inserito nellegraduatorie dell’[OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere ilrisarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti dilavoro a termine stipulati con il Ministero dell’istruzione persupplenze che avevano riguardato l’intero ciclo dell’attivitàdidattica, svolte per dieci anni consecutivi sempre presso dettoIstituto e sulla stessa cattedra di insegnamento, per una duratacomplessiva protrattasi oltre trentasei mesi.2. Il docente, odierno ricorrente, aveva denunciato l’usoimproprio o distorto delle supplenze assegnategli poiché essesolo nominalmente erano state conferite su organico di fatto,stante l’assegnazione, in via consecutiva, sempre presso lostesso Istituto e sulla stessa cattedra e sempre per l’intera3. La Corte territoriale non ha accolto l’anzidetta domanda, nonritenendo che fosse stato superato il limite dei trentasei mesicomplessivi di supplenza su posto vacante e disponibile.3.1. Essa, in particolare, dopo aver richiamato la decisione diquesta Corte n. 22552/2016 sulla tipologia di supplenzevalutabili ai fini della verifica dell’abusiva reiterazione dicontratti a termine, aveva rilevato che dalla documentazioneprodotta a corredo del ricorso era emerso che il docente,nell’arco temporale compreso tra gli anni scolastici 2008/2009e 2018/2019, aveva svolto una sola supplenza annuale contermine al 31 agosto e che, anche volendo aggiungere ad essale altre supplenze attribuite fino alla nomina dell’avente diritto,Numero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026la sommatoria dei relativi periodi era di complessivi 34 mesi e18 giorni, inferiore alla soglia dei trentasei mesi.3.2. La stessa Corte aveva poi ulteriormente rilevato che tuttele altre supplenze dedotte erano «supplenze temporanee o breviovvero sino alla cessazione dell’attività didattica e quindi fino al30/6 e pertanto, sull’organico di fatto».4. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, AlbertoCampagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi di impugnazione, illustrato da memoria.5. Il Ministero dell’Istruzione, nelle more ridenominato Ministerodell’Istruzione e del Merito, ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato, exart. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.4 l. n. 124/1999 in connessione con la violazione della clausola5) dell’allegato alla direttiva 70/1999 e dell’art. 36 d.lgs. n.165/2001, censurando la decisione impugnata per averaffermato che i contratti a termine da prendere inconsiderazione ai fini dell’abusiva reiterazione per oltre trentaseimesi, in quanto relativi a supplenze su organico di diritto,ovvero su cattedra vacante e disponibile, dovevano limitarsiall’unico contratto con termine fino alla conclusione dell’annoscolastico ed a quelli che indicavano «sino alla nominadell’avente diritto», escludendo tutte le altre supplenze, pursvolte complessivamente ogni anno per l’intera duratadell’attività didattica, seppur talora con spezzoni orari o con piùcontratti nello stesso anno scolastico.1.1. In particolare, viene censurato il fatto che la Corteterritoriale aveva conteggiato come supplenze su organico diNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026diritto «solo le supplenze che indicavano “sino alla nominadell’avente diritto” come riportato nel certificato dello stato diservizio, limitandosi quindi al dato letterale e non considerandosu cattedra vacante e disponibile, tutte le altre supplenze, pursvolte sulla stessa cattedra e sullo stesso istituto», dovendoinvece attribuirsi valenza decisiva, al di là di tale dato letterale,al dato fattuale rappresentato dalla prosecuzione ininterrotta disupplenze per dieci anni, ogni anno sino al termine dell’attivitàdidattica, sulla stessa cattedra e nello stesso istituto, tale daevidenziare un uso improprio o distorto delle stesse.1.2. In tal modo, ha rimarcato il ricorrente, la Corte d’Appelloha letto l’art. 4 l. 124/1999 in maniera erronea rispetto a quantoindicato dalla CGUE, da Corte Cost. n. 187/2016, e soprattuttoda Cass. n. 22552/2016, avendo estrapolato dalla complessivamenzionata la causale anzidetta o quelli ad orario ridotto,relativi a supplenze su organico di fatto o brevi, nonconsiderando che anche per esse può verificarsi l’uso distorto oimproprio, tale da dimostrare che le stesse erano state disposteper sopperire non ad esigenze temporanee ma stabili.1.3. Ulteriore profilo di censura sollevato è la mancataconsiderazione del fatto che, poiché l’art. 40 l. n. 449/1997prevede che l’avente titolo può essere nominato sino all’ultimogiorno di lezione (1°giugno), la prosecuzione delle supplenze delricorrente oltre tale giorno (ovvero fino al 30 giugno), comeverificatosi per ogni anno scolastico, è incompatibile con unaprecedente nomina del titolare della cattedra.1.4. Per il ricorrente, lo stesso svolgimento della supplenza finoal termine dell’attività didattica, nonostante l’indicazione «finoNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’avente titolo», dimostrava che la cattedra non era stata maiassegnata al titolare sino al termine delle lezioni, e quindi erarimasta vacante; vacanza che si deve presumere anche per lesupplenze successive, pur non recanti la medesima indicazione,svolte nello stesso anno per la stessa cattedra, le quali non glisarebbero state assegnate se il titolare di tale cattedra fossestato nominato.2. Tali censure sono inammissibili.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il vizio diviolazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre aprescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamentodella decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattoaccertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata applicata a fattispecie non esattamentecomprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n.1908/2026, Cass. n. 26307/2014, Cass. n. 22348/2007), sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito. Al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio chepostula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.Numero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/20262.1. Nella fattispecie in esame, le critiche del ricorrente,nonostante l’invocazione formale di violazioni o falseapplicazioni di norme, nella sostanza investono direttamente levalutazioni in fatto operate dalla Corte territoriale, con riguardoad un’insufficiente lettura dei dati emergenti dal certificato diservizio, ed alla mancata considerazione delle supplenze privedella causale «in attesa di nomina», intervenute sempre sullastessa scuola e cattedra, da cui ricavare la mancanza del titolarein pianta organica e perciò la vacanza del posto per diversotempo.2.2. In tal modo le censure sollecitano un accertamento di fattodiverso da quello compiuto dalla Corte territoriale che non èpossibile richiedere al Giudice di legittimità e, nel loro sviluppoargomentativo, operano un’inammissibile commistione fraquestioni di diritto e accertamenti di fatto che non èdenunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.2.3. Ulteriore profilo di inammissibilità è rinvenibile nellamancanza nella sentenza impugnata di alcun riferimentoall’applicabilità dell’art. 40 l. n. 449/97, inerente la possibilità dinomina dell’avente diritto sino all’ultimo giorno di lezione, sicchédeve ritenersi che in tal modo si sia introdotta una questione,richiedente nuovi accertamenti di fatto, mai dedotta prima, inrelazione alla quale non si è fornita alcuna indicazione circa ilmomento ed il luogo processuale della sua proposizione.3. Con un secondo motivo di impugnazione si deduce, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l.n. 124/1999 e dell’art. 40 l. n. 449/1997, in connessione con laviolazione della clausola 5) dell’allegato alla direttiva 70/1999 edell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte d’appelloNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026ritenuto non valorizzabile al fine del superamento dei trentaseimesi la supplenza relativa all’anno scolastico 2011/2012,avendo affermato che essa, benché assegnata con più contratticonsecutivi sino alla nomina dell’avente diritto per tutto ilperiodo, non fosse rapportabile, stante l’orario ridotto di due oresettimanali, «a una cattedra già costituita come tale in ragionedella dotazione organica non essendosi svolta alcunaallegazione e prova sul punto in applicazione del principio didiritto» enunciato da Cass. n. 12621/2022.3.1. Tale conclusione secondo il ricorrente è erronea perché laCorte non ha posto a fondamento della decisione le risultanzedocumentali complete come emergenti dal certificato dello statodi servizio, dal quale si ricaverebbe invece che per il periodo inquestione «non si trattava di spezzone orario di 2 oresettimanali in quanto dal 7.11.2011 al 30.6.2012 l’orario era di5 ore settimanali alle quali si aggiungevano le due ore dal29.11.2011 al 30.6.2012 per un totale di 7 ore settimanali»,violando così l’art. 115 c.p.c., non avendo perciò consideratotutti le risultanze documentali che emergevano dal certificatoanzidetto, erroneamente percepite .3.2. La Corte poi non ha parimenti considerato, neanche in taleoccasione, che essendo la supplenza proseguita fino al 30giugno, la nomina dell’avente diritto non v’era mai stata,circostanza che, per le ragioni in precedenza evidenziate,denotava che la supplenza si era svolta su cattedra vacante equindi su organico di diritto, come nuovamente desumibile dalfatto che per la stessa cattedra, sia precedentemente chesuccessivamente, erano state assegnate supplenze analoghefino al 30 giugno, per come ricavabile dal predetto certificato.Numero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/20263.3. Anche tale motivo presenta gli stessi profili diinammissibilità evidenziati per quello precedente, giacché essoricollega le dedotte violazioni di legge all’errata valutazione dellerisultanze del predetto certificato di servizio, sicché le censurein tal modo articolate investono i fatti esaminati ed accertati dalgiudice di merito, contestandone l’apprezzamento svolto,3.4. Il ricorrente poi, laddove evoca la violazione dell’art. 115c.p.c, seppure rinviandone la compiuta esposizione al motivosuccessivo, non considera che, secondo l’orientamento diquesta Corte, anche di recente ribadito (Cass. n. 27479/2025,Cass. n. 9371/2025), la violazione di detta disposizione abilitaalla proposizione del ricorso per cassazione quando il giudice, inespressa o implicita contraddizione della stessa, abbia posto afondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite ingiudizio, oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propriainiziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli.Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie, in cui la Corteha deciso prendendo in considerazione il certificato di servizioversato in atti, ponendo le sue risultanze a fondamento dellapropria decisione, anche se pervenendo a conclusioni noncondivise dal ricorrente.3.5. Tale profilo di doglianza si rivela quindi anch’essoinammissibile.3.6. Ulteriore errore denunciato nell’ambito del motivo in esameè che la Corte territoriale avrebbe mal applicato l’art. 4 l. n.124/1999, avendo ritenuto che lo spezzone orario facessepresumere ex se che la supplenza non poteva essere stataassegnata su organico di diritto, disattendendo i principiNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026affermati da Cass. 12621/2022 da essa stessa citata, secondola quale, invece, la supplenza su spezzone orario è di per sécircostanza neutra, poiché anche lo spezzone orario può essereassegnato su organico di diritto.3.7. Anche tale profilo di censura è inammissibile poiché non siconfronta con la decisione della Corte; quest’ultima non haaffatto affermato di dover decidere in base alla presunzionedelineata dal ricorrente, essendosi limitata a stabilire che, inassenza di alcuna allegazione e prova, la supplenza su spezzonedi due ore non era rapportabile a una cattedra già costituita.3.8. In tal modo la Corte non ha fatto ricorso ad alcuna provapresuntiva, né ha escluso che, in linea di principio, la supplenzade qua possa essere attribuita con riferimento ad una vacanzanell’organico di diritto, avendo invece affermato che ad una taleconclusione non si potesse pervenire in assenza di idoneeallegazioni e prova di tale vacanza, avendo quindi esclusoimplicitamente che fossero idonee quelle svolte dal ricorrente,ed operando quindi una valutazione sull’attività processuale delmedesimo, in ordine alla quale risultano inconferenti i vizisollevati ex art. 360 n. 3 c.p.c.3.9. Sono quindi replicabili anche per tale censura leconsiderazioni già svolte con riferimento al primo motivo, ivicomprese quelle inerenti la violazione dell’art. 40 l. n.449/97.4. Con un terzo motivo di critica è stata nuovamente denunciatala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 124/1999, inconnessione con la violazione della clausola 5) dell’allegato alladirettiva 70/1999 e dell’art. 36 dlgs 165/2001.4.1. Il ricorrente censura la Corte d’Appello per avere ritenutoche tutte le altre supplenze figuranti nel predetto certificato diNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026servizio, pur se assegnate consecutivamente sino al terminedell’attività didattica, fossero state disposte su organico di fattoo fossero supplenze brevi, e che esse non rappresentassero unuso distorto delle supplenze, stante l’assegnazione per periodi eper spezzoni orari nel tempo diversi tra loro, non considerandoperò che esse erano state disposte sempre presso lo stessoistituto e sulla stessa cattedra per 10 anni, e che la brevità dellesupplenze è un dato neutro, potendo essere disposte, più volte,anche per una cattedra vacante.4.2. Come rilevato dallo stesso ricorrente, con le statuizionicensurate con il motivo in esame «la Corte d’Appello commettelo stesso errore in diritto già indicato con il secondo motivo»,con la conseguenza che devono allora ribadirsi nuovamente leconsiderazioni svolte in relazione a tale motivo, e pervenirsiancora una volta alla conclusione che il motivo di censura èinammissibile per le stesse ragioni già indicate.5. Con un quarto mezzo di impugnazione è stata denunciata laviolazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,criticando la Corte d’Appello laddove essa ha affermato che ilricorrente non aveva né allegato né provato l’uso distorto dellesupplenze, e quindi «non ha percepito compiutamente larisultanza documentale, costituita dal ricorso introduttivo inprimo grado», dove veniva espressamente sottolineato che dalcertificato di servizio prodotto emergeva una lunga sequela dicontratti a termine consecutivi, riguardanti supplenze annualiripetute sempre sullo stesso istituto scolastico e sulla stessacattedra, tale da costituire quindi posto vacante e disponibile, inrelazione al quale era stata dissimulata una esigenzapermanente dell’attività.Numero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/20265.1. In tal modo, insiste il ricorrente, la Corte territoriale hacommesso un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivodel ricorso introduttivo, come tale denunciabile in cassazionealla stregua dell’errore che cade sulla ricognizione del contenutooggettivo delle prove, richiamando Cass. 37382/2022 che haritenuto censurabile in cassazione l’errore del giudice sullapercezione del contenuto oggettivo del documento.5.2. Premesso che la Corte di appello ha affermato l’assenza diallegazione e prova dell’uso distorto delle supplenze solo conriferimento a quelle su organico di fatto (e quindi quelle privedella causale «in attesa della nomina dell’avente diritto») ed aquelle brevi, e non in riferimento a tutte le supplenze indicatedal ricorrente, si deve rilevare che la censura è infondata se solosi considera che Cass. n. 37382/2022 ha affermato che, in temadi ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l’errata percezione ela conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, diprove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai statededotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fontiappartenenti al processo, costituite dall’elaborazione dicontenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcunmodo, neppure in via indiretta o mediata, sempre che talicontenuti informativi abbiano, specularmente interpretati, ilcarattere della decisività.5.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha giudicato su fontidi prova dedotte dalle parti, e cioè il menzionato certificato diservizio, da cui ha desunto taluni contenuti informativi inrelazione ai quali il ricorrente non ha dedotto che non potevanoessere riconducibili a tale certificato, ma soltanto che essiNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026dovevano essere diversamente valutati e apprezzati, svolgendoancora una volta censure che attengono al merito dei fatti dicausa, che il giudice di legittimità non può rivalutare, nonessendo il giudizio di legittimità un terzo grado di giudizio.5.4. Conforta una tale conclusione il fatto che con il motivo sitorna a ribadire che la Corte di appello avrebbe omesso diesaminare compiutamente le risultanze documentali, nonrilevando gli elementi, già evidenziati nei motivi precedenti, chesecondo il ricorrente confermerebbero l’uso distorto edimproprio delle supplenze, la vacanza della cattedra in relazionealla quale esse si sono ripetute per dieci anni, l’inesistenza dellasituazione indicata come in attesa di nomina dell’avente diritto,la neutralità della supplenza su spezzone d’orario.Non possono allora che ribadirsi anche per tale motivo gli stessiprofili di inammissibilità che risultano inficiare le considerazioniin esso formulate, al pari di quanto già fatto per i motiviprecedenti.6. Con un quinto ed ultimo motivo di impugnazione vienedenunciata ex art. 360, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. inrelazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. censurandosi la sentenzadella Corte d’appello perché essa, illogicamente, non avevaritenuto che costituissero indizi gravi, precisi e concordanti -idonei a fare presumere, secondo l’id quod plerumque accidit,l’uso distorto delle supplenze, in assenza di prove contrarie - lecircostanze dedotte in ricorso, analoghe a quelle indicate daCass. n. 22552/2016, alle quali doveva aggiungersi anche ilfatto che il Ministero non aveva mai indicato il nominativo deltitolare della cattedra relativa alle supplenze svolte dalNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026ricorrente, circostanza valorizzata invece da Cass. 12621/2022,che vi aveva attribuito rilievo decisivo.6.1. La censura è inammissibile in quanto essa non si confrontacon il percorso decisionale della sentenza impugnata, la qualenon ha affatto affermato che le circostanze dedotte dalricorrente non costituissero indizi, gravi precisi e concordanti,non avendo minimamente articolato un ragionamento fondatosu presunzioni, avendo invece valutato le circostanze dedottedal ricorrente partitamente, con riferimento a ciascuna tipologiadelle distinte tipologie di supplenze svolte dal ricorrente, edavendo concluso che, alla luce delle indicazioni fornite da Cass.n. 22552/2016, tali supplenze non potevano essere sufficienti aconfigurare una loro abusiva reiterazione.6.2. Del resto, nemmeno la suddetta Cass. n. 22552/2016 hafatto riferimento alle presunzioni, essendosi espressa in terminiben diversi, avendo stabilito (par. 102) che «non puòconfigurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su"organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso,contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegatoe provato da parte del lavoratore che, nella concretaun uso improprio o distorto del potere di organizzazione delservizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e,quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma lecondizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delleassegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessacattedra)» .6.3. A tali indicazioni si è pienamene attenuta la sentenzaimpugnata, la quale ha motivato le ragioni per le quali leNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026circostanze dedotte dal ricorrente non potessero integrare unuso distorto ed improprio del potere di organizzazione delservizio scolastico.6.4. L’illogicità di tali ragioni denunciata dal ricorrente non salvail motivo dall’inammissibilità, poiché tale censura, attenendoalla motivazione, doveva essere veicolata con lo specifico mezzoprevisto a tal fine dall’art. 360, n. 5, nei termini da esso indicati,come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.6.5. Né a diverse conclusioni può condurre la deduzione circa lamancata indicazione da parte del Ministero del titolare dellacattedra cui si riferivano le supplenze svolte dal ricorrente, nonpotendosi attribuire a tale circostanza il rilievo evidenziato daCass. n. 12621/2022, atteso che questa si riferiva ad unafattispecie non del tutto sovrapponibile, caratterizzata dal fattoche vi era stata una specifica istanza di accesso agli atti da partedel docente al ministero perché venisse indicato il titolare dicattedra, istanza che nel caso in esame è invece mancata.7. In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere pertantodichiarato inammissibile.8. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàNumero registro generale 9987/2023Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23396/2026Data pubblicazione 17/07/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]