Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 23510/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9362/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da ll ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 1080/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per sentir dichiarare la non autenticità delle firme apposte alle procure di una serie di atti giudiziari e la nullità dei relativi procedimenti, nonché condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti.

A tal fine l’attrice dedusse che il Gatto aveva avviato numerose procedure civili nei propri confronti in forza di procure le cui sottoscrizioni non erano autentiche, tant’è che sulla falsità delle firme veniva instaurato procedimento penale contro il medesimo avvocato che si concludeva con sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] sostenne, quindi, che, in seguito ai procedimenti civili instaurati in base alle anzidette procure, aveva subito danni patrimoniali per le spese affrontate, nonché danni non patrimoniali e, segnatamente, il danno morale, il danno all’integrità fisica “per l’ansia e la depressione cagionate dallo stress subito” e il danno da stress “correlato alla modifica delle proprie abitudini di vita” per le “continue presenze al Tribunale di Messina”.

1.1. –Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando le pretese attoree e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale e all’immagine professionale asseritamente cagionati dall’attrice; chie se , altresì, che fosse autorizzata la chiamata in causa, a fini di manleva, della propria assicurazione per la responsabilità civile professionale.

Si costituì, quindi, in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestando la fondatezza delle pretese attoree.

1.2. –L’adito Tribunale di Messina, con sentenza del dicembre 2016, rigettò la domanda della Celesti di nullità dei procedimenti giudiziari specificati nell’atto di citazione e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali e della somma di euro 4.250,00 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali (“spese precettate e corrisposte per le procedure indicate dall’attrice ivi comprese quelle per la cancellazione dell’ipoteca”); rigettò, inoltre, le domande proposte dal Gatto, quella riconvenzionale di risarcimento danni e quella di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione; condannò, infine, il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall’attrice e dalla chiamata in causa.

2. –Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, che la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata l’11 dicembre 2018, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati.

2.1. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) era infondata la doglianza sul rigetto dell’eccezione di litispendenza in relazione a giudizi civili già pendenti in appello e in sede di legittimità, non sussistendo coincidenza di “petitum tra le cause”, poiché in quei giudizi la Celesti aveva proposto querela di falso in via incidentale, mentre nel presente giudizio aveva invocato il risarcimento del danno, mentre la domanda di declaratoria di “non autenticità” delle firme apposte sulle procure alle liti non poteva intendersi come querela di falso (dei cui requisiti era priva), bensì “avanzata in funzione della domanda risarcitoria perché verosimilmente ritenuta indispensabile antecedente per l’accoglimento di quest’ultima”, sebbene non necessaria; b ) era infondata la censura sull’omessa pronuncia in ordine alla sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., avendo il Tribunale implicitamente rigettato l’istanza e, comunque, non sussistendo “qualunque dipendenza necessaria del presente giudizio dalla causa civile pendente in cassazione” (concernente l’impugnazione della sentenza di appello n. 512/2012), ma potendo ravvisarsi solo un “collegamento probatorio”, là dove, peraltro, il giudizio di legittimità era stato comunque definito; c) era infondata la doglianza sulla legittimità delle querele di falso affermata dal primo giudice (che l’appellante reputava, invece, inammissibili), posto che detta affermazione era solo incidentale e ai fini dell’esame della domanda risarcitoria, avendo il Tribunale rigettato, infatti, la domanda “volta alla declaratoria della non autenticità delle firme di procura”, là dove, in ogni caso, la querela di falso era lo “strumento per contestare l’autenticità della certificazione del difensore della sottoscrizione ad opera del conferente la procura”; d) era infondata la censura avverso il rigetto della domanda riconvenzionale di danni per le asserite “aggressioni verbali, gli insulti” e la “campagna di diffamazione” posta in essere dalla Celesti, in assenza della prova che avrebbe dovuto fornire il Gatto (essendo mancata anche l’allegazione “del verbale del 27/6/2014 di cui alla procedura esecutiva n. 246/07”); e) era infondata la censura avversoil rigetto della domanda di garanzia, essendo la polizza assicurativa operativa solo “per danni involontariamente cagionati a terzi per negligenza, imprudenza e imperizia nell’esercizio della professione di avvocato”, mentre nella specie veniva in rilievo“la natura dolosa dell’attività di falsificazione e dunque la volontarietà della causazione del danno”, quale condotta che “avrebbe mai potuto essere in alcun modo annullata da una ipotetica ratifica da parte della apparente firmataria delle procure”; f) era infondata la doglianza sull’accoglimento della domanda attrice di risarcimento del danno, siccome provata la condotta illecita di falsificazione ascritta al Gatto sia in base alla “valenza fortemente indiziante della sentenza di patteggiamento”, sia in base alle consulenze tecniche d ’ ufficio espletate nei giudizi civili, prodotte ritualmente dalla Celesti; g) era infondata la censura sulla liquidazione del danno non patrimoniale, avendolo il primo giudice correttamente riconosciuto, in base alle allegazioni attoree (patimenti e sofferenze subiti per vari anni per esser stata la Celesti costretta “a recarsi con cadenza quasi quotidiana presso il Tribunale e gli studi degli avvocati che la difendevano in conseguenza delle iniziative giudiziarie che si erano rivelate nulle per le falsità delle firme di procura”), solo nella componente del danno morale e liquidato in base a criteri equitativi; h) era infondata la doglianza sulla liquidazione del danno patrimoniale, trattandosi di somme pagate dall’attrice per estinguere una procedura di esecuzione immobiliare e per cancellare il relativo pignoramento “effettuato sulla scorta di un atto di precetto con firma falsa” e che non erano “recuperabili all’interno di una procedura ormai definita”, costituendo, quindi, “voci di danno risarcibili”; i) era infondata la censura sulla “diversa e maggiore liquidazione” delle spese di lite in favore della Celesti, trovando ragione “nella molteplicità e maggiore complessità delle questioni insorte in relazione alle domande di quest’ultima rispetto a quelle riconosciute all’assicurazione”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a sette motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., il ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, nella persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in luogo di esso [OSCURATO:PERSONA], già difensore di sé medesimo, cancellato dall’Albo degli Avvocati con delibera del 27 novembre 2019 dell’Ordine degli avvocati di Messina (prodotta in atti).

Il ricorrente, con il ministero del nuovo difensore, ha, quindi, depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 39 c.p.c., per aver errato la Corte territoriale ad escludere la coincidenza sotto il profilo oggettivo, anche solo parziale come “continenza”, tra il presente giudizio e quelli (distinti dal n.r.g. 102/2007, dal n.r.g. 431/2007 e dal n.r.g. 27616/2013) pendenti (i primi due) dinanzi alla Corte di appello e (il terzo) dinanzi a questa Corte di cassazione.

1.1. –Il motivo è inammissibile.

E’principio consolidato quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, che è riconosciuto a questa Corte di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità dell’impugnazione e di localizzazione processuale, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (tra le molte, Cass. n. 23834/2019).

Il ricorrente, per contro, non fornisce, alcuna indicazione, anche per sintesi, dei contenuti dei giudizi di cui assume esservi identità di oggetto (oltre che di soggetti) con la presente controversia, così da impedire a questa Corte di procedere all’esame degli atti processuali e verificare funditus la consistenza delle doglianze in riferimento a quanto diversamente ritenuto dalla Corte territoriale.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale “errato nell’individuare il contenuto della domanda attorea, omettendo di valutare aspetti determinanti della vicenda processuale”, ossia: a) “l’inammissibilità e improcedibilità della proposizione della querela di falso in quanto proposta avverso un atto del processo anziché, come dispone l’art. 221 c.p.c., per accertare la falsità di un documento”; b) “con riferimento al giudizio al n.

RG 102/07 la nullità della CTU e degli atti successivi” per mancata regolare convocazione delle parti; c ) la “mancata rimessione della causa al Collegio prima della decisione”; d) “il mancato interpello della parte (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) a norma dell’art. 222 c.p.c., al fine di confermare o meno l’operato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”; e) la “mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”; f) in riferimento al giudizio distinto dal n.r.g. 431/2007: “mancata rimessione al Presidente del Tribunale daparte del G.I., omessa comunicazione al difensore della [OSCURATO:PERSONA] dell’inizio delle operazioni peritali, inesistenza di verbali di inizio e conclusione delle operazioni peritali, mancata rimessione al Collegio prima della decisione”.

Il giudice di appello, nel reputare che non andassero esaminate le anzidette doglianze “in quanto oggetto del giudizio non era la domanda di accertamento della falsità delle procure e conseguente nullità dei giudizi in cui esse erano state utilizzate, ma esclusivamente la richiesta risarcitoria”, avrebbe “travisato gli aspetti salienti del giudizio”.

A tal riguardo, il ricorrente evidenzia che la Celesti aveva chiesto, in via principale, di “accertare e dichiarare che le firme di procura a nome di [OSCURATO:PERSONA], apposte alle procure degli atti indicati al punto 1) del presente atto di citazione … sono non autentiche; che i procedimenti instaurati con gli atti indicati al punto 1) del presente atto … sono nulli”, chiedendo, poi, di provare il fondamento di tale domanda tramite una c.t.u. e prova testimoniale.

Soggiunge il Gatto che il Tribunale non ammetteva le prove e rigettava le domande così formulate, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. nel non esaminare “la formulazione delle domande attoree e le relative richieste istruttorie” e, con esse, “tutte le censure mosse” da esso appellante “in riferimento alla inammissibilità delle domande svolte dalla Celesti relativamente alla invocata declaratoria di falsità delle procure e nullità dei successivi giudizi”; censure che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto scrutinare anche perché aveva riconosciuto “la piena ammissibilità dell’esperimento della querela di falso”.

2.1. –Il motivo è inammissibile.

Giova rammentare, anzitutto, che l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio.

Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità: dunque, ove sia denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (ad esempio, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero la nullità dell’atto introduttivo del giudizio), la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti; diversamente, negli altri casi, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere oggetto di denuncia solo alla stregua del paradigma di cui al vigente art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 31546/2019).

Nella specie, parte ricorrente deduce una omessa pronuncia del giudice di appello sulle domande di declaratoria di “non autenticità” delle sottoscrizioni apposte a determinate procure alle liti rilasciate in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di nullità dei relativi giudizi, adducendo l’erroneità della interpretazione della domanda giudiziale ad opera dello stesso giudice.

Tuttavia, sebbene una siffatta censura prospetti, in sostanza, un error in procedendo, il ricorrente manca – anche in questo caso in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. -di dare comunque contezza del contenuto specifico della domanda giudiziale, sia pure attraverso una sintesi, intelligibile, dell’atto introduttivo del giudizio, ma con la necessaria localizzazione dei punti ritenuti rilevanti ai fini della diversa qualificazione giuridica che si asserisce ricavabile dal tenore sostanziale di detto atto.

In particolare, il Gatto si è limitato a riportare le conclusioni rassegnate dalla Celesti con l’atto di citazione, che identificano il petitum(mediato ed immediato) della controversia, senza però dare affatto conto delle allegazioni e deduzioni a sostegno della complessiva pretesa azionata, siccome ricomprensiva anche della domanda risarcitoria; allegazioni e deduzioni in forza delle quali soltanto –unitamente alle citate conclusioni –sarebbe stato possibile ricostruire la portata effettiva dell’azione esercitata dall’attrice, che la Corte territoriale ha inteso concentrata nella sola pretesa risarcitoria, rispetto alla quale le domande anzidette (declaratoria di falsità delle firme e nullità dei giudizi) si sarebbero palesate solo come incidentali presupposti dell’azione di risarcimento danni.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul “terzo motivo di appello”, in forza del quale era censurata la sentenza del Tribunale là dove aveva statuito che «“a fronte del rigetto delle domande di parte convenuta, la domanda di parte attrice appare fondata e pertanto è meritevole di parziale l’accoglimento”, risultando ingiustificabile e incomprensibile l’operato del Giudicante secondo cui il rigetto delle domande formulate in via convenzionale da parte dell’odierno ricorrente poteva determinare l’accoglimento delle domande dell’attrice».

3.1. –Il motivo è inammissibile.

Esso si sviluppa in modo tale da non rendere intelligibile l’effettiva censura, omettendo il ricorrente di evidenziare i contenuti specifici del motivo di gravame in rapporto alle statuizioni impugnate in sede di appello, là dove, peraltro, la denuncia di omessa pronuncia, così come genericamente prospettata, si viene a scontrare con la complessiva decisione assunta dalla Corte territoriale, ricomprensiva dell’esame delle doglianze sul rigetto della domanda riconvenzionale del Gatto e del parziale accoglimento della domanda avanzata dall’attrice.

4. – Con il quarto mezzo è lamentata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per la lesione del diritto inviolabile alla reputazione, proposta da esso convenuto per difetto di prova, nonostante che le circostanze da esso dedotte con la comparsa di costituzione in giudizio non fossero mai state “specificamente e analiticamente contestate o confutate da controparte, contrariamente a quanto ritenuto” dallo stesso giudice di appello, là dove, peraltro, quest’ultimo si limitava “a riferire” circa la “mancata allegazione” del verbale di udienza del 27 giugno 2014 “relativo alla procedura esecutiva azionata”, che esso convenuto aveva però depositato all’udienza del 9 luglio 2014, come risultante dal relativo verbale di udienza.

4.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Con esso, nonostante venga formalmente evocata la violazione di una norma processuale – l ’ art. 115 (primo comma) c.p.c., nella sua attuale formulazione, effetto della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - non applicabile, ratione temporis , nella presente controversia (essendo questa iniziata con citazione del gennaio 2008), la denuncia è, nella sostanza, chiaramente orientata a far valere il mancato rispetto del principio di “non contestazione”, ossia di istituto che anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della modifica al citato art. 115 c.p.c. aveva già avuto modo di affermarsi per via giurisprudenziale, trovando consolidamento nell’opera nomofilattica di questa Corte, ancorata, segnatamente, all’interpretazione degli artt. 416 e 167 cod. proc. civ., rispettivamente quanto al rito del lavoro ed a quello ordinario.

In linea più generale, alla stregua del “diritto vivente” che ne ha enucleato i connotati e le coordinate essenziali, il principio pretorio in esame comporta la superfluità della prova dei fatti storici - e non già dei documenti prodotti e di essi rappresentativi (tra le altre, Cass. n. 6606/2016; Cass. n. 22837/2017) - specificamente allegati e, per l’appunto, non specificamente contestati, riconducendo la valutazione della mancata contestazione dei fatti necessitanti di prova ad un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che nella formulazione vigente (rilevante nella presente controversia) si declina come omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

Ciò posto, la censura del ricorrente non è in grado di scalfire la ratio decidendi della statuizione impugnata, giacché assume esservi stata una contestazione generica della Celesti – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito – senza, però, fornire alcun elemento relativo al contenuto degli atti processuali della parte attrice e dei verbali di causa che possa supportare la deduzione.

Peraltro, proprio alla stregua di quantoriportato in ricorso (cfr. p. 12) in ordine alle allegazioni che lo stesso Gatto, attore in riconvenzionale, aveva dedotto a sostegno della pretesa risarcitoria, risulta evidente l’inconsistenza della doglianza in esame, poiché quelle allegazioni alludonoad insulti ed umiliazioni patite ad opera della Celesti senza che, però, vengano indicati specifici elementi fattuali di contesto (locale e temporale), né, soprattutto, il tenore effettivo di quanto si asserisce abbia proferito la stessa Celesti, così da palesarsi come allegazioni affatto generiche e tali, dunque, da non poter attivare l’onere della contestazione della controparte.

Né migliore sorte può avere il profilo di censura sulla dedotta omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del verbale di udienza del 27 giugno 2014 relativo ad altro giudizio (ossia ad una procedura esecutiva), giacché non solo il fatto che detto verbale fosse stato prodotto in primo grado è deduzione inidonea a scalfire il rilievo della Corte territoriale sulla “mancata allegazione” dello stesso constatata in sede di gravame, ma – e in via assorbente e dirimente – la doglianza si appalesa affatto generica, mancando di evidenziare, in uno con il contenuto specifico del verbale anzidetto, la decisività del documento quale prova sufficiente a dare fondamento, di per sé, alla domanda di risarcimento danni.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la Corte territoriale errato nel confermare il rigetto della domanda di garanzia proposta da esso Gatto nei confronti della propria compagnia assicurativa, omettendo di valutare sia il fatto del mancato interpello ex art. 222 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA] al fine di “raccogliere la sua volontà di avvalersi o meno del documento contestato e al fine, sostanzialmente, (di) confermare o meno l’operato” di esso avvocato, sia la documentazione prodotta il 24 marzo 2009 con la memoria exart. 183 c.p.c., da cui si evinceva che la Celesti “aveva continuato a porre in essere fatti lesivi” in danno della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima “per tutelarsi aveva continuato a conferire mandato” ad esso difensore.

Il ricorrente sostiene, quindi, che la ratifica del suo operato di difensore ad opera della [OSCURATO:PERSONA] era circostanza tale da rendere la condotta tenuta frutto “al massimo” di “negligenza, imprudenza e imperizia in presenza delle quali la polizza assicurativa troverebbe piena applicazione”.

5.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il ricorrente non contesta l’accertamento sulla apposizione, cosciente e volontaria ad opera di esso Gatto, di firme non autentiche in calce alle procure alle liti per taluni giudizi intentati dalla [OSCURATO:PERSONA] (ossia, in nome della [OSCURATO:PERSONA]) contro la Celesti e, dunque, su una condotta caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo e non della colpa, tale, quindi, da mantenere siffatta impronta soggettiva anche a fronte di eventuale ratifica ad opera del soggetto cui si riferiva la sottoscrizione non autentica.

Ne consegue che la censura in esame - che investe l’interpretazione data dalla Corte territoriale di una clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dal medesimo ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]. -non solo presenta plurimi profili di inammissibilità (omessa indicazione del contenuto specifico della clausola; omessa denuncia di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.; critica dell’esito dell’interpretazione negoziale del giudice di merito), ma è, comunque, infondata, poiché la decisione del giudice di appello è armonica rispetto allo stesso dettato legislativo (art. 1917 c.c.), secondo cui l’assicurazione della responsabilità civile è esclusa per i “danni derivanti da fatti dolosi”.

6. –Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel ritenere infondato il motivo di gravame sul difetto di prova dei danni lamentati dall’attrice, attribuendo “valenza fortemente indiziante” alla sentenza di patteggiamento “anche in considerazione delle consulenze prodotte in giudizio dalla Celesti”, omettendo, però, di esaminare “importanti elementi di giudizio e cioè che in giudizi in cui erano stati espletate le dette CTU (RG 1701/00 e RG 194/97) … erano ancora sub judice essendo pendenti i giudizi di appello”.

Il ricorrente sostiene che, pur prescindendo “dalla dimostrazione della sussistenza dell’evento lesivo denunciato dalla Celesti”, il giudice di secondo grado avrebbe errato a ritenere “sussistente un danno in capo” a quest’ultima, attribuendo valore probatorio “a mere affermazioni” della parte attrice, così da riconoscere alla stessa un danno in re ipsa , in contrasto con il principio per cui il danno-conseguenza “deve essere allegato e provato” in modo rigoroso.

6.1. –Il motivo è infondato.

La censura (ribadita, segnatamente, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) si scontra, anzitutto, con il principio –di cui ha fatto corretta applicazione la Corte di appello – secondo cui, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (tra le molte, Cass. n. 25162/2020).

A tal riguardo, possono venire in rilievo le prove assunte in un diverso processo e, tra queste, le consulenze tecniche ivi espletate ovvero anche la sentenza penale di patteggiamento, sebbene la stessa non esprima efficacia di vincolo di giudicato e neppure inverta l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi (Cass. n. 20170/2018; Cass. n. 7014/2020).

Il ricorrente non dà conto della sussistenza, agli atti del processo, di risultanze probatorie diverse e divergenti da quelle utilizzate dalla Corte territoriale nella formazione del proprio convincimento, né contesta la valenza dimostrativa intrinseca delle c.t.u. provenienti da altri giudizi, non essendo pertinente in tal senso il richiamo alla pendenza (peraltro, non affatto dimostrata) di detti giudizi.

Quanto, poi, alla censura che denuncia la liquidazione del danno morale in favore della Celesti siccome effettuata in difetto di prova e, dunque, come danno in re ipsa, in contrasto con i principi della materia, è agevole evidenziare che, pur essendo necessarie allegazioni fattuali e la prova di un siffatto pregiudizio anche ai fini della sua liquidazione equitativa (la quale non assolve dall’onere di dimostrazione dell’an debeaturdel diritto al risarcimento: tra le altre, Cass. n. 20889/2016), non è comunqueprecluso a tal fine il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, proprio sulla base degli elementi obiettivi forniti dall’interessato (così già Cass. n. 8828/2003).

Alla prova presuntiva, sulla scorta di elementi di fatto addotti dall’attrice [cfr. sintesi al § 2.1., lett. g) del “Ritenuto che”], ha fatto ricorso, nella specie, la Corte territoriale nel confermare la liquidazione del danno morale (ossia del danno non patrimoniale nella sua dimensione e fenomenologia di sofferenza soggettiva composita, percettiva ed esperienziale) e l’apprezzamento di fatto che ne è scaturito non è stato censurato dal ricorrente in base al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì criticato, inammissibilmente, sulla scorta di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, come tale inidoneo a scalfirlo (tra le altre, Cass. n. 22366/2021).

7. –Con il settimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2697 c.c., nonché la “(m)ancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale”, avendo la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze istruttorie, così da statuire “una ingiusta duplicazione di spese a carico dell’odierno ricorrente”, giacché l’asserito diritto alla ripetizione di dette spese “trova il suo naturale collocamento nelle procedure esecutive e di impugnazione già pendenti”.

7.1. –Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, è replicata la stessa doglianza proposta in sede di appello avverso la sentenza di primo grado (pp. 13 e 14 della sentenza impugnata in questa sede), senza che venga però sottoposta a critica, specifica e congruente, la ratio decidendisu cui si basa la decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenzia che le spese sostenute dalla Celesti per esecuzioni immobiliari in suo pregiudizio costituivano “voci di danno risarcibili” in quanto “esborsi … non recuperabili all’interno di una procedura ormai definita” [cfr. p. 14 sentenza di appello e sintesi al § 2.1., lett. h) del “Ritenuto che”].

8. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9362/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da ll ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 1080/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per sentir dichiarare la non autenticità delle firme apposte alle procure di una serie di atti giudiziari e la nullità dei relativi procedimenti, nonché condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti. A tal fine l’attrice dedusse che il Gatto aveva avviato numerose procedure civili nei propri confronti in forza di procure le cui sottoscrizioni non erano autentiche, tant’è che sulla falsità delle firme veniva instaurato procedimento penale contro il medesimo avvocato che si concludeva con sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] sostenne, quindi, che, in seguito ai procedimenti civili instaurati in base alle anzidette procure, aveva subito danni patrimoniali per le spese affrontate, nonché danni non patrimoniali e, segnatamente, il danno morale, il danno all’integrità fisica “per l’ansia e la depressione cagionate dallo stress subito” e il danno da stress “correlato alla modifica delle proprie abitudini di vita” per le “continue presenze al Tribunale di Messina”. 1.1. –Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando le pretese attoree e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale e all’immagine professionale asseritamente cagionati dall’attrice; chie se , altresì, che fosse autorizzata la chiamata in causa, a fini di manleva, della propria assicurazione per la responsabilità civile professionale. Si costituì, quindi, in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestando la fondatezza delle pretese attoree. 1.2. –L’adito Tribunale di Messina, con sentenza del dicembre 2016, rigettò la domanda della Celesti di nullità dei procedimenti giudiziari specificati nell’atto di citazione e in parziale accoglimento della domanda risarcitoria condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 25.000,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali e della somma di euro 4.250,00 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali (“spese precettate e corrisposte per le procedure indicate dall’attrice ivi comprese quelle per la cancellazione dell’ipoteca”); rigettò, inoltre, le domande proposte dal Gatto, quella riconvenzionale di risarcimento danni e quella di garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione; condannò, infine, il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall’attrice e dalla chiamata in causa. 2. –Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, che la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata l’11 dicembre 2018, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati. 2.1. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) era infondata la doglianza sul rigetto dell’eccezione di litispendenza in relazione a giudizi civili già pendenti in appello e in sede di legittimità, non sussistendo coincidenza di “petitum tra le cause”, poiché in quei giudizi la Celesti aveva proposto querela di falso in via incidentale, mentre nel presente giudizio aveva invocato il risarcimento del danno, mentre la domanda di declaratoria di “non autenticità” delle firme apposte sulle procure alle liti non poteva intendersi come querela di falso (dei cui requisiti era priva), bensì “avanzata in funzione della domanda risarcitoria perché verosimilmente ritenuta indispensabile antecedente per l’accoglimento di quest’ultima”, sebbene non necessaria; b ) era infondata la censura sull’omessa pronuncia in ordine alla sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., avendo il Tribunale implicitamente rigettato l’istanza e, comunque, non sussistendo “qualunque dipendenza necessaria del presente giudizio dalla causa civile pendente in cassazione” (concernente l’impugnazione della sentenza di appello n. 512/2012), ma potendo ravvisarsi solo un “collegamento probatorio”, là dove, peraltro, il giudizio di legittimità era stato comunque definito; c) era infondata la doglianza sulla legittimità delle querele di falso affermata dal primo giudice (che l’appellante reputava, invece, inammissibili), posto che detta affermazione era solo incidentale e ai fini dell’esame della domanda risarcitoria, avendo il Tribunale rigettato, infatti, la domanda “volta alla declaratoria della non autenticità delle firme di procura”, là dove, in ogni caso, la querela di falso era lo “strumento per contestare l’autenticità della certificazione del difensore della sottoscrizione ad opera del conferente la procura”; d) era infondata la censura avverso il rigetto della domanda riconvenzionale di danni per le asserite “aggressioni verbali, gli insulti” e la “campagna di diffamazione” posta in essere dalla Celesti, in assenza della prova che avrebbe dovuto fornire il Gatto (essendo mancata anche l’allegazione “del verbale del 27/6/2014 di cui alla procedura esecutiva n. 246/07”); e) era infondata la censura avversoil rigetto della domanda di garanzia, essendo la polizza assicurativa operativa solo “per danni involontariamente cagionati a terzi per negligenza, imprudenza e imperizia nell’esercizio della professione di avvocato”, mentre nella specie veniva in rilievo“la natura dolosa dell’attività di falsificazione e dunque la volontarietà della causazione del danno”, quale condotta che “avrebbe mai potuto essere in alcun modo annullata da una ipotetica ratifica da parte della apparente firmataria delle procure”; f) era infondata la doglianza sull’accoglimento della domanda attrice di risarcimento del danno, siccome provata la condotta illecita di falsificazione ascritta al Gatto sia in base alla “valenza fortemente indiziante della sentenza di patteggiamento”, sia in base alle consulenze tecniche d ’ ufficio espletate nei giudizi civili, prodotte ritualmente dalla Celesti; g) era infondata la censura sulla liquidazione del danno non patrimoniale, avendolo il primo giudice correttamente riconosciuto, in base alle allegazioni attoree (patimenti e sofferenze subiti per vari anni per esser stata la Celesti costretta “a recarsi con cadenza quasi quotidiana presso il Tribunale e gli studi degli avvocati che la difendevano in conseguenza delle iniziative giudiziarie che si erano rivelate nulle per le falsità delle firme di procura”), solo nella componente del danno morale e liquidato in base a criteri equitativi; h) era infondata la doglianza sulla liquidazione del danno patrimoniale, trattandosi di somme pagate dall’attrice per estinguere una procedura di esecuzione immobiliare e per cancellare il relativo pignoramento “effettuato sulla scorta di un atto di precetto con firma falsa” e che non erano “recuperabili all’interno di una procedura ormai definita”, costituendo, quindi, “voci di danno risarcibili”; i) era infondata la censura sulla “diversa e maggiore liquidazione” delle spese di lite in favore della Celesti, trovando ragione “nella molteplicità e maggiore complessità delle questioni insorte in relazione alle domande di quest’ultima rispetto a quelle riconosciute all’assicurazione”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a sette motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., il ricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, nella persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in luogo di esso [OSCURATO:PERSONA], già difensore di sé medesimo, cancellato dall’Albo degli Avvocati con delibera del 27 novembre 2019 dell’Ordine degli avvocati di Messina (prodotta in atti). Il ricorrente, con il ministero del nuovo difensore, ha, quindi, depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 39 c.p.c., per aver errato la Corte territoriale ad escludere la coincidenza sotto il profilo oggettivo, anche solo parziale come “continenza”, tra il presente giudizio e quelli (distinti dal n.r.g. 102/2007, dal n.r.g. 431/2007 e dal n.r.g. 27616/2013) pendenti (i primi due) dinanzi alla Corte di appello e (il terzo) dinanzi a questa Corte di cassazione. 1.1. –Il motivo è inammissibile. E’principio consolidato quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, che è riconosciuto a questa Corte di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità dell’impugnazione e di localizzazione processuale, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (tra le molte, Cass. n. 23834/2019). Il ricorrente, per contro, non fornisce, alcuna indicazione, anche per sintesi, dei contenuti dei giudizi di cui assume esservi identità di oggetto (oltre che di soggetti) con la presente controversia, così da impedire a questa Corte di procedere all’esame degli atti processuali e verificare funditus la consistenza delle doglianze in riferimento a quanto diversamente ritenuto dalla Corte territoriale. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale “errato nell’individuare il contenuto della domanda attorea, omettendo di valutare aspetti determinanti della vicenda processuale”, ossia: a) “l’inammissibilità e improcedibilità della proposizione della querela di falso in quanto proposta avverso un atto del processo anziché, come dispone l’art. 221 c.p.c., per accertare la falsità di un documento”; b) “con riferimento al giudizio al n. RG 102/07 la nullità della CTU e degli atti successivi” per mancata regolare convocazione delle parti; c ) la “mancata rimessione della causa al Collegio prima della decisione”; d) “il mancato interpello della parte (sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) a norma dell’art. 222 c.p.c., al fine di confermare o meno l’operato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”; e) la “mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”; f) in riferimento al giudizio distinto dal n.r.g. 431/2007: “mancata rimessione al Presidente del Tribunale daparte del G.I., omessa comunicazione al difensore della [OSCURATO:PERSONA] dell’inizio delle operazioni peritali, inesistenza di verbali di inizio e conclusione delle operazioni peritali, mancata rimessione al Collegio prima della decisione”. Il giudice di appello, nel reputare che non andassero esaminate le anzidette doglianze “in quanto oggetto del giudizio non era la domanda di accertamento della falsità delle procure e conseguente nullità dei giudizi in cui esse erano state utilizzate, ma esclusivamente la richiesta risarcitoria”, avrebbe “travisato gli aspetti salienti del giudizio”. A tal riguardo, il ricorrente evidenzia che la Celesti aveva chiesto, in via principale, di “accertare e dichiarare che le firme di procura a nome di [OSCURATO:PERSONA], apposte alle procure degli atti indicati al punto 1) del presente atto di citazione … sono non autentiche; che i procedimenti instaurati con gli atti indicati al punto 1) del presente atto … sono nulli”, chiedendo, poi, di provare il fondamento di tale domanda tramite una c.t.u. e prova testimoniale. Soggiunge il Gatto che il Tribunale non ammetteva le prove e rigettava le domande così formulate, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. nel non esaminare “la formulazione delle domande attoree e le relative richieste istruttorie” e, con esse, “tutte le censure mosse” da esso appellante “in riferimento alla inammissibilità delle domande svolte dalla Celesti relativamente alla invocata declaratoria di falsità delle procure e nullità dei successivi giudizi”; censure che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto scrutinare anche perché aveva riconosciuto “la piena ammissibilità dell’esperimento della querela di falso”. 2.1. –Il motivo è inammissibile. Giova rammentare, anzitutto, che l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità: dunque, ove sia denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (ad esempio, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero la nullità dell’atto introduttivo del giudizio), la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti; diversamente, negli altri casi, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere oggetto di denuncia solo alla stregua del paradigma di cui al vigente art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 31546/2019). Nella specie, parte ricorrente deduce una omessa pronuncia del giudice di appello sulle domande di declaratoria di “non autenticità” delle sottoscrizioni apposte a determinate procure alle liti rilasciate in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di nullità dei relativi giudizi, adducendo l’erroneità della interpretazione della domanda giudiziale ad opera dello stesso giudice. Tuttavia, sebbene una siffatta censura prospetti, in sostanza, un error in procedendo, il ricorrente manca – anche in questo caso in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. -di dare comunque contezza del contenuto specifico della domanda giudiziale, sia pure attraverso una sintesi, intelligibile, dell’atto introduttivo del giudizio, ma con la necessaria localizzazione dei punti ritenuti rilevanti ai fini della diversa qualificazione giuridica che si asserisce ricavabile dal tenore sostanziale di detto atto. In particolare, il Gatto si è limitato a riportare le conclusioni rassegnate dalla Celesti con l’atto di citazione, che identificano il petitum(mediato ed immediato) della controversia, senza però dare affatto conto delle allegazioni e deduzioni a sostegno della complessiva pretesa azionata, siccome ricomprensiva anche della domanda risarcitoria; allegazioni e deduzioni in forza delle quali soltanto –unitamente alle citate conclusioni –sarebbe stato possibile ricostruire la portata effettiva dell’azione esercitata dall’attrice, che la Corte territoriale ha inteso concentrata nella sola pretesa risarcitoria, rispetto alla quale le domande anzidette (declaratoria di falsità delle firme e nullità dei giudizi) si sarebbero palesate solo come incidentali presupposti dell’azione di risarcimento danni. 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul “terzo motivo di appello”, in forza del quale era censurata la sentenza del Tribunale là dove aveva statuito che «“a fronte del rigetto delle domande di parte convenuta, la domanda di parte attrice appare fondata e pertanto è meritevole di parziale l’accoglimento”, risultando ingiustificabile e incomprensibile l’operato del Giudicante secondo cui il rigetto delle domande formulate in via convenzionale da parte dell’odierno ricorrente poteva determinare l’accoglimento delle domande dell’attrice». 3.1. –Il motivo è inammissibile. Esso si sviluppa in modo tale da non rendere intelligibile l’effettiva censura, omettendo il ricorrente di evidenziare i contenuti specifici del motivo di gravame in rapporto alle statuizioni impugnate in sede di appello, là dove, peraltro, la denuncia di omessa pronuncia, così come genericamente prospettata, si viene a scontrare con la complessiva decisione assunta dalla Corte territoriale, ricomprensiva dell’esame delle doglianze sul rigetto della domanda riconvenzionale del Gatto e del parziale accoglimento della domanda avanzata dall’attrice. 4. – Con il quarto mezzo è lamentata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per la lesione del diritto inviolabile alla reputazione, proposta da esso convenuto per difetto di prova, nonostante che le circostanze da esso dedotte con la comparsa di costituzione in giudizio non fossero mai state “specificamente e analiticamente contestate o confutate da controparte, contrariamente a quanto ritenuto” dallo stesso giudice di appello, là dove, peraltro, quest’ultimo si limitava “a riferire” circa la “mancata allegazione” del verbale di udienza del 27 giugno 2014 “relativo alla procedura esecutiva azionata”, che esso convenuto aveva però depositato all’udienza del 9 luglio 2014, come risultante dal relativo verbale di udienza. 4.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con esso, nonostante venga formalmente evocata la violazione di una norma processuale – l ’ art. 115 (primo comma) c.p.c., nella sua attuale formulazione, effetto della novella recata dalla legge n. 69 del 2009 - non applicabile, ratione temporis , nella presente controversia (essendo questa iniziata con citazione del gennaio 2008), la denuncia è, nella sostanza, chiaramente orientata a far valere il mancato rispetto del principio di “non contestazione”, ossia di istituto che anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della modifica al citato art. 115 c.p.c. aveva già avuto modo di affermarsi per via giurisprudenziale, trovando consolidamento nell’opera nomofilattica di questa Corte, ancorata, segnatamente, all’interpretazione degli artt. 416 e 167 cod. proc. civ., rispettivamente quanto al rito del lavoro ed a quello ordinario. In linea più generale, alla stregua del “diritto vivente” che ne ha enucleato i connotati e le coordinate essenziali, il principio pretorio in esame comporta la superfluità della prova dei fatti storici - e non già dei documenti prodotti e di essi rappresentativi (tra le altre, Cass. n. 6606/2016; Cass. n. 22837/2017) - specificamente allegati e, per l’appunto, non specificamente contestati, riconducendo la valutazione della mancata contestazione dei fatti necessitanti di prova ad un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che nella formulazione vigente (rilevante nella presente controversia) si declina come omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti. Ciò posto, la censura del ricorrente non è in grado di scalfire la ratio decidendi della statuizione impugnata, giacché assume esservi stata una contestazione generica della Celesti – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito – senza, però, fornire alcun elemento relativo al contenuto degli atti processuali della parte attrice e dei verbali di causa che possa supportare la deduzione. Peraltro, proprio alla stregua di quantoriportato in ricorso (cfr. p. 12) in ordine alle allegazioni che lo stesso Gatto, attore in riconvenzionale, aveva dedotto a sostegno della pretesa risarcitoria, risulta evidente l’inconsistenza della doglianza in esame, poiché quelle allegazioni alludonoad insulti ed umiliazioni patite ad opera della Celesti senza che, però, vengano indicati specifici elementi fattuali di contesto (locale e temporale), né, soprattutto, il tenore effettivo di quanto si asserisce abbia proferito la stessa Celesti, così da palesarsi come allegazioni affatto generiche e tali, dunque, da non poter attivare l’onere della contestazione della controparte. Né migliore sorte può avere il profilo di censura sulla dedotta omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del verbale di udienza del 27 giugno 2014 relativo ad altro giudizio (ossia ad una procedura esecutiva), giacché non solo il fatto che detto verbale fosse stato prodotto in primo grado è deduzione inidonea a scalfire il rilievo della Corte territoriale sulla “mancata allegazione” dello stesso constatata in sede di gravame, ma – e in via assorbente e dirimente – la doglianza si appalesa affatto generica, mancando di evidenziare, in uno con il contenuto specifico del verbale anzidetto, la decisività del documento quale prova sufficiente a dare fondamento, di per sé, alla domanda di risarcimento danni. 5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la Corte territoriale errato nel confermare il rigetto della domanda di garanzia proposta da esso Gatto nei confronti della propria compagnia assicurativa, omettendo di valutare sia il fatto del mancato interpello ex art. 222 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA] al fine di “raccogliere la sua volontà di avvalersi o meno del documento contestato e al fine, sostanzialmente, (di) confermare o meno l’operato” di esso avvocato, sia la documentazione prodotta il 24 marzo 2009 con la memoria exart. 183 c.p.c., da cui si evinceva che la Celesti “aveva continuato a porre in essere fatti lesivi” in danno della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima “per tutelarsi aveva continuato a conferire mandato” ad esso difensore. Il ricorrente sostiene, quindi, che la ratifica del suo operato di difensore ad opera della [OSCURATO:PERSONA] era circostanza tale da rendere la condotta tenuta frutto “al massimo” di “negligenza, imprudenza e imperizia in presenza delle quali la polizza assicurativa troverebbe piena applicazione”. 5.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorrente non contesta l’accertamento sulla apposizione, cosciente e volontaria ad opera di esso Gatto, di firme non autentiche in calce alle procure alle liti per taluni giudizi intentati dalla [OSCURATO:PERSONA] (ossia, in nome della [OSCURATO:PERSONA]) contro la Celesti e, dunque, su una condotta caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo e non della colpa, tale, quindi, da mantenere siffatta impronta soggettiva anche a fronte di eventuale ratifica ad opera del soggetto cui si riferiva la sottoscrizione non autentica. Ne consegue che la censura in esame - che investe l’interpretazione data dalla Corte territoriale di una clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dal medesimo ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]. -non solo presenta plurimi profili di inammissibilità (omessa indicazione del contenuto specifico della clausola; omessa denuncia di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.; critica dell’esito dell’interpretazione negoziale del giudice di merito), ma è, comunque, infondata, poiché la decisione del giudice di appello è armonica rispetto allo stesso dettato legislativo (art. 1917 c.c.), secondo cui l’assicurazione della responsabilità civile è esclusa per i “danni derivanti da fatti dolosi”. 6. –Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 2059 e 1226 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel ritenere infondato il motivo di gravame sul difetto di prova dei danni lamentati dall’attrice, attribuendo “valenza fortemente indiziante” alla sentenza di patteggiamento “anche in considerazione delle consulenze prodotte in giudizio dalla Celesti”, omettendo, però, di esaminare “importanti elementi di giudizio e cioè che in giudizi in cui erano stati espletate le dette CTU (RG 1701/00 e RG 194/97) … erano ancora sub judice essendo pendenti i giudizi di appello”. Il ricorrente sostiene che, pur prescindendo “dalla dimostrazione della sussistenza dell’evento lesivo denunciato dalla Celesti”, il giudice di secondo grado avrebbe errato a ritenere “sussistente un danno in capo” a quest’ultima, attribuendo valore probatorio “a mere affermazioni” della parte attrice, così da riconoscere alla stessa un danno in re ipsa , in contrasto con il principio per cui il danno-conseguenza “deve essere allegato e provato” in modo rigoroso. 6.1. –Il motivo è infondato. La censura (ribadita, segnatamente, con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.) si scontra, anzitutto, con il principio –di cui ha fatto corretta applicazione la Corte di appello – secondo cui, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (tra le molte, Cass. n. 25162/2020). A tal riguardo, possono venire in rilievo le prove assunte in un diverso processo e, tra queste, le consulenze tecniche ivi espletate ovvero anche la sentenza penale di patteggiamento, sebbene la stessa non esprima efficacia di vincolo di giudicato e neppure inverta l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi (Cass. n. 20170/2018; Cass. n. 7014/2020). Il ricorrente non dà conto della sussistenza, agli atti del processo, di risultanze probatorie diverse e divergenti da quelle utilizzate dalla Corte territoriale nella formazione del proprio convincimento, né contesta la valenza dimostrativa intrinseca delle c.t.u. provenienti da altri giudizi, non essendo pertinente in tal senso il richiamo alla pendenza (peraltro, non affatto dimostrata) di detti giudizi. Quanto, poi, alla censura che denuncia la liquidazione del danno morale in favore della Celesti siccome effettuata in difetto di prova e, dunque, come danno in re ipsa, in contrasto con i principi della materia, è agevole evidenziare che, pur essendo necessarie allegazioni fattuali e la prova di un siffatto pregiudizio anche ai fini della sua liquidazione equitativa (la quale non assolve dall’onere di dimostrazione dell’an debeaturdel diritto al risarcimento: tra le altre, Cass. n. 20889/2016), non è comunqueprecluso a tal fine il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, proprio sulla base degli elementi obiettivi forniti dall’interessato (così già Cass. n. 8828/2003). Alla prova presuntiva, sulla scorta di elementi di fatto addotti dall’attrice [cfr. sintesi al § 2.1., lett. g) del “Ritenuto che”], ha fatto ricorso, nella specie, la Corte territoriale nel confermare la liquidazione del danno morale (ossia del danno non patrimoniale nella sua dimensione e fenomenologia di sofferenza soggettiva composita, percettiva ed esperienziale) e l’apprezzamento di fatto che ne è scaturito non è stato censurato dal ricorrente in base al paradigma del vizio di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì criticato, inammissibilmente, sulla scorta di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, come tale inidoneo a scalfirlo (tra le altre, Cass. n. 22366/2021). 7. –Con il settimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2697 c.c., nonché la “(m)ancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale”, avendo la Corte territoriale erroneamente valutato le risultanze istruttorie, così da statuire “una ingiusta duplicazione di spese a carico dell’odierno ricorrente”, giacché l’asserito diritto alla ripetizione di dette spese “trova il suo naturale collocamento nelle procedure esecutive e di impugnazione già pendenti”. 7.1. –Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, è replicata la stessa doglianza proposta in sede di appello avverso la sentenza di primo grado (pp. 13 e 14 della sentenza impugnata in questa sede), senza che venga però sottoposta a critica, specifica e congruente, la ratio decidendisu cui si basa la decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenzia che le spese sostenute dalla Celesti per esecuzioni immobiliari in suo pregiudizio costituivano “voci di danno risarcibili” in quanto “esborsi … non recuperabili all’interno di una procedura ormai definita” [cfr. p. 14 sentenza di appello e sintesi al § 2.1., lett. h) del “Ritenuto che”]. 8. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e
Sentenza Cassazione n. 23510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris