Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22845/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controPOSTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 476/2024 depositata il04/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 476/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, ilTribunale di Avellino, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi n.247/2020, depositata il 28 settembre 2020, e, per l’effetto, ha accoltol’opposizione proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso in data 29 aprile 2019 dalGiudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi, revocando il decretomedesimo.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva ottenuto l’emissione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo con il qualeveniva ingiunto il pagamento della somma di € 968,76, quale sommadovuta a titolo di interessi su un buono fruttifero postale serie “Q”,dell’importo di £ 500.000,00, sottoscritto in data 21 settembre 1987.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi aveva respintol’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo le argomentazionicon le quali quest’ultima aveva dedotto l’insussistenza del creditoazionato, in particolare richiamando la ritenuta fiscale applicata agliinteressi.Il giudice di prime cure, infatti, richiamando la giurisprudenza diquesta Corte, aveva affermato che il rapporto doveva essere regolatodalle condizioni risultanti dal titolo e che, in caso di contrasto tra lecondizioni riprodotte nel titolo e le indicazioni di cui al decretoSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026ministeriale che ne dispone l’emissione, dovevano prevalere leindicazioni sul medesimo buono postale, con la conseguenza che gliinteressi dovevano essere calcolati secondo la tabella riportata a tergodel titolo.3.

Il Tribunale di Avellino, nell’accogliere il gravame ha, in primoluogo, disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello – dedottadall’odierna ricorrente sulla base del disposto di cui all’art. 339 c.p.c. –osservando che, pur trattandosi di causa di valore inferiore ad €1.100,00, il giudizio non era definibile secondo equità ex art. 113 c.p.c.,in quanto veniva ad operare l’esenzione contemplata espressamente inrelazione ai rapporti derivanti da contratti per adesione ex art. 1342c.c., cui era da assimilare la sottoscrizione di buoni postali, venendo inrilievo la posizione dominante dell’emittente e l’esigenza di definiretutte le controversie secondo regole omogenee.Il Tribunale, poi, ha osservato in premessa che la controversiaveniva a vertere non sulla divergenza tra tassi indicati sul titolo e ladisciplina dettata dai decreti ministeriali bensì sull’incidenza dellanormativa fiscale – ed in particolare della ritenuta erariale - sul calcolodegli interessi, in quanto la somma richiesta dall’odierna ricorrente eracostituita dalla differenza tra il calcolato degli interessi al lordo dellaritenuta, come dedotto dalla ricorrente medesima, ed il calcolo al netto,operato invece da [OSCURATO:PERSONA].Ricostruita, allora, l’evoluzione normativa del regime di imposizionefiscale a partire dall’esenzione prevista dall’art. 31, d.P.R. n. 601/1973per proseguire sia con l’introduzione - ad opera del D.L. n. 556/1986(conv. con Legge n. 759/1986), e proprio per i buoni della serie “Q” -di una ritenuta di imposta sia con la successiva introduzione, ad operadel D. Lgs. n. 239/1996, di una imposta sostitutiva nella misura del12,50% per giungere poi alla previsione di cui all’art. 7, D.M. 23 giugnoSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/20261997, il Tribunale ha concluso nel senso della necessità di operare lacapitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primiventi anni.Il giudice di appello ha quindi concluso che il giudice di prime cureaveva operato un erroneo riferimento alla giurisprudenza di questaCorte, in quanto nel caso concreto non si poneva un problema dicontrasto tra il titolo ed i decreti di determinazione dei tassi di interessi,bensì il diverso tema della applicazione della ritenuta fiscale.Pertanto, il Tribunale, sulla scorta di tali considerazioni, haaffermato che il calcolo effettuato dall’odierna ricorrente e posto allabase della domanda monitoria era errato, risultando invece corretto ilcalcolo dell’odierna controricorrente.4.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino ricorrePINA [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c.

“peravere la sentenza impugnata deciso in ordine all’appellabilità di unasentenza del Giudice di Pace pronunciata in via equitativa”.Il ricorso, dopo aver evidenziato che la controversia aveva un valoreinferiore ad € 1.100,00, ribadisce che alla stessa doveva trovareapplicazione l’art. 113, secondo comma, c.p.c. con la dupliceconseguenza che la sentenza del Giudice di Pace doveva considerarsiSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026resa secondo equità e che la stessa, ex art. 339, terzo comma, c.p.c.,era appellabile solo in relazione alle ipotesi contemplate dallamedesima previsione.Per contro, argomenta il ricorso, l’appello proposto dall’odiernacontroricorrente investiva il merito della controversia e dovevapertanto essere dichiarato inammissibile.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600/73;del D.L. n. 556/86; del D. Lgs n. 239/96, “per non avere il giudiceapplicato la normativa generale in tema di calcolo della ritenuta allafonte”.Argomenta il ricorso che la normativa primaria in materia fiscalestabilisce che la ritenuta alla fonte deve essere applicata solo almomento del pagamento, cioè all’atto della liquidazione del buonofruttifero, con la conseguenza che la capitalizzazione degli interessideve avvenire al lordo delle imposte e la tassazione deve interveniresolo alla fine del rapporto.A tale approdo il ricorso perviene sulla base della considerazioneper cui i buoni fruttiferi non distribuiscono cedole durante la loro vitamentre il reddito si realizza solo al momento del rimborso, con laconseguenza che ogni anticipazione della tassazione verrebbe a ridurreillegittimamente il rendimento.Deduce il ricorso che la previsione di cui all’art. 7, D.M. 23 giugno1997 si porrebbe in contrasto con la normativa primaria e, in quantodisciplina di natura amministrativa e subordinata, dovrebbe esseredisapplicata per il principio di gerarchia delle fonti.Osserva ulteriormente il ricorso che il potere attribuito al Ministerodal d.P.R. n. 156/1973 ha ad oggetto solo le variazioni dei tassiSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026d’interesse e non le modalità di tassazione, con la conseguenza che ilD.M. 23 giugno 1997 avrebbe ecceduto i limiti della delega normativa.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzain relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque perdifetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente osolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per lacontroversia e avendo la Corte territoriale manifestamente travisato leinformazioni probatorie oggettive risultanti dall’esame dei buonifruttiferi depositati in atti”.Argomenta il ricorso che, mentre il buono fruttifero postale dellaricorrente riportava specifiche condizioni di rendimento, l’odiernacontroricorrente avrebbe applicato condizioni difformi da quellestampate sul buono.Deduce il ricorso che il rapporto contrattuale si perfeziona sullabase del contenuto del titolo consegnato al sottoscrittore e cheeventuali difformità normative non possono pregiudicare ilrisparmiatore, dovendo prevalere l’affidamento ingenerato dal testo delbuono.Conclude argomentando che gli interessi devono essere calcolatisecondo le indicazioni riportate a tergo del titolo e deduce che iconteggi della ricorrente non erano stati specificamente contestati, conconseguente applicazione della regola di non contestazione ex art. 115c.p.c., profili – questi – che la decisione impugnata non avrebbeesaminato, basandosi quindi su una ricostruzione non coerente ecarente sul piano dell’iter logico-giuridico.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.2.1.

Infondato è il primo motivo.Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Questa Corte ha già in passato enunciato in linea generale ilprincipio per cui la regola di esclusione dal giudizio secondo equità,prevista dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., per le controversie divalore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridicirelativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.,si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione dibuoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dallaposizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che talicontroversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitoridel servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dallePoste, che richiama le condizioni generali di contratto definite perregolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori (Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 33033 del 10/11/2021).Di recente, poi, questa Corte si è nuovamente pronunciata suvicenda strettamente affine (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3192 del2026), con motivazione che si attaglia pienamente al caso ora in esamee che, pertanto, può qui essere richiamata testualmente.“(…)equità, ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., possono – ai sensidell'ultimo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., come modificato dald.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – essere oggetto di appello solo per normesul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie odei principi regolatori della materia (cfr. Cass. n. 19050 del 2017; Cass.n. 10063 del 2020), rileva il Collegio che, come già questa Corte harimarcato (cfr., amplius, anche nelle relative motivazioni, Cass. n.33033 del 2021; Cass. n. 23006 del 2023; Cass. n. 11688 del 2025),l'art. 113, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che il Giudice di PaceSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026decide secondo equità nelle controversie di valore inferiore a 1.100,00euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.Invero, come ha statuito Cass. n. 10394 del 2007, «a seguito dellasostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da partedell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per igiudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto decreto) dellaregola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per lecontroversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapportigiuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art.1342 cod. civ., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi – unavolta considerato che l'esigenza della decisione secondo dirittoobbedisce, nelle intenzioni del legislatore, alla necessità che le dettecontroversie vengano decise in modo uniforme in ragione dellauniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto – cheun'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entroquel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che sianosottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utenteed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenzadi uniformità di decisione, garantita dalla regola – di natura processuale– della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggiorragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discendadalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone almonopolista di garantire all'utente parità di trattamento» (conf.

Cass.n. 10559 del 2009).Sempre questa Corte (cfr. Cass. n. 25060 del 2017) ha precisato,poi, che «la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, previstadall'art. 113, comma 2, c.p.c. per le controversie di valore nonSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi acontratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estendeanche a quelle che traggono origine da rapporti contrattuali intervenutitra un utente e una società in posizione dominante che esercita unpubblico servizio, per la necessità di garantire l'uniformità delladecisione per tutti i fruitori del servizio».In continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimitàsul punto (cfr. la già citata Cass. n. 10394 del 2007 cit.), «i buonipostali, rientranti nei servizi bancoposta offerti da Poste, non sono titolidi credito e non posseggono perciò il carattere della letterarietà propriadei titoli medesimi, ma vengono qualificati alla stregua dei titoli dilegittimazione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., che servono, pertanto, adindicare l'avente diritto della prestazione (Cass. 27809/2005).

Inoltre,questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 13979/2007, in motivazione) hachiarito che si tratta di servizi postali, un tempo offerti da un'aziendadello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformatanell'[OSCURATO:PERSONA], avente natura di ente pubblico economico, e quindi insocietà per azioni), rientranti nell'ambito di rapporti contrattuali,fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato, seppuredestinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che risentedella natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, ormaipriva di connotazione autoritativa; cosicché le successivedeterminazioni ministeriali in tema di interessi e di relative variazionicomportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art.1339 c.c.».

In sostanza, «il vincolo contrattuale tra emittente esottoscrittore dei titoli» è «destinato a formarsi proprio sulla base deidati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».Di recente, le stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 3963 del 2019)hanno precisato che, «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettataSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolocontrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei datirisultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta fermala possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensidell'art. 1339 c. c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti,da provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA], purché successivi allasottoscrizione dei titoli».La possibilità di applicazione del disposto dell'art. 1342 cod. civ. èstata riconosciuta nella materia da questo giudice di legittimità (cfr.Cass. n. 4761 del 2018, in motivazione).In definitiva, in continuità con quanto già sancito desumibile daCass. nn. 33033 del 2021, Cass. n. 23006 del 2023 e Cass. n. 18688del 2025, deve ritenersi che la giurisprudenza sopra richiamata circal’appellabilità delle pronunce del Giudice di Pace in controversie inferiorialla soglia di euro 1.100,00, laddove derivati da rapporti giuridicirelativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., debba trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché lasottoscrizione di buono postale fruttifero, nonostante l'intervenutaprivatizzazione della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], viene a creare un rapportoche si caratterizza per l'evidente necessità che le relative controversiesiano trattate con regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondomodulistica prestampata predisposta da Poste, che richiama ilregolamento negoziale e le condizioni generali di contratto definite perregolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti i risparmiatori-utenti del servizio interessati.Perciò «Le relative controversie, ove rientranti nella competenzadel giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimodi decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedentemillecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.,Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertitocon modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e sono appellabili aldi fuori dei limiti segnati dall'ultimo comma della disposizione di cuiall'art.339 c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce secondo equità»(così, in termini, Cass. n. 33033 del 2021).(…)”.Non resta, a questo punto, che constatare che la decisioneimpugnata si è pienamente e dichiaratamente conformata ai principiappena richiamati e che pertanto il motivo di ricorso è infondato.2.2.

Infondato, altresì, è il secondo motivo di ricorso.La questione sollevata dal motivo è stata recentemente affrontatae risolta da questa Corte con sentenza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10462del 2026, giungendo alla conclusione per cui, in tema di buoni postalifruttiferi delle serie Q, R ed S, emessi anteriormente al 1° gennaio1997, la ritenuta fiscale sugli interessi deve essere applicata secondoil criterio della competenza e non della cassa – in quanto la disciplinaprimaria vigente già prevedeva l’assoggettamento a tassazione deiredditi maturati ancorché non corrisposti – con la conseguenza che, inconformità all’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, gli interessi maturati neiprimi venti anni di vita del titolo devono essere annualmentecapitalizzati al netto della ritenuta, concorrendo così alla formazionedel montante produttivo degli interessi successivi.Nella motivazione di tale decisione – al cui contenuto comunque sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – questa Corte ha in primoluogo rammentato che il D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986), ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buonipostali, fissando per i buoni della serie Q l’applicazione della ritenutadel 12,50%.Questa Corte ha poi osservato che:Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026- alla luce del disposto di cui all’art. 1, D.L. n. 556/1986 è daritenere che “la ritenuta d’imposta era dunque già prevista eapplicata secondo il principio di competenza, all’attodell’emissione dei buoni per cui è causa, e non già secondo ilprincipio di cassa”, in quanto le ritenute devono essere versateanche con riferimento a redditi “maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti”, tenuto conto del fatto che “e uninteresse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile adun interesse «effettivamente incassato», poiché idoneo adaccrescere la capacità contributiva dell’investitore-contribuente”;- il successivo D. Lgs. n. 239/1996 - che ha sostituito laprecedente ritenuta con l’imposta sostitutiva del 12,50% - nonha introdotto il criterio di cassa e, al contrario, ha confermatola possibilità di una tassazione periodica degli interessimaturati, prevedendo espressamente che per i titoli di duratasuperiore a dodici mesi la tassazione si applichi annualmenteagli interessi maturati, ed ha rimesso la determinazione dellemodalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali adun decreto ministeriale;- tale decreto è, appunto, il D.M. 23 giugno 1997, il cui art. 7dispone che, per i buoni delle serie Q, R ed S emessi fino al 31dicembre 1996, gli interessi siano capitalizzati annualmente alnetto della ritenuta fiscale nei primi venti anni di vita del titolo;- tale previsione non può ritenersi, pertanto, illegittima o incontrasto con le fonti di rango primario, in quanto, al contrario,costituisce un atto espressamente previsto dalla normaprimaria e destinato a specificare le modalità operative diquest’ultima;Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026- assume rilevanza anche il successivo D.M. n. 511/1998, inquanto da esso “risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997 (…) si applica laprevigente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fosserostati corrisposti”, confermandosi che il D.M. 23 giugno 1997 “siconfigura, dunque, come norma di rango secondario cheintegra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolarimodalità operative e così assumendone il medesimo rango (…)sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascunacapitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta”.Sulla base di questo percorso argomentativo, questa Corte è quindipervenuta alla conclusione per cui, per i primi venti anni di vita deibuoni della serie Q, “gli interessi maturati annualmente al netto dellaritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati neglianni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sulquale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivoanno di riferimento” mentre “Dal 21° al 30° anno solare successivo aquello di emissione va, invece, corrisposto l’importo dovuto sulla basedel regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati intermini assoluti sul retro del titolo della serie Q”.Così richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, risultainevitabile osservare che la decisione impugnata si è – anche in questocaso – pienamente conformata a tale insegnamento, facendo correttogoverno delle norme applicabili.Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Per contro il motivo di ricorso non viene ad offrire alcun elementoche giustifichi la revisione dell’orientamento di questa Corte, dovendosianzi rilevare che le deduzioni della ricorrente trovano già replica direttaed esaustiva nelle argomentazioni esposte a supportodell’orientamento medesimo.2.3.

Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo.Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, si deve infatti osservare che ilmezzo non si confronta minimamente con la ratio decidendi alla basedella sentenza impugnata.Il Tribunale, infatti, ha reiteratamente evidenziato che – adifferenza di quanto opinato dal giudice di prime cure – la materia delcontendere verteva non in ordine alla individuazione del tasso diinteressi applicabile al buono fruttifero bensì in ordine allaindividuazione del meccanismo di applicazione dell’imposizione e dairiflessi che tale meccanismo aveva sulla capitalizzazione degli interessistessi.Il motivo, per contro, si diffonde in argomentazioni che investonoproprio il profilo che il Tribunale ha ritenuto non pertinente – e che,conseguentemente, esula dalla ratio decidendi della sentenza oggettodi ricorso - mentre omettono di censurare l’effettivo percorsoargomentativo che costituisce l’ossatura della decisione impugnata.Constatazione, questa, che risulta dirimente, pur dovendosirichiamare, ad ulteriore supporto del giudizio di inammissibilità,l’insegnamento per cui, in relazione al principio di non contestazione –il quale può avere comunque ad oggetto unicamente circostanze difatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024) - spetta al giudicedel merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoSez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c.,produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazionerisulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez.

L, Sentenzan. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez.

L, n. 27833 del 16/12/2005).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controPOSTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 476/2024 depositata il04/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 476/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, ilTribunale di Avellino, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi n.247/2020, depositata il 28 settembre 2020, e, per l’effetto, ha accoltol’opposizione proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso in data 29 aprile 2019 dalGiudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi, revocando il decretomedesimo.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva ottenuto l’emissione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo con il qualeveniva ingiunto il pagamento della somma di € 968,76, quale sommadovuta a titolo di interessi su un buono fruttifero postale serie “Q”,dell’importo di £ 500.000,00, sottoscritto in data 21 settembre 1987.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi aveva respintol’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo le argomentazionicon le quali quest’ultima aveva dedotto l’insussistenza del creditoazionato, in particolare richiamando la ritenuta fiscale applicata agliinteressi.Il giudice di prime cure, infatti, richiamando la giurisprudenza diquesta Corte, aveva affermato che il rapporto doveva essere regolatodalle condizioni risultanti dal titolo e che, in caso di contrasto tra lecondizioni riprodotte nel titolo e le indicazioni di cui al decretoSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026ministeriale che ne dispone l’emissione, dovevano prevalere leindicazioni sul medesimo buono postale, con la conseguenza che gliinteressi dovevano essere calcolati secondo la tabella riportata a tergodel titolo.3. Il Tribunale di Avellino, nell’accogliere il gravame ha, in primoluogo, disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello – dedottadall’odierna ricorrente sulla base del disposto di cui all’art. 339 c.p.c. –osservando che, pur trattandosi di causa di valore inferiore ad €1.100,00, il giudizio non era definibile secondo equità ex art. 113 c.p.c.,in quanto veniva ad operare l’esenzione contemplata espressamente inrelazione ai rapporti derivanti da contratti per adesione ex art. 1342c.c., cui era da assimilare la sottoscrizione di buoni postali, venendo inrilievo la posizione dominante dell’emittente e l’esigenza di definiretutte le controversie secondo regole omogenee.Il Tribunale, poi, ha osservato in premessa che la controversiaveniva a vertere non sulla divergenza tra tassi indicati sul titolo e ladisciplina dettata dai decreti ministeriali bensì sull’incidenza dellanormativa fiscale – ed in particolare della ritenuta erariale - sul calcolodegli interessi, in quanto la somma richiesta dall’odierna ricorrente eracostituita dalla differenza tra il calcolato degli interessi al lordo dellaritenuta, come dedotto dalla ricorrente medesima, ed il calcolo al netto,operato invece da [OSCURATO:PERSONA].Ricostruita, allora, l’evoluzione normativa del regime di imposizionefiscale a partire dall’esenzione prevista dall’art. 31, d.P.R. n. 601/1973per proseguire sia con l’introduzione - ad opera del D.L. n. 556/1986(conv. con Legge n. 759/1986), e proprio per i buoni della serie “Q” -di una ritenuta di imposta sia con la successiva introduzione, ad operadel D. Lgs. n. 239/1996, di una imposta sostitutiva nella misura del12,50% per giungere poi alla previsione di cui all’art. 7, D.M. 23 giugnoSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/20261997, il Tribunale ha concluso nel senso della necessità di operare lacapitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primiventi anni.Il giudice di appello ha quindi concluso che il giudice di prime cureaveva operato un erroneo riferimento alla giurisprudenza di questaCorte, in quanto nel caso concreto non si poneva un problema dicontrasto tra il titolo ed i decreti di determinazione dei tassi di interessi,bensì il diverso tema della applicazione della ritenuta fiscale.Pertanto, il Tribunale, sulla scorta di tali considerazioni, haaffermato che il calcolo effettuato dall’odierna ricorrente e posto allabase della domanda monitoria era errato, risultando invece corretto ilcalcolo dell’odierna controricorrente.4. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino ricorrePINA [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c. “peravere la sentenza impugnata deciso in ordine all’appellabilità di unasentenza del Giudice di Pace pronunciata in via equitativa”.Il ricorso, dopo aver evidenziato che la controversia aveva un valoreinferiore ad € 1.100,00, ribadisce che alla stessa doveva trovareapplicazione l’art. 113, secondo comma, c.p.c. con la dupliceconseguenza che la sentenza del Giudice di Pace doveva considerarsiSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026resa secondo equità e che la stessa, ex art. 339, terzo comma, c.p.c.,era appellabile solo in relazione alle ipotesi contemplate dallamedesima previsione.Per contro, argomenta il ricorso, l’appello proposto dall’odiernacontroricorrente investiva il merito della controversia e dovevapertanto essere dichiarato inammissibile.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600/73;del D.L. n. 556/86; del D. Lgs n. 239/96, “per non avere il giudiceapplicato la normativa generale in tema di calcolo della ritenuta allafonte”.Argomenta il ricorso che la normativa primaria in materia fiscalestabilisce che la ritenuta alla fonte deve essere applicata solo almomento del pagamento, cioè all’atto della liquidazione del buonofruttifero, con la conseguenza che la capitalizzazione degli interessideve avvenire al lordo delle imposte e la tassazione deve interveniresolo alla fine del rapporto.A tale approdo il ricorso perviene sulla base della considerazioneper cui i buoni fruttiferi non distribuiscono cedole durante la loro vitamentre il reddito si realizza solo al momento del rimborso, con laconseguenza che ogni anticipazione della tassazione verrebbe a ridurreillegittimamente il rendimento.Deduce il ricorso che la previsione di cui all’art. 7, D.M. 23 giugno1997 si porrebbe in contrasto con la normativa primaria e, in quantodisciplina di natura amministrativa e subordinata, dovrebbe esseredisapplicata per il principio di gerarchia delle fonti.Osserva ulteriormente il ricorso che il potere attribuito al Ministerodal d.P.R. n. 156/1973 ha ad oggetto solo le variazioni dei tassiSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026d’interesse e non le modalità di tassazione, con la conseguenza che ilD.M. 23 giugno 1997 avrebbe ecceduto i limiti della delega normativa.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzain relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e comunque perdifetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente osolamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per lacontroversia e avendo la Corte territoriale manifestamente travisato leinformazioni probatorie oggettive risultanti dall’esame dei buonifruttiferi depositati in atti”.Argomenta il ricorso che, mentre il buono fruttifero postale dellaricorrente riportava specifiche condizioni di rendimento, l’odiernacontroricorrente avrebbe applicato condizioni difformi da quellestampate sul buono.Deduce il ricorso che il rapporto contrattuale si perfeziona sullabase del contenuto del titolo consegnato al sottoscrittore e cheeventuali difformità normative non possono pregiudicare ilrisparmiatore, dovendo prevalere l’affidamento ingenerato dal testo delbuono.Conclude argomentando che gli interessi devono essere calcolatisecondo le indicazioni riportate a tergo del titolo e deduce che iconteggi della ricorrente non erano stati specificamente contestati, conconseguente applicazione della regola di non contestazione ex art. 115c.p.c., profili – questi – che la decisione impugnata non avrebbeesaminato, basandosi quindi su una ricostruzione non coerente ecarente sul piano dell’iter logico-giuridico.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.2.1. Infondato è il primo motivo.Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Questa Corte ha già in passato enunciato in linea generale ilprincipio per cui la regola di esclusione dal giudizio secondo equità,prevista dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., per le controversie divalore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridicirelativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.,si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione dibuoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dallaposizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che talicontroversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitoridel servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dallePoste, che richiama le condizioni generali di contratto definite perregolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori (Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 23006 del 28/07/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 33033 del 10/11/2021).Di recente, poi, questa Corte si è nuovamente pronunciata suvicenda strettamente affine (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3192 del2026), con motivazione che si attaglia pienamente al caso ora in esamee che, pertanto, può qui essere richiamata testualmente.“(…)equità, ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., possono – ai sensidell'ultimo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., come modificato dald.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – essere oggetto di appello solo per normesul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie odei principi regolatori della materia (cfr. Cass. n. 19050 del 2017; Cass.n. 10063 del 2020), rileva il Collegio che, come già questa Corte harimarcato (cfr., amplius, anche nelle relative motivazioni, Cass. n.33033 del 2021; Cass. n. 23006 del 2023; Cass. n. 11688 del 2025),l'art. 113, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che il Giudice di PaceSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026decide secondo equità nelle controversie di valore inferiore a 1.100,00euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.Invero, come ha statuito Cass. n. 10394 del 2007, «a seguito dellasostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da partedell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per igiudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto decreto) dellaregola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per lecontroversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapportigiuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art.1342 cod. civ., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi – unavolta considerato che l'esigenza della decisione secondo dirittoobbedisce, nelle intenzioni del legislatore, alla necessità che le dettecontroversie vengano decise in modo uniforme in ragione dellauniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto – cheun'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entroquel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che sianosottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utenteed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenzadi uniformità di decisione, garantita dalla regola – di natura processuale– della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggiorragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discendadalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone almonopolista di garantire all'utente parità di trattamento» (conf. Cass.n. 10559 del 2009).Sempre questa Corte (cfr. Cass. n. 25060 del 2017) ha precisato,poi, che «la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, previstadall'art. 113, comma 2, c.p.c. per le controversie di valore nonSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi acontratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estendeanche a quelle che traggono origine da rapporti contrattuali intervenutitra un utente e una società in posizione dominante che esercita unpubblico servizio, per la necessità di garantire l'uniformità delladecisione per tutti i fruitori del servizio».In continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimitàsul punto (cfr. la già citata Cass. n. 10394 del 2007 cit.), «i buonipostali, rientranti nei servizi bancoposta offerti da Poste, non sono titolidi credito e non posseggono perciò il carattere della letterarietà propriadei titoli medesimi, ma vengono qualificati alla stregua dei titoli dilegittimazione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., che servono, pertanto, adindicare l'avente diritto della prestazione (Cass. 27809/2005). Inoltre,questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 13979/2007, in motivazione) hachiarito che si tratta di servizi postali, un tempo offerti da un'aziendadello Stato (la quale, con la L. n.71 del 1994, fu poi trasformatanell'[OSCURATO:PERSONA], avente natura di ente pubblico economico, e quindi insocietà per azioni), rientranti nell'ambito di rapporti contrattuali,fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato, seppuredestinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che risentedella natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, ormaipriva di connotazione autoritativa; cosicché le successivedeterminazioni ministeriali in tema di interessi e di relative variazionicomportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art.1339 c.c.». In sostanza, «il vincolo contrattuale tra emittente esottoscrittore dei titoli» è «destinato a formarsi proprio sulla base deidati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».Di recente, le stesse Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 3963 del 2019)hanno precisato che, «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettataSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolocontrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei datirisultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta fermala possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensidell'art. 1339 c. c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti,da provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA], purché successivi allasottoscrizione dei titoli».La possibilità di applicazione del disposto dell'art. 1342 cod. civ. èstata riconosciuta nella materia da questo giudice di legittimità (cfr.Cass. n. 4761 del 2018, in motivazione).In definitiva, in continuità con quanto già sancito desumibile daCass. nn. 33033 del 2021, Cass. n. 23006 del 2023 e Cass. n. 18688del 2025, deve ritenersi che la giurisprudenza sopra richiamata circal’appellabilità delle pronunce del Giudice di Pace in controversie inferiorialla soglia di euro 1.100,00, laddove derivati da rapporti giuridicirelativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., debba trovare applicazione anche nel caso in esame, poiché lasottoscrizione di buono postale fruttifero, nonostante l'intervenutaprivatizzazione della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], viene a creare un rapportoche si caratterizza per l'evidente necessità che le relative controversiesiano trattate con regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondomodulistica prestampata predisposta da Poste, che richiama ilregolamento negoziale e le condizioni generali di contratto definite perregolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti i risparmiatori-utenti del servizio interessati.Perciò «Le relative controversie, ove rientranti nella competenzadel giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest'ultimodi decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedentemillecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.,Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertitocon modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e sono appellabili aldi fuori dei limiti segnati dall'ultimo comma della disposizione di cuiall'art.339 c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce secondo equità»(così, in termini, Cass. n. 33033 del 2021).(…)”.Non resta, a questo punto, che constatare che la decisioneimpugnata si è pienamente e dichiaratamente conformata ai principiappena richiamati e che pertanto il motivo di ricorso è infondato.2.2. Infondato, altresì, è il secondo motivo di ricorso.La questione sollevata dal motivo è stata recentemente affrontatae risolta da questa Corte con sentenza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10462del 2026, giungendo alla conclusione per cui, in tema di buoni postalifruttiferi delle serie Q, R ed S, emessi anteriormente al 1° gennaio1997, la ritenuta fiscale sugli interessi deve essere applicata secondoil criterio della competenza e non della cassa – in quanto la disciplinaprimaria vigente già prevedeva l’assoggettamento a tassazione deiredditi maturati ancorché non corrisposti – con la conseguenza che, inconformità all’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, gli interessi maturati neiprimi venti anni di vita del titolo devono essere annualmentecapitalizzati al netto della ritenuta, concorrendo così alla formazionedel montante produttivo degli interessi successivi.Nella motivazione di tale decisione – al cui contenuto comunque sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – questa Corte ha in primoluogo rammentato che il D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986), ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buonipostali, fissando per i buoni della serie Q l’applicazione della ritenutadel 12,50%.Questa Corte ha poi osservato che:Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026- alla luce del disposto di cui all’art. 1, D.L. n. 556/1986 è daritenere che “la ritenuta d’imposta era dunque già prevista eapplicata secondo il principio di competenza, all’attodell’emissione dei buoni per cui è causa, e non già secondo ilprincipio di cassa”, in quanto le ritenute devono essere versateanche con riferimento a redditi “maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti”, tenuto conto del fatto che “e uninteresse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile adun interesse «effettivamente incassato», poiché idoneo adaccrescere la capacità contributiva dell’investitore-contribuente”;- il successivo D. Lgs. n. 239/1996 - che ha sostituito laprecedente ritenuta con l’imposta sostitutiva del 12,50% - nonha introdotto il criterio di cassa e, al contrario, ha confermatola possibilità di una tassazione periodica degli interessimaturati, prevedendo espressamente che per i titoli di duratasuperiore a dodici mesi la tassazione si applichi annualmenteagli interessi maturati, ed ha rimesso la determinazione dellemodalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali adun decreto ministeriale;- tale decreto è, appunto, il D.M. 23 giugno 1997, il cui art. 7dispone che, per i buoni delle serie Q, R ed S emessi fino al 31dicembre 1996, gli interessi siano capitalizzati annualmente alnetto della ritenuta fiscale nei primi venti anni di vita del titolo;- tale previsione non può ritenersi, pertanto, illegittima o incontrasto con le fonti di rango primario, in quanto, al contrario,costituisce un atto espressamente previsto dalla normaprimaria e destinato a specificare le modalità operative diquest’ultima;Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026- assume rilevanza anche il successivo D.M. n. 511/1998, inquanto da esso “risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997 (…) si applica laprevigente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fosserostati corrisposti”, confermandosi che il D.M. 23 giugno 1997 “siconfigura, dunque, come norma di rango secondario cheintegra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolarimodalità operative e così assumendone il medesimo rango (…)sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascunacapitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta”.Sulla base di questo percorso argomentativo, questa Corte è quindipervenuta alla conclusione per cui, per i primi venti anni di vita deibuoni della serie Q, “gli interessi maturati annualmente al netto dellaritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati neglianni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sulquale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivoanno di riferimento” mentre “Dal 21° al 30° anno solare successivo aquello di emissione va, invece, corrisposto l’importo dovuto sulla basedel regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati intermini assoluti sul retro del titolo della serie Q”.Così richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, risultainevitabile osservare che la decisione impugnata si è – anche in questocaso – pienamente conformata a tale insegnamento, facendo correttogoverno delle norme applicabili.Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Per contro il motivo di ricorso non viene ad offrire alcun elementoche giustifichi la revisione dell’orientamento di questa Corte, dovendosianzi rilevare che le deduzioni della ricorrente trovano già replica direttaed esaustiva nelle argomentazioni esposte a supportodell’orientamento medesimo.2.3. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo.Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, si deve infatti osservare che ilmezzo non si confronta minimamente con la ratio decidendi alla basedella sentenza impugnata.Il Tribunale, infatti, ha reiteratamente evidenziato che – adifferenza di quanto opinato dal giudice di prime cure – la materia delcontendere verteva non in ordine alla individuazione del tasso diinteressi applicabile al buono fruttifero bensì in ordine allaindividuazione del meccanismo di applicazione dell’imposizione e dairiflessi che tale meccanismo aveva sulla capitalizzazione degli interessistessi.Il motivo, per contro, si diffonde in argomentazioni che investonoproprio il profilo che il Tribunale ha ritenuto non pertinente – e che,conseguentemente, esula dalla ratio decidendi della sentenza oggettodi ricorso - mentre omettono di censurare l’effettivo percorsoargomentativo che costituisce l’ossatura della decisione impugnata.Constatazione, questa, che risulta dirimente, pur dovendosirichiamare, ad ulteriore supporto del giudizio di inammissibilità,l’insegnamento per cui, in relazione al principio di non contestazione –il quale può avere comunque ad oggetto unicamente circostanze difatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024) - spetta al giudicedel merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoSez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c.,produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazionerisulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto oapparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenzan. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 15 di 16Numero registro generale 20198/2024Numero sezionale 2946/2026Numero di raccolta generale 22845/2026Data pubblicazione 07/07/2026condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 20198/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 16 di 16
Decreto Cassazione n. 22845/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris