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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 21610/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8833/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 2776/2019 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositatail 4/12/2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 4/12/2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respintol’opposizione prop osta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, da parte delMagni, dei canoni dallo stesso dovuti in relazione a un contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’inadempimento della società locatrice contestato dalMagni (nella specie consistito nel mancato conseguimento, da parte della prima, del certificato di agibilità dell’ immobile locato) non fosse stato caratterizzato da gravità tale da giustificare, non solo la risoluzionedel contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., ma da legittimare la stessa fondatezza della proposizione, da parte del conduttore, dell’eccezionedi inad empimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., né valendo il riferimento, da parte del Magni, al valore decisivo di un preteso giudicato esterno asseritamente formatosi sulla gravità dell’inadempimentodella società locatrice, dovendo ritenersi che tale giudicatoaveva riguardato il solo accertamento dell’inadempimento in esame, senza peraltro giungere a qualificarne la ‘non scarsa importanza’, ai sensi dell’art. 1453 c.c., ai fini della risoluzione del contratto; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] gni propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; laFingest s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nella violazione de l giudicato esterno formatosi ad esito di un altro giudizio intercorso tra le parti, aventead oggetto il punto concernente la gravità dell’inadempimento della società locatrice consistito nel mancato conseguimento del certificato di agibilità dell’immobil e concesso in locazione, con la conseguente impossibilità, per la stessa, di pretendere il pagamento dei canoni di locazione posti a oggetto del provvedimento monitorio originariamenteopposto dall’odierno conduttore; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, i l requisito di specificità e completezzadel motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione deiprincipi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda,allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimentodel suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivitipizzati come il ricorso per cassazione e posti i n relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art.378 cod. proc. civ., fina lizzate solo all'argomentazione sui motivi Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba nece ssariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.In riferimento alla deduzione di un error in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una normaafferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensidel n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell'esigenza di specificitànon cessa di essere necessario per il fatto che, com'è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errorenell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito,abbia la possibilità di esaminare direttamente l'oggetto in cui dettaattività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poteressere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l'indicazionedel (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corsodel quale sarebbe stato commesso l'erro re di applicazione della normasul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte vengaposta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli attiprocessuali in funzione di quella verifica.

L'onere di specificazione intal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali chepresiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivodi impugnazione ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005 , Rv.581594 – 01 e successive conformi ) ; nelcaso di specie, il ricorrente risulta aver argomentato la censura in esame sul presupposto del preteso avvenuto accertamento, con Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri efficaciadi giudicato, del grave inadempimento della controparte sulla basedi deduzioni che – tanto con riferimento al primo grado, quanto conriguardo al grado d’appello del diverso giudizio evocato – appaiono deltutto inidonee allo scopo, atteso che dalla lettura dei passi riportati inricorso (caratterizzati da aspetti di irriducibile genericità) non risulta affatto attestato il ri corso di un inadempimento (neppure univocamenteindividuato) ‘grave’ del locatore (ovvero di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.), con la conseguenza che il giudicato (al di là della dirimente genericità della prospettazione) si sarebbeformato solo sull’esistenza di un inadempimento di per sé tale da non giustificare la rilevanza della doglianza in esame; e tanto, a tacere del la mancata offerta, da parte del ricorrente, tanto nell’esposizione del fatto, quanto nell’illustrazione dei motivi , di un’adeguata precisazione del tenore delle domande poste ad oggetto delgiudizio in cui si sarebbe formato il giudicato esterno; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. (in rela zione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’effettiva gravità dell’inadempimento in cui era incorsa la società locatrice in ragione dell’omesso conseguimento del certificato di agibilitàdell’immobile locato; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1460 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal con duttore ai sensi dell’art.1460 c.c., in considerazione del manifesto ricorso dei relativi presupposti;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motiv i – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia sostanzialmente limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il ricorrente nella prospettazionedi una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , segnatamente sotto il profilo di una prospettata diversa valutazione comparativa degli interessi delle parti anche alla luce dell’eventuale avvenuta utilizzazione di fatto dell’immobile da parte del conduttore secondo i propri scopi (utilizzazionedi fatto che, peraltro, sembrerebbe essere avvenuta nel casodi specie: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ); considerazion i cuivarrà associare il carattere del tutto assertorio dell’affermazione per cui un ’utilizzazione di fatto dell’immobile non escluderebbe un inadempimento di non scarsa importanza ascrivibile al locatore, in Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forzadi una prospettazione del tutto priva di alcun adeguat o sostegno argomentativo; nel caso di specie, al di là del formale rich iamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cu i si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui date in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8833/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 2776/2019 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositatail 4/12/2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 4/12/2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respintol’opposizione prop osta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, da parte delMagni, dei canoni dallo stesso dovuti in relazione a un contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’inadempimento della società locatrice contestato dalMagni (nella specie consistito nel mancato conseguimento, da parte della prima, del certificato di agibilità dell’ immobile locato) non fosse stato caratterizzato da gravità tale da giustificare, non solo la risoluzionedel contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., ma da legittimare la stessa fondatezza della proposizione, da parte del conduttore, dell’eccezionedi inad empimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., né valendo il riferimento, da parte del Magni, al valore decisivo di un preteso giudicato esterno asseritamente formatosi sulla gravità dell’inadempimentodella società locatrice, dovendo ritenersi che tale giudicatoaveva riguardato il solo accertamento dell’inadempimento in esame, senza peraltro giungere a qualificarne la ‘non scarsa importanza’, ai sensi dell’art. 1453 c.c., ai fini della risoluzione del contratto; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] gni propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; laFingest s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nella violazione de l giudicato esterno formatosi ad esito di un altro giudizio intercorso tra le parti, aventead oggetto il punto concernente la gravità dell’inadempimento della società locatrice consistito nel mancato conseguimento del certificato di agibilità dell’immobil e concesso in locazione, con la conseguente impossibilità, per la stessa, di pretendere il pagamento dei canoni di locazione posti a oggetto del provvedimento monitorio originariamenteopposto dall’odierno conduttore; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, i l requisito di specificità e completezzadel motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione deiprincipi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda,allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimentodel suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.).Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivitipizzati come il ricorso per cassazione e posti i n relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art.378 cod. proc. civ., fina lizzate solo all'argomentazione sui motivi Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba nece ssariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.In riferimento alla deduzione di un error in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una normaafferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensidel n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell'esigenza di specificitànon cessa di essere necessario per il fatto che, com'è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errorenell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito,abbia la possibilità di esaminare direttamente l'oggetto in cui dettaattività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poteressere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l'indicazionedel (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corsodel quale sarebbe stato commesso l'erro re di applicazione della normasul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte vengaposta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli attiprocessuali in funzione di quella verifica. L'onere di specificazione intal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali chepresiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivodi impugnazione ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005 , Rv.581594 – 01 e successive conformi ) ; nelcaso di specie, il ricorrente risulta aver argomentato la censura in esame sul presupposto del preteso avvenuto accertamento, con Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri efficaciadi giudicato, del grave inadempimento della controparte sulla basedi deduzioni che – tanto con riferimento al primo grado, quanto conriguardo al grado d’appello del diverso giudizio evocato – appaiono deltutto inidonee allo scopo, atteso che dalla lettura dei passi riportati inricorso (caratterizzati da aspetti di irriducibile genericità) non risulta affatto attestato il ri corso di un inadempimento (neppure univocamenteindividuato) ‘grave’ del locatore (ovvero di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.), con la conseguenza che il giudicato (al di là della dirimente genericità della prospettazione) si sarebbeformato solo sull’esistenza di un inadempimento di per sé tale da non giustificare la rilevanza della doglianza in esame; e tanto, a tacere del la mancata offerta, da parte del ricorrente, tanto nell’esposizione del fatto, quanto nell’illustrazione dei motivi , di un’adeguata precisazione del tenore delle domande poste ad oggetto delgiudizio in cui si sarebbe formato il giudicato esterno; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1453, 1455 e 2697 c.c. (in rela zione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’effettiva gravità dell’inadempimento in cui era incorsa la società locatrice in ragione dell’omesso conseguimento del certificato di agibilitàdell’immobile locato; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1460 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal con duttore ai sensi dell’art.1460 c.c., in considerazione del manifesto ricorso dei relativi presupposti;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motiv i – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia sostanzialmente limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il ricorrente nella prospettazionedi una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , segnatamente sotto il profilo di una prospettata diversa valutazione comparativa degli interessi delle parti anche alla luce dell’eventuale avvenuta utilizzazione di fatto dell’immobile da parte del conduttore secondo i propri scopi (utilizzazionedi fatto che, peraltro, sembrerebbe essere avvenuta nel casodi specie: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ); considerazion i cuivarrà associare il carattere del tutto assertorio dell’affermazione per cui un ’utilizzazione di fatto dell’immobile non escluderebbe un inadempimento di non scarsa importanza ascrivibile al locatore, in Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri forzadi una prospettazione del tutto priva di alcun adeguat o sostegno argomentativo; nel caso di specie, al di là del formale rich iamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cu i si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 8833/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui date in complessivi euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge
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