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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 agosto 1965

Cassazione n. 20153/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1965 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO svolta la relazione; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo in difesa di MANTEGNA Rosalia, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto - escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 80, lett. a) e b), d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 1) e il reato di favoreggiamento reale ascritto al capo 39) - l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MANTEGNA Rosalia avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, confermando la disposta applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al residuo reato di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1).

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore OL dell'indagata, formulane un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie associativa, difettandone gli elementi costitutivi, per esser stata ritenuta la gravità indiziaria in maniera apodittica e sulla scorta di argomentazioni lacunose.

I giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere che la MANTEGNA fosse stabilmente inserita nella struttura associativa, partecipando attivamente alle sue dinamiche e, soprattutto, alla tenuta della contabilità, ciò non risultando da alcun elemento indiziario.

La sua condotta si sarebbe limitata alla custodia del denaro, restando la stessa però estranea al sodalizio criminoso.

La motivazione sarebbe anche illogica nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto che la ricorrente gestiva i rapporti con i fornitori dell'associazione, assumendo ciò, in particolare, solo dal contenuto di una conversazione in cui era stato fatto riferimento a un incontro che la MANTEGNA avrebbe avuto con un tale di nome "Pippo" senza, tuttavia, spiegare sulla scorta di quali elementi poter desumere che, nella specie, si trattasse di un fornitore di droga.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il giudice del riesame ha ritenuto che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico della MANTEGNA fosse desumibile dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo e, in particolare, nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e strade adiacenti.

La rete associativa era composta da un unico centro direzionale e di approvvigionamento, individuabile nelle persone di NUCCIO Giovanni e NUCCIO Fabrizio - figli della ricorrente - e da due distinti rami operativi, addetti alla gestione dello spaccio nel quartiere Sperone, rispettivamente riferentisi al gruppo capeggiato da MARINO Stefano (preposto allo spaccio nella piazza "[OSCURATO:PERSONA]") e alla famiglia SERIO (tenuta alla gestione della "casa dello spaccio" in [OSCURATO:PERSONA] n. 3).

Secondo quanto emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati, oltre che dalla visione di immagini videoregistrate, la MANTEGNA sarebbe stata partecipe del sodalizio criminoso quale appartenente al ramo operativo riferentesi alle persone dei suoi figli Giovanni e Fabrizio NUCCIO, con il compito, in particolare, di gestire il provento dell'illecito commercio della droga, sia ricevendo e custodendo il denaro - in genere recapitatogli dal figlio Giovanni o dalla nuora MANGIAPANE Maria - che consegnando lo stesso ad altri membri dell'associazione.

3. Il motivo è infondato.

In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

4. Nella specie, le doglianze della ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria come accertata dal Tribunale del riesame, inerenti a circostanze di puro fatto non sindacabili in questa sede.Di converso, le argomentazioni spese dai giudici territoriali appaiono del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, rendendo infondato il motivo con cui la MANTEGNA ha dedotto vizio di motivazione sulla valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Ed infatti, l'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha fornito, con motivazione pienamente logica e congrua, una dettagliata indicazione dei plurimi elementi indiziari, scaturiti da captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dall'estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emersa l'esistenza di una ben strutturata associazione criminosa, coinvolgente un cospicuo numero di soggetti, svolgente un illecito traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo, in cui un ruolo preminente era riconosciuto proprio ai figli della ricorrente.

Dalle numerose risultanze indiziarie, poi, è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, la partecipazione dell'indagata all'organizzazione criminosa, essendo diversi gli episodi in cui è stata notata ricevere, custodire ovvero trasportare e celare denaro costituente il provento dell'attività illecita svolta dal sodalizio, anche consegnandolo, su indicazione del figlio Giovanni, ad altri appartenenti all'associazione.

A riprova dell'importanza e della delicatezza del ruolo svolto, involgente un rapporto di assoluta fiducia con i vertici della struttura criminosa, l'indagata era solita ricevere il denaro proprio dalla nuora o direttamente dal figlio Giovanni.

Le risultanze della svolta attività captativa hanno consentito di accertare, inoltre, che il coinvolgimento non era di natura estemporanea od occasionale, bensì espressione di un pieno inserimento nelle dinamiche associative, in qualità di partecipe delle sue attività, la stessa provvedendo alla tenuta della sua contabilità, all'effettuazione dei pagamenti di fornitori esterni e al commento di negativi eventi - come gli arresti - riguardanti persone intranee all'associazione.

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1965 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO svolta la relazione; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo in difesa di MANTEGNA Rosalia, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto - escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 80, lett. a) e b), d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 1) e il reato di favoreggiamento reale ascritto al capo 39) - l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MANTEGNA Rosalia avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, confermando la disposta applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al residuo reato di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore OL dell'indagata, formulane un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie associativa, difettandone gli elementi costitutivi, per esser stata ritenuta la gravità indiziaria in maniera apodittica e sulla scorta di argomentazioni lacunose. I giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere che la MANTEGNA fosse stabilmente inserita nella struttura associativa, partecipando attivamente alle sue dinamiche e, soprattutto, alla tenuta della contabilità, ciò non risultando da alcun elemento indiziario. La sua condotta si sarebbe limitata alla custodia del denaro, restando la stessa però estranea al sodalizio criminoso. La motivazione sarebbe anche illogica nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto che la ricorrente gestiva i rapporti con i fornitori dell'associazione, assumendo ciò, in particolare, solo dal contenuto di una conversazione in cui era stato fatto riferimento a un incontro che la MANTEGNA avrebbe avuto con un tale di nome "Pippo" senza, tuttavia, spiegare sulla scorta di quali elementi poter desumere che, nella specie, si trattasse di un fornitore di droga. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il giudice del riesame ha ritenuto che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico della MANTEGNA fosse desumibile dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo e, in particolare, nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e strade adiacenti. La rete associativa era composta da un unico centro direzionale e di approvvigionamento, individuabile nelle persone di NUCCIO Giovanni e NUCCIO Fabrizio - figli della ricorrente - e da due distinti rami operativi, addetti alla gestione dello spaccio nel quartiere Sperone, rispettivamente riferentisi al gruppo capeggiato da MARINO Stefano (preposto allo spaccio nella piazza "[OSCURATO:PERSONA]") e alla famiglia SERIO (tenuta alla gestione della "casa dello spaccio" in [OSCURATO:PERSONA] n. 3). Secondo quanto emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati, oltre che dalla visione di immagini videoregistrate, la MANTEGNA sarebbe stata partecipe del sodalizio criminoso quale appartenente al ramo operativo riferentesi alle persone dei suoi figli Giovanni e Fabrizio NUCCIO, con il compito, in particolare, di gestire il provento dell'illecito commercio della droga, sia ricevendo e custodendo il denaro - in genere recapitatogli dal figlio Giovanni o dalla nuora MANGIAPANE Maria - che consegnando lo stesso ad altri membri dell'associazione. 3. Il motivo è infondato. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 4. Nella specie, le doglianze della ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria come accertata dal Tribunale del riesame, inerenti a circostanze di puro fatto non sindacabili in questa sede.Di converso, le argomentazioni spese dai giudici territoriali appaiono del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, rendendo infondato il motivo con cui la MANTEGNA ha dedotto vizio di motivazione sulla valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso. Ed infatti, l'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha fornito, con motivazione pienamente logica e congrua, una dettagliata indicazione dei plurimi elementi indiziari, scaturiti da captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dall'estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emersa l'esistenza di una ben strutturata associazione criminosa, coinvolgente un cospicuo numero di soggetti, svolgente un illecito traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo, in cui un ruolo preminente era riconosciuto proprio ai figli della ricorrente. Dalle numerose risultanze indiziarie, poi, è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, la partecipazione dell'indagata all'organizzazione criminosa, essendo diversi gli episodi in cui è stata notata ricevere, custodire ovvero trasportare e celare denaro costituente il provento dell'attività illecita svolta dal sodalizio, anche consegnandolo, su indicazione del figlio Giovanni, ad altri appartenenti all'associazione. A riprova dell'importanza e della delicatezza del ruolo svolto, involgente un rapporto di assoluta fiducia con i vertici della struttura criminosa, l'indagata era solita ricevere il denaro proprio dalla nuora o direttamente dal figlio Giovanni. Le risultanze della svolta attività captativa hanno consentito di accertare, inoltre, che il coinvolgimento non era di natura estemporanea od occasionale, bensì espressione di un pieno inserimento nelle dinamiche associative, in qualità di partecipe delle sue attività, la stessa provvedendo alla tenuta della sua contabilità, all'effettuazione dei pagamenti di fornitori esterni e al commento di negativi eventi - come gli arresti - riguardanti persone intranee all'associazione. 5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
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