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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 38160/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2021 il G.U.P. del Tribunale di Terni ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 125 d.P.R. 115 del 2002 e 368 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Fla presentato ricorso l'imputata tramite il suo difensore.

Deduce vizio inerente alla volontà ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rileva che deve essere verificata la volontarietà della richiesta e del consenso, rientrando tra i compiti del giudice la valutazione del contesto nel quale è maturata la richiesta, onde accertare se la volontà si è formata o espressa in maniera viziata.

Nel caso di specie l'imputata aveva conferito procura speciale al precedente difensore, con il quale aveva una relazione affettiva e del quale si era fidata, senza che tuttavia il predetto le avesse spiegato che cosa la richiesta avrebbe comportato in relazione alla pena.

Non rilevava che in precedenza l'imputata avesse altre volte presentato richiesta di applicazione di pena, ché anzi proprio in ragione della nuova sentenza avrebbe dovuto essere revocato il beneficio della sospensione condizionale in precedenza concessole.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione del 6 settembre 2021 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve considerarsi originariamente inammissibile, in quanto radicalmente inidoneo a dar conto di vizi nella formazione e nella manifestazione della volontà della ricorrente, ai fini della richiesta di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen.

Al di là di deduzioni astratte, la ricorrente, limitatasi a prospettare una relazione affettiva con il legale cui aveva conferito procura speciale, non ha spiegato come tale aspetto abbia concretamente influito in modo pregiudizievole sulla sua volontà, a fronte di un rinnovato accesso a quel tipo di rito e di una richiesta di pena contenuta, tale da elidere sostanzialmente la contestata recidiva, e in assenza di specifiche indicazioni in ordine ad eventuali limiti o condizioni, in concreto non rispettati, risultando inoltre generici i rilievi in ordine alle conseguenze in punto di pena.

Deve dunque ritenersi che, nel quadro di una situazione di per sé non rappresentativa di una condizione di inconsapevole subalternità, non siano stati prospettati atti o circostanze idonei a determinare il vizio lamentato (sul punto si rinvia a Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630).2.

Il ricorso deve essere comunque dichiarato inammissibile anche in ragione dell'intervenuta rinuncia, correlata ad una solo genericamente asserita mancanza di interesse, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M simo Ricgarelli nna Petruzzellis '7)4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2021 il G.U.P. del Tribunale di Terni ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 125 d.P.R. 115 del 2002 e 368 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Fla presentato ricorso l'imputata tramite il suo difensore. Deduce vizio inerente alla volontà ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rileva che deve essere verificata la volontarietà della richiesta e del consenso, rientrando tra i compiti del giudice la valutazione del contesto nel quale è maturata la richiesta, onde accertare se la volontà si è formata o espressa in maniera viziata. Nel caso di specie l'imputata aveva conferito procura speciale al precedente difensore, con il quale aveva una relazione affettiva e del quale si era fidata, senza che tuttavia il predetto le avesse spiegato che cosa la richiesta avrebbe comportato in relazione alla pena. Non rilevava che in precedenza l'imputata avesse altre volte presentato richiesta di applicazione di pena, ché anzi proprio in ragione della nuova sentenza avrebbe dovuto essere revocato il beneficio della sospensione condizionale in precedenza concessole. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione del 6 settembre 2021 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve considerarsi originariamente inammissibile, in quanto radicalmente inidoneo a dar conto di vizi nella formazione e nella manifestazione della volontà della ricorrente, ai fini della richiesta di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. Al di là di deduzioni astratte, la ricorrente, limitatasi a prospettare una relazione affettiva con il legale cui aveva conferito procura speciale, non ha spiegato come tale aspetto abbia concretamente influito in modo pregiudizievole sulla sua volontà, a fronte di un rinnovato accesso a quel tipo di rito e di una richiesta di pena contenuta, tale da elidere sostanzialmente la contestata recidiva, e in assenza di specifiche indicazioni in ordine ad eventuali limiti o condizioni, in concreto non rispettati, risultando inoltre generici i rilievi in ordine alle conseguenze in punto di pena. Deve dunque ritenersi che, nel quadro di una situazione di per sé non rappresentativa di una condizione di inconsapevole subalternità, non siano stati prospettati atti o circostanze idonei a determinare il vizio lamentato (sul punto si rinvia a Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630).2. Il ricorso deve essere comunque dichiarato inammissibile anche in ragione dell'intervenuta rinuncia, correlata ad una solo genericamente asserita mancanza di interesse, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M simo Ricgarelli nna Petruzzellis '7)4
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