CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47006/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] inflittagli con sentenza del 21 novembre 2005 (n. 5 del cumulo per fatti commessi fino al 2011). 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 72, comma 1, cod. pen., 125 e 663 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la durata dell’isolamento diurno superando il limite posto dall’art. 72 cod. pen. Avrebbe dovuto, infatti, considerare le condanne sub 3 e sub 4 come facenti parte di un rapporto esecutivo unico rispetto al quale era già stata cumulata anche la misura dell’isolamento diurno. L’ultimo provvedimento di unificazione pene concorrenti non avrebbe potuto inserire nel nuovo rapporto esecutivo anche i reati commessi prima della detenzione cessata nell’anno 2006. Correttamente ricostruita la posizione esecutiva di Panaro, la Corte distrettuale non avrebbe potuto irrogare un aumento dell’isolamento diurno né per la condanna alla pena detentiva sub 5, perché riferita a fatti commessi fino al 2001, né per la condanna all’ergastolo su pen., anche quando occorra procedere al cumulo di pene inflitte con sentenze o per separare i diversi rapporti esecutivi fino all’ultimo, ogget