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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25435/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22874/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n.40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. - con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato TARES e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 495/16/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 23 febbraio 2017; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARES relativa all’anno d’imposta 2013, richiesta, con avviso di accertamento n. 390027707, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Prato, per l’importo complessivo di 13.177.54 €, in relazione all’immobile posseduto dalla contribuente, ubicato in Prato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67;

1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) accoglieva l’appello proposto dalla concessionaria contro la pronuncia n. 257/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, la quale aveva riconosciuto la detassazione forfettaria dell’area in cui si producevano, in modo promiscuo, rifiuti urbani e speciali;

1.2. il Giudice regionale, in particolare, assumeva che: -con riguardo all’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 era onere dell’impresa contribuente fornire i dati all'amministrazione comunale relativi all'esistenza e alle delimitazioni delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, essendo posto a caricodell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia di cui all'art. 70 del citato d.lgs., anche un onere di informazione al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, rappresentando questa un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili del territorio comunale, ponendo, infine, in rilievo, in punto di fatto, che detta denuncia era stata totalmente pretermessa; - « i documenti prodott i in primo grado dall'odierno appellato dimostrano una produzione e smaltimento dei rifiuti speciali solo in modo occasionale e non inerente all'attività commerciale svolta (trattasi di quantità ridottissime di materiali quali stampanti scanner etc di uso comune)» (così a pagina n. 2 della sentenza); -in relazione all’area in cui erano posizionati i macchinari utili alla produzione e nei quali si svolgeva l’attività tipica della società contribuente, non era sufficientemente provato che in essa non si erano formati rifiuti solidi, «dovendosi dunque se del caso dimostrare, ai fini della diversa e più ridotta quantificazione della tassa, l’incidenza della relativa produzione» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata), implicando detta attività la presenza di personale addetto, dovendo pertanto presumersi anche su detto spazio la produzione di rifiuti urbani;

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 23/27 settembre 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura, illustrati con successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 6 novembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 7 del regolamento Tares del Comune di Prato, nonché dell’art. 62, terzo comma, secondo periodo, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., premettendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, la ricorrente aveva invocato nei precedenti gradi di giudizio non già l'esclusione integrale dall’imposizione tributaria, bensì la mera riduzione forfettaria della pretesa in considerazione del fatto che nell'immobile in questione venivano prodotti, al contempo, rifiuti ordinari e rifiuti speciali, questi ultimi autonomamente smaltiti dalla contribuente;

1.1. per tale via, la società ricorrente ha lamentato che la Commissione, invece, di pronunciarsi sul diritto alla riduzione forfettaria dell'imposizione tributaria aveva accolto l’appello proposto dalla concessionaria sulla base della diversa questione dell'esonero dalla tassazione, ancorando l’accoglimento del gravame alla mera circostanza della mancata presentazione della denuncia di variazione da parte della contribuente;

1.2. l’istante ha, inoltre, sostenuto che nella specie in esame si verte nell'ipotesi contemplata dalla seconda parte dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale nella sua formulazione letterale testuale non pone a carico del contribuente alcuna denuncia originaria o di variazione relativa all'ipotesi specifica della produzione (peraltro promiscua) dei rifiuti speciali, a differenza di quanto, invece, previsto dal secondo comma della predetta disposizione ed ha aggiunto sul punto che, quand'anche si volesse applicare per analogia la citata disposizione anche per l'ipotesi di esclusione/riduzione della produzione dei rifiuti speciali, dovrebbe darsi seguito a quanto sancito dalla circolare ministeriale numero 95/E del 2004, la quale ha espressamente precisato che la mancata indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle ragioni di esclusione del tributo non comporta la perdita del diritto di esenzione, ma solo l'inversione dell’onere della prova a carico dell'utente, che può essere pertanto offerta anche successivamente con conseguente diritto allo sgravio, osservando che, diversamente opinando, verrebbe a legittimarsi una indebita duplicazione dell’imposizione in materia di smaltimento dei rifiuti, aggravando ingiustamente la contribuente di un ulteriore costo in relazione a rifiuti già autonomamente smaltiti dalla stessa;

2. con la seconda ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 31 del regolamento Tares del Comune di Prato, evidenziando che l'avviso di accertamento in questione trovava il suo presupposto nel sollecito pagamento num. 390007823 del 20 giugno 2014, che era stato oggetto di precedente impugnazione ed annullato con sentenza numero 60/05/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, che aveva ridotto la superfice tassabile;

2.1. sulla base di tale premessa l’istante ha lamentato che, in ossequio al dispositivo della predetta sentenza, la concessionaria avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento rettificato nel suo ammontare sulla scorta della misurazione corretta della superficie tassabile, senza applicare le maggiorazioni previste a titolo di sanzioni ed interessi a seguito di un errore di calcolo imputabile alla concessionaria stessa, lamentando pertanto l’illegittimità della pretesa anche per contrasto con la disciplina dell'articolo 31 del regolamento Tares;

3. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, subito osservando che, come segnalato dalla controricorrente, parte delle questioni agitate con il primo motivo di ricorso sono già state esaminate da questa Corte con la sentenza del 13 agosto 2020, n. 16995, resa tra le stesse parti in analoga controversia, sicchè sui medesimi temi va ribadito, in assenza di convincenti elementi contrari, quanto già stabilito in detta pronuncia, in termini più volte ribaditi anche da successivi arresti della Corte;

4. il primo motivo di ricorso è infondato;

4.1. come sopra esposto, il Giudice regionale ha accolto l’appello della concessionaria, così rigettando il ricorso della contribuente, richiamando la previsione di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - della cui applicazione nella fattispecie in rassegna nemmeno la ricorrente dubita (v. pagina n. 9 del ricorso) - e fondando la decisione: a. sul rilievo secondo il quale la contribuente aveva omesso di denunciare, ai sensi dell’art. 70 del citato d.lgs., e quindi di dare comunicazione della sussistenza e del perimetro delle aree che non concorrevano alla determinazione della complessiva superfice imponibile; b. sul rilievo che era stata offerta prova di una produzione e smaltimento di rifiuti speciali solo occasionale e non inerente all’attività produttiva; c. sul rilievo secondo il quale, per quanto atteneva alle aree in cui erano posizionati i macchinari dell’attività produttiva, non era stata dimostrata la mancata formazione di rifiuti urbani, stante la presenza umana che generava, invece, una presunzione (relativa) di produzione di tal genere di rifiuti, segnalando, infine, la necessità di dimostrare, ai fini della diversa e più ridotta quantificazione della tassa, l’incidenza della relativa produzione dei rifiuti;

4.2. il Giudice regionale ha correttamente applicato il predetto principio concernente l’obbligo di preventiva denuncia delle aree nelle quali, per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e che non concorrono alla determinazione della superfice tassabile se regolarmente autosmaltiti, il quale opera anche nell’ipotesi in cui venga rivendicata la mera riduzione della superfice tassabile, ipotesi questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata considerata dalla Commissione nella parte in cui ha posto in rilievo l’esigenza di dimostrare, ai fini di una «più ridotta quantificazione della tassa» (v. pagina n. 2 della sentenza) e con riferimento alle aree produttive, in cui stata ritenuta la presenza del personale addetto all’attività, l’incidenza della relativa produzione di rifiuti;

4.3. in tale direzione, la soluzione adottata dalla Commissione circa la necessità, anche nell’ipotesi in esame, della preventiva (cioè in sede amministrativa) denuncia prevista dall’art. 70 del d.lgs. citato e del correlativo onere informativo si è posta in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (applicabile anche in tema di TARES, cfr. tra le tante, Cass., Sez.

T., 27 gennaio 2022, n. 2373), anche di recente più volte ribadita, secondo cui: - « Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. ovvero della Tari è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti»; «Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione […]» e«grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. 23.01.2017, n. 17111; Cass. del

5.09. 2016, n. 17622; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4793; Cass.dell’1.04. 2016, n. 6359; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1086; Cass. del

2.09. 2004, n. 17703)»; - «In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 cit., la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria»; - «[…] le condizioni che consent ono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione »; -«Se la parte non assolve all’onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.

La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall’art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione.

Solose il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n.14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)» (così Cass., Sez.

T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022);

4.4. in definitiva, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez.

T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti);

4.5. in tale direzione, lo stesso regolamento TARES del Comune di Prato, il cui contenuto di interesse è stato opportunamente riportato – in termini non contestati - nelle controdeduzioni della controricorrente, prevedeva all’art. 7, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dai precedenti commi (tra cui, al comma secondo, la determinazione forfettaria della tassa in caso di produzione di rifiuti promiscui), un obbligo di denuncia e di variazione, concernenti il ramo di attività, la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti e la loro tipologia, distinti per codice CER, adempimento questo pacificamente restato inevaso;

4.6. sulla base di tali reiterati principi il motivo di impugnazione va, quindi, respinto, appena aggiungendo che non hanno alcuna attinenza i richiami agli art. 2967 cod. civ. e 112, 115 cod. proc. civ., essendosi il Giudice regionale pronunciato sulla domanda ed avendo rilevato la non contestata mancanza della predetta originaria denuncia, in termini consentanei alla giurisprudenza di questa Corte;

5. il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile;

5.1. deve, infatti, rilevarsi che la questione relativa alla dedotta non debenza delle sanzioni, posta dalla contribuente in primo grado e verosimilmente non esaminata dal primo Giudice perché assorbita nella valutazione dell’illegittimità della pretesa impositiva, non risulta essere stata reiterata in sede di appello;

5.2. nella narrazione del ricorso in esame non vi è cenno della riproposizione della domanda, da parte della contribuente, appellata vittoriosa in primo grado, imposta dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. Sez.

T, 6 giugno 2018, n. 14534) e la Commissione regionale, pur ricapitolano in sintesi le difese della contribuente, non ha menzionato la reiterazione della domanda volta a sancire l’illegittimità delle sanzioni applicate;

5.3. va, allora, dato seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» così Cass., Sez.

T., 21 febbraio 2023, n. 5429);

5.4. in tale direzione, l’omessa allegazione della riproposizione in appello della domanda relativa alle sanzioni, non esaminata in primo grado, preclude l'esame del relativo motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez.

VI/T, 18 maggio 2018, n. 12191);

6. alla luce delle considerazioni svolte il ricorso, stante il diverso esito delle censure va complessivamente rigettato;

7. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;

8. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna Filc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22874/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n.40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. - con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato TARES e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 495/16/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 23 febbraio 2017; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARES relativa all’anno d’imposta 2013, richiesta, con avviso di accertamento n. 390027707, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Prato, per l’importo complessivo di 13.177.54 €, in relazione all’immobile posseduto dalla contribuente, ubicato in Prato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67; 1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) accoglieva l’appello proposto dalla concessionaria contro la pronuncia n. 257/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, la quale aveva riconosciuto la detassazione forfettaria dell’area in cui si producevano, in modo promiscuo, rifiuti urbani e speciali; 1.2. il Giudice regionale, in particolare, assumeva che: -con riguardo all’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 era onere dell’impresa contribuente fornire i dati all'amministrazione comunale relativi all'esistenza e alle delimitazioni delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, essendo posto a caricodell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia di cui all'art. 70 del citato d.lgs., anche un onere di informazione al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, rappresentando questa un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili del territorio comunale, ponendo, infine, in rilievo, in punto di fatto, che detta denuncia era stata totalmente pretermessa; - « i documenti prodott i in primo grado dall'odierno appellato dimostrano una produzione e smaltimento dei rifiuti speciali solo in modo occasionale e non inerente all'attività commerciale svolta (trattasi di quantità ridottissime di materiali quali stampanti scanner etc di uso comune)» (così a pagina n. 2 della sentenza); -in relazione all’area in cui erano posizionati i macchinari utili alla produzione e nei quali si svolgeva l’attività tipica della società contribuente, non era sufficientemente provato che in essa non si erano formati rifiuti solidi, «dovendosi dunque se del caso dimostrare, ai fini della diversa e più ridotta quantificazione della tassa, l’incidenza della relativa produzione» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata), implicando detta attività la presenza di personale addetto, dovendo pertanto presumersi anche su detto spazio la produzione di rifiuti urbani; 2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 23/27 settembre 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura, illustrati con successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 6 novembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 7 del regolamento Tares del Comune di Prato, nonché dell’art. 62, terzo comma, secondo periodo, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ., premettendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, la ricorrente aveva invocato nei precedenti gradi di giudizio non già l'esclusione integrale dall’imposizione tributaria, bensì la mera riduzione forfettaria della pretesa in considerazione del fatto che nell'immobile in questione venivano prodotti, al contempo, rifiuti ordinari e rifiuti speciali, questi ultimi autonomamente smaltiti dalla contribuente; 1.1. per tale via, la società ricorrente ha lamentato che la Commissione, invece, di pronunciarsi sul diritto alla riduzione forfettaria dell'imposizione tributaria aveva accolto l’appello proposto dalla concessionaria sulla base della diversa questione dell'esonero dalla tassazione, ancorando l’accoglimento del gravame alla mera circostanza della mancata presentazione della denuncia di variazione da parte della contribuente; 1.2. l’istante ha, inoltre, sostenuto che nella specie in esame si verte nell'ipotesi contemplata dalla seconda parte dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale nella sua formulazione letterale testuale non pone a carico del contribuente alcuna denuncia originaria o di variazione relativa all'ipotesi specifica della produzione (peraltro promiscua) dei rifiuti speciali, a differenza di quanto, invece, previsto dal secondo comma della predetta disposizione ed ha aggiunto sul punto che, quand'anche si volesse applicare per analogia la citata disposizione anche per l'ipotesi di esclusione/riduzione della produzione dei rifiuti speciali, dovrebbe darsi seguito a quanto sancito dalla circolare ministeriale numero 95/E del 2004, la quale ha espressamente precisato che la mancata indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle ragioni di esclusione del tributo non comporta la perdita del diritto di esenzione, ma solo l'inversione dell’onere della prova a carico dell'utente, che può essere pertanto offerta anche successivamente con conseguente diritto allo sgravio, osservando che, diversamente opinando, verrebbe a legittimarsi una indebita duplicazione dell’imposizione in materia di smaltimento dei rifiuti, aggravando ingiustamente la contribuente di un ulteriore costo in relazione a rifiuti già autonomamente smaltiti dalla stessa; 2. con la seconda ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 31 del regolamento Tares del Comune di Prato, evidenziando che l'avviso di accertamento in questione trovava il suo presupposto nel sollecito pagamento num. 390007823 del 20 giugno 2014, che era stato oggetto di precedente impugnazione ed annullato con sentenza numero 60/05/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, che aveva ridotto la superfice tassabile; 2.1. sulla base di tale premessa l’istante ha lamentato che, in ossequio al dispositivo della predetta sentenza, la concessionaria avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento rettificato nel suo ammontare sulla scorta della misurazione corretta della superficie tassabile, senza applicare le maggiorazioni previste a titolo di sanzioni ed interessi a seguito di un errore di calcolo imputabile alla concessionaria stessa, lamentando pertanto l’illegittimità della pretesa anche per contrasto con la disciplina dell'articolo 31 del regolamento Tares; 3. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, subito osservando che, come segnalato dalla controricorrente, parte delle questioni agitate con il primo motivo di ricorso sono già state esaminate da questa Corte con la sentenza del 13 agosto 2020, n. 16995, resa tra le stesse parti in analoga controversia, sicchè sui medesimi temi va ribadito, in assenza di convincenti elementi contrari, quanto già stabilito in detta pronuncia, in termini più volte ribaditi anche da successivi arresti della Corte; 4. il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. come sopra esposto, il Giudice regionale ha accolto l’appello della concessionaria, così rigettando il ricorso della contribuente, richiamando la previsione di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - della cui applicazione nella fattispecie in rassegna nemmeno la ricorrente dubita (v. pagina n. 9 del ricorso) - e fondando la decisione: a. sul rilievo secondo il quale la contribuente aveva omesso di denunciare, ai sensi dell’art. 70 del citato d.lgs., e quindi di dare comunicazione della sussistenza e del perimetro delle aree che non concorrevano alla determinazione della complessiva superfice imponibile; b. sul rilievo che era stata offerta prova di una produzione e smaltimento di rifiuti speciali solo occasionale e non inerente all’attività produttiva; c. sul rilievo secondo il quale, per quanto atteneva alle aree in cui erano posizionati i macchinari dell’attività produttiva, non era stata dimostrata la mancata formazione di rifiuti urbani, stante la presenza umana che generava, invece, una presunzione (relativa) di produzione di tal genere di rifiuti, segnalando, infine, la necessità di dimostrare, ai fini della diversa e più ridotta quantificazione della tassa, l’incidenza della relativa produzione dei rifiuti; 4.2. il Giudice regionale ha correttamente applicato il predetto principio concernente l’obbligo di preventiva denuncia delle aree nelle quali, per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e che non concorrono alla determinazione della superfice tassabile se regolarmente autosmaltiti, il quale opera anche nell’ipotesi in cui venga rivendicata la mera riduzione della superfice tassabile, ipotesi questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata considerata dalla Commissione nella parte in cui ha posto in rilievo l’esigenza di dimostrare, ai fini di una «più ridotta quantificazione della tassa» (v. pagina n. 2 della sentenza) e con riferimento alle aree produttive, in cui stata ritenuta la presenza del personale addetto all’attività, l’incidenza della relativa produzione di rifiuti; 4.3. in tale direzione, la soluzione adottata dalla Commissione circa la necessità, anche nell’ipotesi in esame, della preventiva (cioè in sede amministrativa) denuncia prevista dall’art. 70 del d.lgs. citato e del correlativo onere informativo si è posta in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (applicabile anche in tema di TARES, cfr. tra le tante, Cass., Sez. T., 27 gennaio 2022, n. 2373), anche di recente più volte ribadita, secondo cui: - « Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. ovvero della Tari è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti»; «Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione […]» e«grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. 23.01.2017, n. 17111; Cass. del 5.09. 2016, n. 17622; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4793; Cass.dell’1.04. 2016, n. 6359; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1086; Cass. del 2.09. 2004, n. 17703)»; - «In assenza di preventiva denuncia ex art. 70 cit., la circostanza che la società produca rifiuti speciali - o ordinari - e li smaltisca in proprio non assume alcuna rilevanza decisoria ai fini della riduzione tariffaria»; - «[…] le condizioni che consent ono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione »; -«Se la parte non assolve all’onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono- secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall’art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solose il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. (Cass. 7647/2018, Cass. del 23.05.2019, n.14037; Cass. del 23.0.2019, n. 31460; Cass.dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19329; Cass. del 21.10.2020, n. 2900; Cass. Cass. del 23.05.22, n. 16641; Cass. del 16.12.2022, n. 16022; Cass. del 76.01.2023, n. 2623)» (così Cass., Sez. T., 13 aprile 2023, n. 9887 e nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9913/2023, Cass. 9832/2023, Cass. 8574/2023, Cass. 16641/2022); 4.4. in definitiva, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); 4.5. in tale direzione, lo stesso regolamento TARES del Comune di Prato, il cui contenuto di interesse è stato opportunamente riportato – in termini non contestati - nelle controdeduzioni della controricorrente, prevedeva all’art. 7, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dai precedenti commi (tra cui, al comma secondo, la determinazione forfettaria della tassa in caso di produzione di rifiuti promiscui), un obbligo di denuncia e di variazione, concernenti il ramo di attività, la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti e la loro tipologia, distinti per codice CER, adempimento questo pacificamente restato inevaso; 4.6. sulla base di tali reiterati principi il motivo di impugnazione va, quindi, respinto, appena aggiungendo che non hanno alcuna attinenza i richiami agli art. 2967 cod. civ. e 112, 115 cod. proc. civ., essendosi il Giudice regionale pronunciato sulla domanda ed avendo rilevato la non contestata mancanza della predetta originaria denuncia, in termini consentanei alla giurisprudenza di questa Corte; 5. il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile; 5.1. deve, infatti, rilevarsi che la questione relativa alla dedotta non debenza delle sanzioni, posta dalla contribuente in primo grado e verosimilmente non esaminata dal primo Giudice perché assorbita nella valutazione dell’illegittimità della pretesa impositiva, non risulta essere stata reiterata in sede di appello; 5.2. nella narrazione del ricorso in esame non vi è cenno della riproposizione della domanda, da parte della contribuente, appellata vittoriosa in primo grado, imposta dall’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. Sez. T, 6 giugno 2018, n. 14534) e la Commissione regionale, pur ricapitolano in sintesi le difese della contribuente, non ha menzionato la reiterazione della domanda volta a sancire l’illegittimità delle sanzioni applicate; 5.3. va, allora, dato seguito alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» così Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429); 5.4. in tale direzione, l’omessa allegazione della riproposizione in appello della domanda relativa alle sanzioni, non esaminata in primo grado, preclude l'esame del relativo motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. VI/T, 18 maggio 2018, n. 12191); 6. alla luce delle considerazioni svolte il ricorso, stante il diverso esito delle censure va complessivamente rigettato; 7. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; 8. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna Filc
Sentenza Cassazione n. 25435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris