CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 1983
Cassazione n. 15857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/06/1983 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 14 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di revocare la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza 13 febbraio 2020 della stessa Corte e di annullare il consequenziale ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale di Roma il 14 gennaio 2021. Nell'istanza il difensore di Gjini affermava che la sentenza 13 febbraio 2020 non era, in realtà, passata in giudicato e che contro la stessa il condannato aveva presentato tempestivo ricorso per cassazione. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'istanza per difetto di interesse, affermando che il condannato non era ristretto per tale titolo e che il difensore aveva potuto presentare contro di esso ricorso per cassazione. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore che, con unico motivo, ripercorre la vicenda processuale e lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., affermando di avere interesse a rimuovere l'ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione della stessa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Contrariamente a quanto scritto dalla Corte territoriale, sussiste l'interesse del condannato a chiedere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di condanna e l'annullamento del conseguente ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata emessa il 13 febbraio 2020, con motivazione riservata in 90 giorni. La motivazione è stata depositata nei termini. Il 25 settembre 2020 il cancelliere ha attestato che la sentenza è divenuta irrevocabile. Il 30 settembre 2020 il difensore ha proposto ricorso per cassazione (non l'odierno ricorso per cassazione, ma con altro atto che sarà giudicato a parte), assumendo che per effetto della sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 83, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, e poi modificato dall'art. 36, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla I. 5 giugno 2020, n. 40, il termine processuale per il deposito delle motivazioni della sentenza sarebbe slittato al 16 luglio 2020, e conseguentemente il termine processuale per l'impugnazione sarebbe slittato al 30 settembre 2020. Il 14 gennaio 2021 il Procuratore generale di Roma ha emesso ordine di esecuzione. Il 14 luglio 2021 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di revocare la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza 13 febbraio 2020 della stessa Corte e di annullare il consequenziale ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale di Roma il 14 gennaio 2021 1.2. Non è oggetto di questo giudizio la correttezza del calcolo del termine per presentare ricorso per cassazione effettuato dal difensore, che sarà valutata in occasione della decisione di tale ricorso. Oggetto di questo giudizio è soltanto la decisione del giudice dell'esecuzione in punto di inesistenza di un interesse a chiedere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza e l'annullamento del consequenziale ordine di esecuzione. Infatti, finché non sarà deciso il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di merito, un interesse giuridicamente tutelato a chiedere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza e l'annullamento del consequenziale ordine di esecuzione è presente. L'ordine di esecuzione, sia pure con contestuale decreto di sospensione della stessa, attiva il procedimento descritto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che comporta l'onere per il condannato di presentare, entro il termine fissato dallo stesso comma 5 a pena di decadenza, l'istanza descritta al comma 6 dello stesso articolo. Per effetto dell'ordine di esecuzione, sia pure affiancato dal contestuale decreto di sospensione della stessa, ha già inizio, pertanto, la procedura dell'esecuzione della pena. Dalla circostanza che, nel momento in cui ha presentato l'istanza al giudice dell'esecuzione, il condannato non stesse ancora scontando la pena, perché la procedura di esecuzione era ancora nella fase del contraddittorio preliminare alla decisione del Tribunale di sorveglianza, non consegue, pertanto, inammissibilità della istanza in base al principio generale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., atteso che dall'accoglimento della istanza il condannato avrebbe potuto ottenere l'arresto della procedura di esecuzione della pena e la sua regressione al momento in cui era stato compiuto l'atto asseritamente viziato, ed in questo modo avrebbe potuto ottenere un risultato non soltanto formalmente corretto in diritto, ma anche a lui praticamente favorevole (cfr. Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, Rv. 262181 che ha stabilito che: "sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole"). 2. All'accoglimento del ricorso consegue, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato., con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Cor