CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi trasmessi in data odierna; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla lettura dei dati processuali fornita dal Tribunale e condivisa dalla Corte di merito da cui si ricava una ricostruzione dei fatti coerente tra le dichiarazioni della p.o. e le immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina, difettando di quest'ultimo il fine di profitto, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, motivatamente fatto proprio dai giudici di appello (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5), nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01), come avvenuto nella specie; che i motivi nuovi sono stati dedotti tardivamente e comunque sono inammissibili stante l'inammissibilità del ricorso principale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, che si ritiene congruo liquidare nella somma complessiva di euro 5000,00 considerato che le stesse sono difese dal medesimo avvocato e hanno presentato memorie distinte ma aventi contenuto analogo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere