CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 40047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 337 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2022 e aggravati dalla recidiva specifica e reiterata, la pena di dieci mesi di reclusione (così determinata: pena base di dieci mesi di reclusione, aumentata per la recidiva contestata alla pena di quindici mesi di reclusione, ridotta di un terzo per il rito). 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce l'illegalità della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto l'aumento della pena per la contestata recidiva specifica reiterata sarebbe stato determinato, in violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in misura corrispondente alla metà e non già ai due terzi della pena base. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'illegalità della pena, ai sensi articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, in violazione dell'art. 81, comma primo cod. pen., non avrebbe operato l'aumento della pena per il concorso formale di reati per le condotte descritte nel capo di imputazione, che si sarebbero risolte nell'aggressione di due distinti carabinieri. Rileva, dunque, il Procuratore generale che il Tribunale di Brescia aveva applicato all'imputato una pena illegale in quanto erronea per difetto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto l'aumento della pena per la contestata recidiva specifica reiterata sarebbe stato determinato, in violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in misura corrispondente alla metà e non già ai due terzi della pena base. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.4. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce, in relazione alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 5. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'illegalità della pena va correlata all'irrogazione di pena non più riconducibile ai suoi limiti edittali, in quanto caducati da pronunce di illegittimità costituzionale, o comunque non corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, non essendo invece ravvisabile allorché il trattamento sanzionatorio risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo che conduce alla sua determinazione (sul punto Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205-7). Il principio è stato, di recente, ulteriormente ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 15 luglio 2022, Sacchettino, R.G. N. 41029/2021), che, chiamate a decidere se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen., secondo l'informazione provvisoria diffusa, hanno statuito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi. 6. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi come nella specie non sia stata applicata dal Tribunale una pena illegale e, dunque, inferiore al limite minimo edittale, in quanto l'applicazione della pena di quindici mesi di reclusione per la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva specifica e reiterata non concreta una violazione del minimo edittale previsto dalla legge. La pena base della fattispecie di reato di cui all'art. 337 cod. pen. è di sei mesi e, dunque, la pena di quindici mesi di reclusione concretamente inflitta non infrange il limite edittale dei due terzi della pena base imposto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (pari, nella specie, a dieci mesi di reclusione).7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegalità della pena, ai sensi articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, in violazione dell'art. 81, comma primo cod. pen., non avrebbe operato l'aumento della pena per il concorso formale di reati per le condotte descritte nel capo di imputazione. 8. Anche questo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'esatta interpretazione del disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha sancito che allorché viene in rilievo il concorso formale o una continuazione di reati, la legalità della pena involge sia la determinazione della pena base sia il canone di reductio ad unum del trattamento sanzionatorio previsto per i reati satelliti (ex plurimis: Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Casati). È stato invero affermato che la determinazione della pena implica l'individuazione degli indicatori astratti e che nel caso di reato continuato, in cui i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria in vista dell'irrogazione di una pena unitaria, la pena, per essere legale, deve rispettare un limite interno, corrispondente al multiplo della pena-base che delimita l'aumento da apportare, e un limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (sul punto: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717). 9. Sulla base di tali principi deve, dunque, rilevarsi come il Tribunale nella specie non abbia applicato una pena illegale, in quanto la pena base della fattispecie di reato di cui all'art. 337 cod. pen. è di sei mesi e la pena di dieci mesi di reclusione concretamente inflitta quale pena base non infrange il limite edittale («la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo») imposto dall'art. 81, primo comma, cod. pen. per il concorso formale di reati. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichi