CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 99, quarto comma, e 133 cod. pen., in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine agli elementi posti a fondamento della mancata esclusione della recidiva è inammissibile, perché riferita a un difetto di motivazione non emergente dalla sentenza impugnata, dal momento che la Corte di appello (pag. 2 del provvedimento) evidenzia la presenza di due precedenti specifici e recenti in capo all'imputato, che testimoniano come la ricaduta del soggetto non sia stata occasionale; indice, questo, di insensibilità alle due precedenti condanne e di pericolosità sociale; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibilè il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 202