CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2020
Cassazione n. 27752/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2762-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TERRITORIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], GIOFFRE' RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A-{ISIO 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 914[)6/2020 della COMMISSIONE ReM A TRIBUTARIA REGIONALE di 52=, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02762 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- rg. 2762/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] +1 Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione - in data 12 novembre 2020 - avverso la sentenza della CTR del Lazio- depositata in data 18 febbraio 2020 - ma ne ha omesso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima. I ricorrenti depositano memoria. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 % e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario