CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA Cteu ì sul ricorso iscritto al numero 4297 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45S23 G188K) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71C16 E815C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39E04 L485C) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78E23 1119C) MONTEFORTE Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33856 L485F) COLUCCIA Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T24 G188V) COLUCCIA Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E64 G188I) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L14 E506S) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 12893/2020, pubblicata in data 26 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., della Ric. n. 4297/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 Ordinanza - Pagina 1 di 5 sentenza di questa Corte Suprema n. 12893 del 26 giugno 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui avanzato avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1048 del 12 ottobre 2017. Resistono, con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c.„ su proposta del re- latore, che ha ritenuto il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso per revocazione non risultano rubricati. Le censure sono, comunque, riferite all'ordinanza di questa Corte n. 12893 del 26 giugno 2020, con la quale è stata di- chiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Cor- te di Appello di Lecce n. 1048 del 12 ottobre 2017. Il ricorso del Nicolazzo è stato ritenuto inammissibile in quan- to il suo difensore, dopo avere notificato il suddetto ricorso in data 27 novembre 2018, a mezzo posta elettronica certificata, aveva comunicato alle controparti intimate, nella medesima data e sempre a mezzo posta elettronica certificata, la rinun- cia al ricorso stesso (ritenendo di avere effettuato tardiva- mente la sua notificazione) e, successivamente, aveva ulte- riormente comunicato (in data 30 novembre 2018) che avreb- be invece regolarmente proceduto alla relativa iscrizione a ruolo (dovendo in realtà ritenersi tempestiva quella notifica- zione). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la comunicazione di ri- nuncia al ricorso effettuata dal difensore (benché irrituale) va- Ric. n. 4297/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 lesse comunque a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione e, quindi, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso, restandone esclusa una possibile reviviscenza (richia- mando, a sostegno di tale affermazione in diritto, il preceden- te costituito da Cass. n. 12743 del 21 giugno 2016). Il ricorrente, dopo una ampia premessa relativa ai principi di diritto che regolano l'istituto della rinuncia al ricorso per cas- sazione, nonché i casi di rinuncia irrituale in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse allo stesso, afferma che, nel caso di specie, «la Suprema Corte di Cassazione, ancorché non sussista norma che contempli la fattispecie, al fine di applicare l'istituto dell'inammissibilità del ricorso quando a questo è seguita rinuncia, richiama una giu- risprudenza maggioritaria a cui espressamente dichiara di vo- ler dare seguito. Tuttavia ed in definitiva, riportandone solo la massima, non fa corretta applicazione della medesima giuri- sprudenza poiché da questa fa scaturire una automaticità tra rinuncia e inammissibilità del ricorso che non sussiste e non ha fondamento (errore di fatto)». In altri termini, egli si duole della non corretta applicazione degli stessi principi di diritto posti dalla Corte a base della propria decisione, sostenendo che, in base all'indirizzo richia- mato, la semplice rinuncia (irrituale) al ricorso non sarebbe sempre idonea a determinare l'irreversibile inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo invece valutarsi caso per caso se effettivamente, in concreto, dalla rinuncia possa desumersi tale sopravvenuta carenza di interesse; al contrario, nell'ordinanza impugnata si sarebbe fatta discendere l'inammissibilità del ricorso, automaticamente ed irreversibilmente, dalla mera avvenuta comunicazione della rinuncia alle controparti. Ric. n. 4297/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 Stando così le cose, non è affatto necessario, in realtà, stabili- re se l'indirizzo interpretativo in discussione sia stato corret- tamente ricostruito dal ricorrente e se la Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, lo abbia applicato in modo confor- me ai precedenti. È infatti evidente che la sostanza della censura non prospetta in alcun modo un errore di percezione che possa rientrare tra i vizi revocatori previsti dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto non viene affatto in rilievo la supposizione o l'esclusione di fatti la cui insussistenza o sussistenza è incon- trastabilmente esclusa sulla base degli atti di causa, trattan- dosi invece della contestazione di una esplicita valutazione in diritto operata dalla Corte in relazione alle conseguenze giuri- diche della avvenuta comunicazione di una rinuncia al ricorso da parte del difensore, seguita da una revoca di tale rinuncia e, quindi, al più, della denuncia di un (preteso) errore di dirit- to nella applicazione dei principi relativi al venir meno dell'interesse al ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità dello stesso in caso di rinuncia irrituale comu- nicata dal difensore alla controparte e successivamente revo- cata, il che certamente non è consentito dal richiamato art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.. 2. Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 4297/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 - condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase del giudizio in favore dei controricorrenti liquidan- dole, per ciascuna delle due parti processuali controri- correnti, in complessivi C 2.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. C