CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2489/01/2020, depositata il 29.10.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Varese rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, inNumero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026relazione all’anno di imposta 2011, con il quale era statorideterminato in via induttiva il suo reddito;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello propostodal contribuente, ritenendo non dovute le sanzioni e osservando, perquanto ancora qui interessa, che:- l’Amministrazione finanziaria, in caso di mancata presentazionedella dichiarazione dei redditi, è legittimata a ricostruireinduttivamente il reddito del contribuente, ricorrendo anche apresunzioni semplici, invertendosi in tal caso l’onere della prova;- i documenti prodotti, compresa la denuncia penale presentata neiconfronti del proprio commercialista, [OSCURATO:PERSONA], nondimostravano l’assoluta estraneità del contribuente ai fatti contestati;il mandato per chiudere la partita IVA, attiva a suo nome dal 2008,era stato conferito e formalizzato solo nel 2014 e ciò dimostrava che,fino a quel momento, il contribuente era consapevole che la suapartita IVA era ancora operativa, tanto da ammettere che continuavaa ricevere i bollettini INPS e INAIL, sicchè ricadeva sul medesimol’obbligo di controllare la propria posizione fiscale e verificare se ledichiarazioni fossero state o meno inviate;- la ripresa dell’lVA derivava da maggiori operazioni attive nondichiarate (e dal contribuente non contestate) e dalla constatatainsussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del regime direverse charge, riferibile ad un subappalto nel settore edile, nonessendo stato il contribuente in grado di esibire al riguardo alcundocumento;- essendo stato il credito IVA esposto in dichiarazione (e parzialmenteutilizzato in compensazione per € 67.463,58), lo stesso si eracristallizzato ed era entrato nella disponibilità del contribuente che, seanche non lo aveva utilizzato subito (o non del tutto) inNumero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026compensazione, avrebbe potuto farlo in seguito, non potendosiescludere che lo avesse ceduto a terzi, proprio secondo il meccanismofraudolento descritto dal contribuente che, per il resto, non avevacontestato il carattere indebito della detrazione e l'assenza dellecondizioni sostanziali per fruire di quel credito;- la responsabilità e gli obblighi del contribuente nei confrontidell’erario non vengono meno nel caso in cui lo stesso si affidi ad unconsulente/intermediario, residuando eventualmente ragioni di rivalsanei rapporti interni fra i due per i casi di inadempimento o di frode;- le dichiarazioni 'autoaccusatorie' del Sessa non potevano assumerevalenza probatoria nel giudizio tributarlo dove non è ammessa laprova dichiarativa, eludendosi altrimenti il divieto di cui all'art. 7comma 4, del d.lgs n. 546/1992;- il rapporto di lavoro dipendente del contribuente non era comunqueincompatibile con la titolarità da parte dello stesso di una partita IVA;- il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente, osserva il Collegio che la parte ricorrente haformulato con il ricorso l’istanza di riunione del presente con ilprocedimento iscritto al n. R.G. 9144/2020, in quanto derivanti dalmedesimo accertamento;- l’istanza va rigettata, essendo stata calendarizzata, nella stessaudienza, la trattazione del suddetto ricorso, di modo che èscongiurata l’eventualità di soluzioni contrastanti;- con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 30, 38-bis, 54, 54-bis, 57, 60 d.P.R. n.633/72, 2727, 2729, 2697 cod. civ., 3 e 53 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato cheNumero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026il potere di recupero dell’Agenzia delle entrate del credito IVAindebitamente esposto in dichiarazione poteva essere esercitato solose detto credito fosse stato utilizzato mediante compensazione orichiesta di rimborso;- il motivo è infondato;- la questione del potere dell’Amministrazione finanziaria di recuperodi un credito d’imposta ritenuto inesistente, ma non utilizzato dalcontribuente in compensazione, si pone solo con riferimento allacartella di pagamento, a seguito della verifica compiuta in sede dicontrollo automatizzato, laddove l’Amministrazione accerti che, acausa di errori materiali o di calcolo, il contribuente haillegittimamente utilizzato un credito di imposta, sicchè tale illegittimoutilizzo si traduce in un debito del contribuente nei confrontidell'erario che legittima la pretesa al recupero dell'importo mediantela notifica della cartella di pagamento; diversamente, nel caso dimancato utilizzo del credito di imposta, ove si sia accertato che lostesso non era stato correttamente esposto, l'Amministrazionefinanziaria può procedere alla rettifica dell'errore materiale o dicalcolo, ma non può emettere una cartella di pagamento ai fini delrecupero di un credito di imposta che, in quanto non utilizzato, non siè tradotto in un debito del contribuente nei confrontidell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 20643 del 2021; Cass. n.30320 del 2025);- nella specie, si trattava di credito disconosciutodall’Amministrazione in sede di accertamento, per constatatainsussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione del regime direverse charge e per la mancata produzione delle relative fatture,avendo la CTR, peraltro, accertato che il contribuente avevaparzialmente utilizzato in compensazione detto credito;Numero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, comma 2, 41-bis d.P.R. n. 600/73, 2727, 2729, 2697cod. civ., 3 e 53 Cost., per avere la CTR disatteso le prove prodotte ingiudizio dal contribuente ed, in particolare, le dichiarazioni del Sessa,non contestate dall’Ufficio ed utilizzabili nel giudizio tributario perchéassunte in sede extraprocessuale, la denuncia penale presentata dalcontribuente, il contratto relativo alla sua assunzione a tempoindeterminato, i redditi dallo stesso conseguiti quale lavoratoredipendente, la delega rilasciata al commercialista, a valeredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la chiusura della partita IVA, non avendo avuto ilSessa, per il periodo precedente, alcuna delega da parte delricorrente;- il motivo è inammissibile;- premesso che l’Ufficio ha legittimamente adottato il metodoinduttivo cd. puro per ricostruire il reddito del contribuente, data lamancata presentazione della dichiarazione dei redditi, la censuramira, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, ad ottenere unainammissibile rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito edel relativo compendio probatorio;- è opportuno comunque evidenziare (e sul punto va corretta lamotivazione della sentenza impugnata) che nel processo tributariosono utilizzabili le dichiarazioni rese da un terzo, trasfuse nelprocesso verbale di constatazione, a sua volta recepito dall'avviso diaccertamento; tali dichiarazioni, che hanno valore solo indiziario,concorrono a formare il convincimento del giudice unitamente ad altrielementi, anche se non rese in contraddittorio col contribuente, inquanto non violano il divieto di prova testimoniale, previsto dall’art.7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ex plurimis, Cass. n. 3262del 2022);Numero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026- il valore probatorio di tali dichiarazioni è, dunque, quello propriodegli elementi indiziari, senza che ciò determini violazione delprincipio della parità delle armi, potendo il contribuente contestare laveridicità delle dichiarazioni in questione e introdurre, a sua volta, nelgiudizio di merito altre dichiarazioni di terzi rese a discarico in sedeextraprocessuale (Corte costituzionale, n. 18 del 2000; Cass. nn.10785 del 2010, 4423 del 2003, 20032 del 2011);- pertanto, anche il contribuente può introdurre nel processotributario dichiarazioni scritte rese da terzi in sede extraprocessuale,aventi valenza indiziaria a proprio favore e utilizzabili tantodall'Amministrazione quanto dal contribuente, in attuazione deiprincipi del giusto processo e nel rispetto del principio della paritàdelle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai finidell'art. 3 Cost. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31588);- in entrambi i casi, tuttavia, fermo restando il potere-dovere delgiudice di valutare le dichiarazioni nel contesto probatorio emergentedagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base adelementi oggettivi e soggettivi (Cass. 23.09.2021, n. 25804), ledichiarazioni rese dai terzi non costituiscono prove della verità delloro contenuto, bensì semplicemente indizi, valutabili in relazione aglialtri elementi acquisiti, non potendo costituire da sole il fondamentodella decisione (Cass. n. 3262 del 2022 cit.);- sebbene la CTR non abbia considerato le dichiarazioni rese dalSessa, ritenendole inutilizzabili, le stesse erano comunque valutabilicome semplici indizi, non potendo essere poste da sole a fondamentodella decisione, avendo la CTR ritenuto che mancassero ulteriorielementi di riscontro;Numero registro generale 1095/2021Numero sezionale 4037/2026Numero di raccolta generale 15936/2026Data pubblicazione 24/05/2026- tale non poteva essere il rapporto di lavoro dipendente delBarbuzza, in quanto non risultava incompatibile con l’esercizio diun’attività imprenditoriale;- neppure la denuncia presentata dal contribuente era sufficiente perescludere la sua responsabilità in ordine al pagamento dei tributi,avendo la CTR correttamente rammentato che “il rapporto tributarioriguarda l’Amministrazione e il soggetto passivo di imposta (ilcontribuente) la cui responsabilità e i cui obblighi nei confrontidell’Erario non vengono certo meno nel caso in cui il contribuentedecida di affidarsi ad un consulente/intermediario”;- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, oltre alle speseprenotate a debito;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida