CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7485/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Alberico II n.33, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la sentenza n.859della Commissione tributaria regionale della Liguria, pronunciata in data 3 aprile 2014, depositatain data 29 luglio 2014e non notificata. tributi r.g. n.7485/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entratericorre con un unico motivo contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, che ha rigettato gli appelli riuniti dell’ufficio controle decisioni della Commissione tributaria provinciale di Genova, che avevanoaccolto i ricors i dei contribuenti, ritenendo che gli avvis i di accertamento fossero stati erroneamente emessi e notificati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] S .r. l. e dei soci, pur avendo ad oggetto il controllo della posizione fiscale per gli anni 2006 e 2007 della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci di quest’ultima. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2498 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente deduce che l a società nata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa, che fa semplicemente mutare l'organizzazione già esistente (Cass.851/2000), la quale prosegue i rapporti processuali e sostanziali che ad essa fanno capo (Cass. 5963/2001) senza che si determini alcuna interruzione della vita sociale né l'estinzione della società. La r.g. n.7485/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trasformazione, dunque, non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società: è la stessa società che continua a vivere in una veste giuridica rinnovata e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori a tale operazione. Ne consegue che l'avviso di accertamento afferente a un periodo di imposta anteriore alla trasformazione è correttamente notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, non implicando, questa, alcun mutamento del soggetto passivo del rapporto tributario. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. La presente controversia concerne una serie di avvisi di accertamento, emessi per gli anni di imposta 2006 e 2007 nei confronti della società, allora avente ragione sociale di società in accomandita semplice, nonché, exart. 5 T.u.i.r, nei confronti dei singoli soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli atti impositivi sono il risultato di una verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del 25.5.2010, che ha riguardato, in particolare , la documentazione bancaria e i rapporti commerciali della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. con la ditta individuale MM Edilizia di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente all'emissione del p.v.c., in data 28.1.2010 la società [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C., il cui socio accomandante era la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], si è trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]., con legale rappresentante la stessa Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione di tale trasformazione societaria,l'avviso di accertamento relativo alla società in accomandita semplice è stato notificato alla signora [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Con distinti ricorsi davanti alla C .t.p. di Genova la società e i soci impugnavano gli atti impositivi lamentando, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva,posto che l’avv iso di accertamento era r.g. n.7485/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stato emesso e notificato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e dei due soci, mentre la verifica fiscale riguardava la preesistente società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Inoltre, i ricorrenti eccepivano ulteriori profili di illegittimità degli accertamenti, sia di carattere formale che di carattere sostanziale. La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha rigettato gli appelli riuniti dell’ufficio contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo il difetto di legittimazione passiva degli appellati, con il conseguente assorbimento di ogni altra questione. Sul punto deve rilevarsi che l'art. 2498 cod. civ.dispone che con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione . Dunque, poiché a seguito del processo di trasformazione, si ha un trasferimento integrale dei rapporti giuridici preesistenti, la notificazione di un avviso che contesti fatti gestionali verificatisi ante trasformazione deve necessariamente e correttamente essere intestato e notificato al soggetto risultante dalla trasformazione, in quanto soggetto subentrato in tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione. Intermini è la sentenza di questa Corte n. 4510/1981 che, con principio non più sottoposto a rivisitazione, ha affermato che in ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in società di capitali, l'avviso di accertamento, per imposta di ricchezza mobile afferente un periodo anteriore a detta trasformazione, va notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, tenuto conto che questa determina un semplice mutamento organizzativo dell'ente, senza incidere sui rapporti giuridici r.g. n.7485/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in atto . Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (ex multis, Cass. n.7258/1990; n. 9569/2007; n.21961/2010; n.18373/2016; vedi anche Cass. n.25846/2014, richiamata nella conclusioni scritte del P.G. e relativa proprio alle pendenze fiscali di una S.a.s.). Ancora,con la sentenza n. 3269/2009, questa Corte ha ribadito che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo , ritenendo la validità della notifica di una cartella di pagamento indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione, purché non implicante una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa; tale considerazione presuppone l’assunto che, in caso di trasformazione, la notifica vada fatta, di regola, al soggetto risultante dalla trasformazione. Va ulteriormente precisato che, nel caso in esame, gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci dipendono dalla imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone, ex art.5 T.u.i.r., applicabile anche alle società in accomandita semplice, forma che la r.g. n.7485/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società rivestiva negli anni oggetto di verifica fiscale. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa