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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46052/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - afferenti all'erronea applicazione della recidiva, e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - afferenti all'erronea applicazione della recidiva, e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre
Sentenza Cassazione n. 46052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris