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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 04653/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4653/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 17/2026* * CC 07/01/2026* * * 30085/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/2005avverso l ordinanza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO – SEZIONE MINORENNI diVENEZIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnata con restituzione degli atti allacompetente Sezione della Corte di Appello di Venezia per l ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia Sezione minorenni –decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte in data01/04/2025 relativamente a precedente ordinanza di inammissibilità dell appello – hadichiarato nuovamente inammissibile per mancanza del deposito dell atto previsto dall art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. il gravame proposto da * * avverso la sentenzadel 26/10/2023 del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Veneziache aveva condannato l imputato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione inquanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 630 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * deducendonove motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod proc.pen. in relazione agli artt. 620 e 627 comma 3 cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione avevaannullato senza rinvio la prima sentenza rimettendo gli atti alla Corte di appelloesclusivamente per la celebrazione del giudizio tale decisione dunque aveva un effettovincolante per i * del rinvio mentre la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di esserlegittimata a riesaminare completamente la questione attinente al rispetto della disciplinadettata dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. e codproc. pen. in relazione all art. 111 * L ordinanza impugnata ha disatteso la decisione diannullamento ed ha adottato una nuova decisione che va ad incidere sul medesimo puntogià definito in sede di legittimità.2.3.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. b e c codproc. pen. in relazione all art. 685 cod. proc. pen. * è il fatto che la sentenzarescindente non abbia enunciato un principio di diritto atteso che la Corte ha comunquecreato un giudicato impedendo così la nuova valutazione del decisum.2.4.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c codproc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

La Corte di appello ritieneche la difesa abbia allegato un atto non veritiero quanto al collocamento in * delricorrente in realtà al momento della redazione del gravame il soggetto si trovava collocatoin affidamento al servizio sociale ospite di una struttura a ciò deputata.2.5.

Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

Al procedimento riguardante iminorenni non si applica l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. per cui deve ritenersi validaed efficace l elezione di domicilio fatta in primo grado dinanzi al Tribunale senza necessitàdi riproposizione della stessa nell atto di appello.

Il ricorrente nel caso di specie aveva fattouna espressa elezione di domicilio tanto che – quanto alla notifica della decisione diinammissibilità è stato trovato proprio nel domicilio che aveva dichiarato.2.6.

Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

L onere imposto all appellante apena di inammissibilità di allegare all atto di impugnazione una elezione di domicilio aisensi dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non si sostanzia nella necessità di unanuova elezione di domicilio.

Nel caso di specie l imputato era presente alla lettura dellasentenza ed ha sempre preso parte al procedimento nel corso del quale non ha mai variatol originaria elezione di domicilio.2.7.

Con il settimo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. richiamandosi l informazioneprovvisoria del 24/10/2024 relativa alla decisione assunta – sullo specifico tema – dalleSezioni Unite della Corte di cassazione.

La difesa non condivide l assunto contenuto in taleinformazione provvisoria.

L accoglimento della questione di legittimità costituzionale che haad oggetto l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una sanzione diinammissibilità e il corrispettivo art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. laddove nonesclude i l comma 1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. consentirebbe l esamedell impugnazione nei suoi motivi di merito ad opera della Corte di appello.2.8.

Con l ottavo motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. nonché dell art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150e dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. nella parte in cui non viene escluso il comma1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 27 * Si eccepiscel incostituzionalità dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui impone diallegare una dichiarazione di domicilio sll atto di impugnazione a pena di inammissibilità percontrasto con l art. 3 * dato che si finisce in tal modo per introdurre un onere gravantesulla parte privata.2.9.

Con il nono motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. e dell art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 in riferimentoall art. 3 * La questione di illegittimità costituzionale mira ad ottenere la dichiarazione diillegittimità dell art. 81 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la sanzione diinammissibilità.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di Venezia perl ulteriore corso.

La sentenza rescindente della sesta Sezione della Corte di Cassazione n.5278 del 2025 ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell appello proposto dalricorrente e consequenzialmente ha disposto l annullamento senza rinvio dell ordinanzaimpugnata con restituzione alla Corte d appello per il giudizio.

Il giudice di rinvio non puòritenersi ancora investito della valutazione relativa all ammissibilità del gravame già operatadalla Cassazione e non ulteriormente rivalutabile dalla corte territoriale alla quale erano statirestituiti gli atti per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Si può integrare la sintesi contenuta in parte espositiva fissando più compiutamente ipassaggi salienti della vicenda processuale oggi sottoposta al vaglio di questa Corte eccolidunque richiamati per punti il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannatol odierno ricorrente con sentenza del 26/10/2023 alla pena di anni sette e mesi quattro direclusione per il reato di cui all art. 630 cod. pen. la Corte di appello di Venezia con ordinanza del 09/02/2024 ha dichiarato inammissibile ilrelativo appello per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581 comma1 ter cod. proc. pen. norma ritenuta applicabile anche al processo minorile la sesta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio tale ordinanza con sentenza del01/04/2025 ed ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul presuppostoche il ricorrente all epoca della proposizione del gravame si trovasse sottoposto alla misuracustodiale del collocamento in comunità trattasi di * 6 n. 15278 del 01/04/2025 N. *288079 – 01 la Corte di appello di Venezia con il provvedimento ora impugnato ha affermato come taledecisione di annullamento sia stata il frutto della deduzione ad opera del ricorrente di undato processuale non veritiero per esser cessata la suddetta misura cautelare già il27/09/2022 ossia in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado per cuimuovendo da tale assunto la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato inammissibile ilgravame sempre in ragione del mancato deposito dell atto previsto dall art. 581 comma 1 tercod. proc. pen.3.

I primi tre motivi in cui si articola l atto di impugnazione presentano una comunescaturigine e ben si prestano dunque a una agevole trattazione unitaria seppur secondodiverse angolazioni e prospettive viene dedotta in pratica la medesima doglianza.

Lafondatezza di tali censure poi esplica un effetto di assorbimento sui residui motiviesimendo questo Collegio dall esame degli essi.3.1. * ricordare come il concetto di definitività del giudizio che si forma a seguito delledeterminazioni del giudice di legittimità rappresenti un principio immanente all ordinamentoprocessuale e costituisca parimenti il cardine del principio di intangibilità della sentenza.

Datale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico laimpossibilità di configurare il protrarsi all indomani della decisione che costituisce l esito delgiudizio di legittimità di una situazione di contrasto tra il giudice di merito e quello dicassazione.La problematica dunque inerisce alla possibilità che una volta che la Cassazione abbiadeciso una data questione orientandosi in una determinata direzione e annullando unadecisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancoraaffrontata dal giudice del rinvio.

Occorre interrogarsi in altri termini circa la coerenza con ilsistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito al giudice del rinvioignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e consequenzialmente rieditarela medesima decisione già cassata così giungendo a contestare in radice il presupposto infatto assunto dalla stessa *3.2.

Si premette quindi che gli errori di fatto in cui incorra la Corte di Cassazione sonorilevanti esclusivamente nei limiti di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. e a favore delcondannato si sottolinea inoltre come l orientamento formatosi nella giurisprudenza dilegittimità – e condiviso da questo Collegio quanto alla tematica sopra esposta non lasciresiduare perplessità alcuna si veda * 6 n. 11641 del 20/02/2018 * * 272641 –01 a mente della quale ‹‹Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio didiritto ma anche alle premesse logico giuridiche poste a base dell annullamento nonpotendo nuovamente valutare questioni che anche se non esaminate nel giudiziorescindente costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicatoimplicito interno›› .* l intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme didiritto implica ipso facto che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effettovincolante per il giudice del merito quanto al principio di diritto affermato e con riferimento airelativi presupposti di fatto.

Nel giudizio rescissorio allora ci si deve sia attenere alla regulaiuris enunciata nella decisione rescindente sia uniformare alle premesse di tenore logico egiuridico che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento.

Non è consentitoaltresì dilatare il perimetro della propria analisi sino a profili critici che – seppur non oggettodi immediata valutazione in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso dellarelativa decisione stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.3.3. * ambito della concreta vicenda per la quale è processo pertanto la Corte di appello– nel procedere al giudizio rescissorio dopo la decisione di annullamento senza rinvio cheera stata adottata per le sopra esposte ragioni – aveva ormai perso ogni possibilità diprocedere a un riesame dello specifico tema attinente alla ammissibilità del gravame.

Ilcompito demandato alla Corte territoriale si sostanziava invece in via esclusiva nelprocedere al relativo giudizio nel merito ciò in quanto la decisione di annullamento senzarinvio con trasmissione degli atti aveva comportato l attribuzione del connotato delladefinitività alla decisione assunta in punto di ammissibilità del gravame.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento deve essereimpugnato e gli atti trasmessi per il giudizio alla Corte di appello di Venezia Sezione per i* * le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cuiall art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4653/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 17/2026* * CC 07/01/2026* * * 30085/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/2005avverso l ordinanza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO – SEZIONE MINORENNI diVENEZIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnata con restituzione degli atti allacompetente Sezione della Corte di Appello di Venezia per l ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia Sezione minorenni –decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte in data01/04/2025 relativamente a precedente ordinanza di inammissibilità dell appello – hadichiarato nuovamente inammissibile per mancanza del deposito dell atto previsto dall art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. il gravame proposto da * * avverso la sentenzadel 26/10/2023 del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Veneziache aveva condannato l imputato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione inquanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 630 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * deducendonove motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod proc.pen. in relazione agli artt. 620 e 627 comma 3 cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione avevaannullato senza rinvio la prima sentenza rimettendo gli atti alla Corte di appelloesclusivamente per la celebrazione del giudizio tale decisione dunque aveva un effettovincolante per i * del rinvio mentre la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di esserlegittimata a riesaminare completamente la questione attinente al rispetto della disciplinadettata dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. e codproc. pen. in relazione all art. 111 * L ordinanza impugnata ha disatteso la decisione diannullamento ed ha adottato una nuova decisione che va ad incidere sul medesimo puntogià definito in sede di legittimità.2.3.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. b e c codproc. pen. in relazione all art. 685 cod. proc. pen. * è il fatto che la sentenzarescindente non abbia enunciato un principio di diritto atteso che la Corte ha comunquecreato un giudicato impedendo così la nuova valutazione del decisum.2.4.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c codproc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

La Corte di appello ritieneche la difesa abbia allegato un atto non veritiero quanto al collocamento in * delricorrente in realtà al momento della redazione del gravame il soggetto si trovava collocatoin affidamento al servizio sociale ospite di una struttura a ciò deputata.2.5.

Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

Al procedimento riguardante iminorenni non si applica l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. per cui deve ritenersi validaed efficace l elezione di domicilio fatta in primo grado dinanzi al Tribunale senza necessitàdi riproposizione della stessa nell atto di appello.

Il ricorrente nel caso di specie aveva fattouna espressa elezione di domicilio tanto che – quanto alla notifica della decisione diinammissibilità è stato trovato proprio nel domicilio che aveva dichiarato.2.6.

Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

L onere imposto all appellante apena di inammissibilità di allegare all atto di impugnazione una elezione di domicilio aisensi dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non si sostanzia nella necessità di unanuova elezione di domicilio.

Nel caso di specie l imputato era presente alla lettura dellasentenza ed ha sempre preso parte al procedimento nel corso del quale non ha mai variatol originaria elezione di domicilio.2.7.

Con il settimo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. richiamandosi l informazioneprovvisoria del 24/10/2024 relativa alla decisione assunta – sullo specifico tema – dalleSezioni Unite della Corte di cassazione.

La difesa non condivide l assunto contenuto in taleinformazione provvisoria.

L accoglimento della questione di legittimità costituzionale che haad oggetto l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una sanzione diinammissibilità e il corrispettivo art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. laddove nonesclude i l comma 1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. consentirebbe l esamedell impugnazione nei suoi motivi di merito ad opera della Corte di appello.2.8.

Con l ottavo motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. nonché dell art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150e dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. nella parte in cui non viene escluso il comma1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 27 * Si eccepiscel incostituzionalità dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui impone diallegare una dichiarazione di domicilio sll atto di impugnazione a pena di inammissibilità percontrasto con l art. 3 * dato che si finisce in tal modo per introdurre un onere gravantesulla parte privata.2.9.

Con il nono motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. e dell art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 in riferimentoall art. 3 * La questione di illegittimità costituzionale mira ad ottenere la dichiarazione diillegittimità dell art. 81 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la sanzione diinammissibilità.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di Venezia perl ulteriore corso.

La sentenza rescindente della sesta Sezione della Corte di Cassazione n.5278 del 2025 ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell appello proposto dalricorrente e consequenzialmente ha disposto l annullamento senza rinvio dell ordinanzaimpugnata con restituzione alla Corte d appello per il giudizio.

Il giudice di rinvio non puòritenersi ancora investito della valutazione relativa all ammissibilità del gravame già operatadalla Cassazione e non ulteriormente rivalutabile dalla corte territoriale alla quale erano statirestituiti gli atti per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Si può integrare la sintesi contenuta in parte espositiva fissando più compiutamente ipassaggi salienti della vicenda processuale oggi sottoposta al vaglio di questa Corte eccolidunque richiamati per punti il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannatol odierno ricorrente con sentenza del 26/10/2023 alla pena di anni sette e mesi quattro direclusione per il reato di cui all art. 630 cod. pen. la Corte di appello di Venezia con ordinanza del 09/02/2024 ha dichiarato inammissibile ilrelativo appello per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581 comma1 ter cod. proc. pen. norma ritenuta applicabile anche al processo minorile la sesta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio tale ordinanza con sentenza del01/04/2025 ed ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul presuppostoche il ricorrente all epoca della proposizione del gravame si trovasse sottoposto alla misuracustodiale del collocamento in comunità trattasi di * 6 n. 15278 del 01/04/2025 N. *288079 – 01 la Corte di appello di Venezia con il provvedimento ora impugnato ha affermato come taledecisione di annullamento sia stata il frutto della deduzione ad opera del ricorrente di undato processuale non veritiero per esser cessata la suddetta misura cautelare già il27/09/2022 ossia in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado per cuimuovendo da tale assunto la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato inammissibile ilgravame sempre in ragione del mancato deposito dell atto previsto dall art. 581 comma 1 tercod. proc. pen.3.

I primi tre motivi in cui si articola l atto di impugnazione presentano una comunescaturigine e ben si prestano dunque a una agevole trattazione unitaria seppur secondodiverse angolazioni e prospettive viene dedotta in pratica la medesima doglianza.

Lafondatezza di tali censure poi esplica un effetto di assorbimento sui residui motiviesimendo questo Collegio dall esame degli essi.3.1. * ricordare come il concetto di definitività del giudizio che si forma a seguito delledeterminazioni del giudice di legittimità rappresenti un principio immanente all ordinamentoprocessuale e costituisca parimenti il cardine del principio di intangibilità della sentenza.

Datale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico laimpossibilità di configurare il protrarsi all indomani della decisione che costituisce l esito delgiudizio di legittimità di una situazione di contrasto tra il giudice di merito e quello dicassazione.La problematica dunque inerisce alla possibilità che una volta che la Cassazione abbiadeciso una data questione orientandosi in una determinata direzione e annullando unadecisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancoraaffrontata dal giudice del rinvio.

Occorre interrogarsi in altri termini circa la coerenza con ilsistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito al giudice del rinvioignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e consequenzialmente rieditarela medesima decisione già cassata così giungendo a contestare in radice il presupposto infatto assunto dalla stessa *3.2.

Si premette quindi che gli errori di fatto in cui incorra la Corte di Cassazione sonorilevanti esclusivamente nei limiti di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. e a favore delcondannato si sottolinea inoltre come l orientamento formatosi nella giurisprudenza dilegittimità – e condiviso da questo Collegio quanto alla tematica sopra esposta non lasciresiduare perplessità alcuna si veda * 6 n. 11641 del 20/02/2018 * * 272641 –01 a mente della quale ‹‹Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio didiritto ma anche alle premesse logico giuridiche poste a base dell annullamento nonpotendo nuovamente valutare questioni che anche se non esaminate nel giudiziorescindente costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicatoimplicito interno›› .* l intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme didiritto implica ipso facto che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effettovincolante per il giudice del merito quanto al principio di diritto affermato e con riferimento airelativi presupposti di fatto.

Nel giudizio rescissorio allora ci si deve sia attenere alla regulaiuris enunciata nella decisione rescindente sia uniformare alle premesse di tenore logico egiuridico che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento.

Non è consentitoaltresì dilatare il perimetro della propria analisi sino a profili critici che – seppur non oggettodi immediata valutazione in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso dellarelativa decisione stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.3.3. * ambito della concreta vicenda per la quale è processo pertanto la Corte di appello– nel procedere al giudizio rescissorio dopo la decisione di annullamento senza rinvio cheera stata adottata per le sopra esposte ragioni – aveva ormai perso ogni possibilità diprocedere a un riesame dello specifico tema attinente alla ammissibilità del gravame.

Ilcompito demandato alla Corte territoriale si sostanziava invece in via esclusiva nelprocedere al relativo giudizio nel merito ciò in quanto la decisione di annullamento senzarinvio con trasmissione degli atti aveva comportato l attribuzione del connotato delladefinitività alla decisione assunta in punto di ammissibilità del gravame.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento deve essereimpugnato e gli atti trasmessi per il giudizio alla Corte di appello di Venezia Sezione per i* * le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cuiall art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”. *Annulla senza rinvio l ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appellodi Venezia Sezione per i minorenni per il giudizio.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio l ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appellodi Venezia Sezione per i minorenni per il giudizio.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4653/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 17/2026* * CC 07/01/2026* * * 30085/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/2005avverso l ordinanza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO – SEZIONE MINORENNI diVENEZIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnata con restituzione degli atti allacompetente Sezione della Corte di Appello di Venezia per l ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia Sezione minorenni –decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte in data01/04/2025 relativamente a precedente ordinanza di inammissibilità dell appello – hadichiarato nuovamente inammissibile per mancanza del deposito dell atto previsto dall art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. il gravame proposto da * * avverso la sentenzadel 26/10/2023 del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Veneziache aveva condannato l imputato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione inquanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 630 cod. pen.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * deducendonove motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod proc.pen. in relazione agli artt. 620 e 627 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di Cassazione avevaannullato senza rinvio la prima sentenza rimettendo gli atti alla Corte di appelloesclusivamente per la celebrazione del giudizio tale decisione dunque aveva un effettovincolante per i * del rinvio mentre la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di esserlegittimata a riesaminare completamente la questione attinente al rispetto della disciplinadettata dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. e codproc. pen. in relazione all art. 111 * L ordinanza impugnata ha disatteso la decisione diannullamento ed ha adottato una nuova decisione che va ad incidere sul medesimo puntogià definito in sede di legittimità.2.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. b e c codproc. pen. in relazione all art. 685 cod. proc. pen. * è il fatto che la sentenzarescindente non abbia enunciato un principio di diritto atteso che la Corte ha comunquecreato un giudicato impedendo così la nuova valutazione del decisum.2.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c codproc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. La Corte di appello ritieneche la difesa abbia allegato un atto non veritiero quanto al collocamento in * delricorrente in realtà al momento della redazione del gravame il soggetto si trovava collocatoin affidamento al servizio sociale ospite di una struttura a ciò deputata.2.5. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Al procedimento riguardante iminorenni non si applica l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. per cui deve ritenersi validaed efficace l elezione di domicilio fatta in primo grado dinanzi al Tribunale senza necessitàdi riproposizione della stessa nell atto di appello. Il ricorrente nel caso di specie aveva fattouna espressa elezione di domicilio tanto che – quanto alla notifica della decisione diinammissibilità è stato trovato proprio nel domicilio che aveva dichiarato.2.6. Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. L onere imposto all appellante apena di inammissibilità di allegare all atto di impugnazione una elezione di domicilio aisensi dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non si sostanzia nella necessità di unanuova elezione di domicilio. Nel caso di specie l imputato era presente alla lettura dellasentenza ed ha sempre preso parte al procedimento nel corso del quale non ha mai variatol originaria elezione di domicilio.2.7. Con il settimo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. richiamandosi l informazioneprovvisoria del 24/10/2024 relativa alla decisione assunta – sullo specifico tema – dalleSezioni Unite della Corte di cassazione. La difesa non condivide l assunto contenuto in taleinformazione provvisoria. L accoglimento della questione di legittimità costituzionale che haad oggetto l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una sanzione diinammissibilità e il corrispettivo art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. laddove nonesclude i l comma 1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. consentirebbe l esamedell impugnazione nei suoi motivi di merito ad opera della Corte di appello.2.8. Con l ottavo motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. nonché dell art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150e dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. nella parte in cui non viene escluso il comma1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 27 * Si eccepiscel incostituzionalità dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui impone diallegare una dichiarazione di domicilio sll atto di impugnazione a pena di inammissibilità percontrasto con l art. 3 * dato che si finisce in tal modo per introdurre un onere gravantesulla parte privata.2.9. Con il nono motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. e dell art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 in riferimentoall art. 3 * La questione di illegittimità costituzionale mira ad ottenere la dichiarazione diillegittimità dell art. 81 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la sanzione diinammissibilità.3. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di Venezia perl ulteriore corso. La sentenza rescindente della sesta Sezione della Corte di Cassazione n.5278 del 2025 ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell appello proposto dalricorrente e consequenzialmente ha disposto l annullamento senza rinvio dell ordinanzaimpugnata con restituzione alla Corte d appello per il giudizio. Il giudice di rinvio non puòritenersi ancora investito della valutazione relativa all ammissibilità del gravame già operatadalla Cassazione e non ulteriormente rivalutabile dalla corte territoriale alla quale erano statirestituiti gli atti per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Si può integrare la sintesi contenuta in parte espositiva fissando più compiutamente ipassaggi salienti della vicenda processuale oggi sottoposta al vaglio di questa Corte eccolidunque richiamati per punti il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannatol odierno ricorrente con sentenza del 26/10/2023 alla pena di anni sette e mesi quattro direclusione per il reato di cui all art. 630 cod. pen. la Corte di appello di Venezia con ordinanza del 09/02/2024 ha dichiarato inammissibile ilrelativo appello per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581 comma1 ter cod. proc. pen. norma ritenuta applicabile anche al processo minorile la sesta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio tale ordinanza con sentenza del01/04/2025 ed ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul presuppostoche il ricorrente all epoca della proposizione del gravame si trovasse sottoposto alla misuracustodiale del collocamento in comunità trattasi di * 6 n. 15278 del 01/04/2025 N. *288079 – 01 la Corte di appello di Venezia con il provvedimento ora impugnato ha affermato come taledecisione di annullamento sia stata il frutto della deduzione ad opera del ricorrente di undato processuale non veritiero per esser cessata la suddetta misura cautelare già il27/09/2022 ossia in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado per cuimuovendo da tale assunto la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato inammissibile ilgravame sempre in ragione del mancato deposito dell atto previsto dall art. 581 comma 1 tercod. proc. pen.3. I primi tre motivi in cui si articola l atto di impugnazione presentano una comunescaturigine e ben si prestano dunque a una agevole trattazione unitaria seppur secondodiverse angolazioni e prospettive viene dedotta in pratica la medesima doglianza. Lafondatezza di tali censure poi esplica un effetto di assorbimento sui residui motiviesimendo questo Collegio dall esame degli essi.3.1. * ricordare come il concetto di definitività del giudizio che si forma a seguito delledeterminazioni del giudice di legittimità rappresenti un principio immanente all ordinamentoprocessuale e costituisca parimenti il cardine del principio di intangibilità della sentenza. Datale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico laimpossibilità di configurare il protrarsi all indomani della decisione che costituisce l esito delgiudizio di legittimità di una situazione di contrasto tra il giudice di merito e quello dicassazione.La problematica dunque inerisce alla possibilità che una volta che la Cassazione abbiadeciso una data questione orientandosi in una determinata direzione e annullando unadecisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancoraaffrontata dal giudice del rinvio. Occorre interrogarsi in altri termini circa la coerenza con ilsistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito al giudice del rinvioignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e consequenzialmente rieditarela medesima decisione già cassata così giungendo a contestare in radice il presupposto infatto assunto dalla stessa *3.2. Si premette quindi che gli errori di fatto in cui incorra la Corte di Cassazione sonorilevanti esclusivamente nei limiti di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. e a favore delcondannato si sottolinea inoltre come l orientamento formatosi nella giurisprudenza dilegittimità – e condiviso da questo Collegio quanto alla tematica sopra esposta non lasciresiduare perplessità alcuna si veda * 6 n. 11641 del 20/02/2018 * * 272641 –01 a mente della quale ‹‹Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio didiritto ma anche alle premesse logico giuridiche poste a base dell annullamento nonpotendo nuovamente valutare questioni che anche se non esaminate nel giudiziorescindente costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicatoimplicito interno›› .* l intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme didiritto implica ipso facto che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effettovincolante per il giudice del merito quanto al principio di diritto affermato e con riferimento airelativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio allora ci si deve sia attenere alla regulaiuris enunciata nella decisione rescindente sia uniformare alle premesse di tenore logico egiuridico che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento. Non è consentitoaltresì dilatare il perimetro della propria analisi sino a profili critici che – seppur non oggettodi immediata valutazione in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso dellarelativa decisione stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.3.3. * ambito della concreta vicenda per la quale è processo pertanto la Corte di appello– nel procedere al giudizio rescissorio dopo la decisione di annullamento senza rinvio cheera stata adottata per le sopra esposte ragioni – aveva ormai perso ogni possibilità diprocedere a un riesame dello specifico tema attinente alla ammissibilità del gravame. Ilcompito demandato alla Corte territoriale si sostanziava invece in via esclusiva nelprocedere al relativo giudizio nel merito ciò in quanto la decisione di annullamento senzarinvio con trasmissione degli atti aveva comportato l attribuzione del connotato delladefinitività alla decisione assunta in punto di ammissibilità del gravame.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento deve essereimpugnato e gli atti trasmessi per il giudizio alla Corte di appello di Venezia Sezione per i* * le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cuiall art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4653/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 17/2026* * CC 07/01/2026* * * 30085/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/2005avverso l ordinanza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO – SEZIONE MINORENNI diVENEZIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnata con restituzione degli atti allacompetente Sezione della Corte di Appello di Venezia per l ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia Sezione minorenni –decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte in data01/04/2025 relativamente a precedente ordinanza di inammissibilità dell appello – hadichiarato nuovamente inammissibile per mancanza del deposito dell atto previsto dall art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. il gravame proposto da * * avverso la sentenzadel 26/10/2023 del Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Veneziache aveva condannato l imputato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione inquanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 630 cod. pen.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * * deducendonove motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod proc.pen. in relazione agli artt. 620 e 627 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di Cassazione avevaannullato senza rinvio la prima sentenza rimettendo gli atti alla Corte di appelloesclusivamente per la celebrazione del giudizio tale decisione dunque aveva un effettovincolante per i * del rinvio mentre la Corte di appello di Venezia ha ritenuto di esserlegittimata a riesaminare completamente la questione attinente al rispetto della disciplinadettata dall art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. e codproc. pen. in relazione all art. 111 * L ordinanza impugnata ha disatteso la decisione diannullamento ed ha adottato una nuova decisione che va ad incidere sul medesimo puntogià definito in sede di legittimità.2.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. b e c codproc. pen. in relazione all art. 685 cod. proc. pen. * è il fatto che la sentenzarescindente non abbia enunciato un principio di diritto atteso che la Corte ha comunquecreato un giudicato impedendo così la nuova valutazione del decisum.2.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c codproc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. La Corte di appello ritieneche la difesa abbia allegato un atto non veritiero quanto al collocamento in * delricorrente in realtà al momento della redazione del gravame il soggetto si trovava collocatoin affidamento al servizio sociale ospite di una struttura a ciò deputata.2.5. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Al procedimento riguardante iminorenni non si applica l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. per cui deve ritenersi validaed efficace l elezione di domicilio fatta in primo grado dinanzi al Tribunale senza necessitàdi riproposizione della stessa nell atto di appello. Il ricorrente nel caso di specie aveva fattouna espressa elezione di domicilio tanto che – quanto alla notifica della decisione diinammissibilità è stato trovato proprio nel domicilio che aveva dichiarato.2.6. Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. L onere imposto all appellante apena di inammissibilità di allegare all atto di impugnazione una elezione di domicilio aisensi dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non si sostanzia nella necessità di unanuova elezione di domicilio. Nel caso di specie l imputato era presente alla lettura dellasentenza ed ha sempre preso parte al procedimento nel corso del quale non ha mai variatol originaria elezione di domicilio.2.7. Con il settimo motivo viene denunciata violazione dell art. 606 comma 1 lett. c cod.proc. pen. in relazione all art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. richiamandosi l informazioneprovvisoria del 24/10/2024 relativa alla decisione assunta – sullo specifico tema – dalleSezioni Unite della Corte di cassazione. La difesa non condivide l assunto contenuto in taleinformazione provvisoria. L accoglimento della questione di legittimità costituzionale che haad oggetto l art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede una sanzione diinammissibilità e il corrispettivo art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. laddove nonesclude i l comma 1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. consentirebbe l esamedell impugnazione nei suoi motivi di merito ad opera della Corte di appello.2.8. Con l ottavo motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. nonché dell art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150e dell art. 591 comma 1 lett. c cod. proc. pen. nella parte in cui non viene escluso il comma1 ter dell art. 581 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 27 * Si eccepiscel incostituzionalità dell art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui impone diallegare una dichiarazione di domicilio sll atto di impugnazione a pena di inammissibilità percontrasto con l art. 3 * dato che si finisce in tal modo per introdurre un onere gravantesulla parte privata.2.9. Con il nono motivo viene posta questione di legittimità costituzionale dell art. 581comma 1 ter cod. proc. pen. e dell art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 in riferimentoall art. 3 * La questione di illegittimità costituzionale mira ad ottenere la dichiarazione diillegittimità dell art. 81 comma 1 ter cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la sanzione diinammissibilità.3. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento senza rinvio dell ordinanza impugnatacon restituzione degli atti alla competente Sezione della Corte di Appello di Venezia perl ulteriore corso. La sentenza rescindente della sesta Sezione della Corte di Cassazione n.5278 del 2025 ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell appello proposto dalricorrente e consequenzialmente ha disposto l annullamento senza rinvio dell ordinanzaimpugnata con restituzione alla Corte d appello per il giudizio. Il giudice di rinvio non puòritenersi ancora investito della valutazione relativa all ammissibilità del gravame già operatadalla Cassazione e non ulteriormente rivalutabile dalla corte territoriale alla quale erano statirestituiti gli atti per il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Si può integrare la sintesi contenuta in parte espositiva fissando più compiutamente ipassaggi salienti della vicenda processuale oggi sottoposta al vaglio di questa Corte eccolidunque richiamati per punti il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannatol odierno ricorrente con sentenza del 26/10/2023 alla pena di anni sette e mesi quattro direclusione per il reato di cui all art. 630 cod. pen. la Corte di appello di Venezia con ordinanza del 09/02/2024 ha dichiarato inammissibile ilrelativo appello per mancanza della elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581 comma1 ter cod. proc. pen. norma ritenuta applicabile anche al processo minorile la sesta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio tale ordinanza con sentenza del01/04/2025 ed ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul presuppostoche il ricorrente all epoca della proposizione del gravame si trovasse sottoposto alla misuracustodiale del collocamento in comunità trattasi di * 6 n. 15278 del 01/04/2025 N. *288079 – 01 la Corte di appello di Venezia con il provvedimento ora impugnato ha affermato come taledecisione di annullamento sia stata il frutto della deduzione ad opera del ricorrente di undato processuale non veritiero per esser cessata la suddetta misura cautelare già il27/09/2022 ossia in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado per cuimuovendo da tale assunto la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato inammissibile ilgravame sempre in ragione del mancato deposito dell atto previsto dall art. 581 comma 1 tercod. proc. pen.3. I primi tre motivi in cui si articola l atto di impugnazione presentano una comunescaturigine e ben si prestano dunque a una agevole trattazione unitaria seppur secondodiverse angolazioni e prospettive viene dedotta in pratica la medesima doglianza. Lafondatezza di tali censure poi esplica un effetto di assorbimento sui residui motiviesimendo questo Collegio dall esame degli essi.3.1. * ricordare come il concetto di definitività del giudizio che si forma a seguito delledeterminazioni del giudice di legittimità rappresenti un principio immanente all ordinamentoprocessuale e costituisca parimenti il cardine del principio di intangibilità della sentenza. Datale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico laimpossibilità di configurare il protrarsi all indomani della decisione che costituisce l esito delgiudizio di legittimità di una situazione di contrasto tra il giudice di merito e quello dicassazione.La problematica dunque inerisce alla possibilità che una volta che la Cassazione abbiadeciso una data questione orientandosi in una determinata direzione e annullando unadecisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancoraaffrontata dal giudice del rinvio. Occorre interrogarsi in altri termini circa la coerenza con ilsistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito al giudice del rinvioignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e consequenzialmente rieditarela medesima decisione già cassata così giungendo a contestare in radice il presupposto infatto assunto dalla stessa *3.2. Si premette quindi che gli errori di fatto in cui incorra la Corte di Cassazione sonorilevanti esclusivamente nei limiti di cui all art. 625 bis cod. proc. pen. e a favore delcondannato si sottolinea inoltre come l orientamento formatosi nella giurisprudenza dilegittimità – e condiviso da questo Collegio quanto alla tematica sopra esposta non lasciresiduare perplessità alcuna si veda * 6 n. 11641 del 20/02/2018 * * 272641 –01 a mente della quale ‹‹Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio didiritto ma anche alle premesse logico giuridiche poste a base dell annullamento nonpotendo nuovamente valutare questioni che anche se non esaminate nel giudiziorescindente costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicatoimplicito interno›› .* l intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme didiritto implica ipso facto che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effettovincolante per il giudice del merito quanto al principio di diritto affermato e con riferimento airelativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio allora ci si deve sia attenere alla regulaiuris enunciata nella decisione rescindente sia uniformare alle premesse di tenore logico egiuridico che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento. Non è consentitoaltresì dilatare il perimetro della propria analisi sino a profili critici che – seppur non oggettodi immediata valutazione in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso dellarelativa decisione stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.3.3. * ambito della concreta vicenda per la quale è processo pertanto la Corte di appello– nel procedere al giudizio rescissorio dopo la decisione di annullamento senza rinvio cheera stata adottata per le sopra esposte ragioni – aveva ormai perso ogni possibilità diprocedere a un riesame dello specifico tema attinente alla ammissibilità del gravame. Ilcompito demandato alla Corte territoriale si sostanziava invece in via esclusiva nelprocedere al relativo giudizio nel merito ciò in quanto la decisione di annullamento senzarinvio con trasmissione degli atti aveva comportato l attribuzione del connotato delladefinitività alla decisione assunta in punto di ammissibilità del gravame.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento deve essereimpugnato e gli atti trasmessi per il giudizio alla Corte di appello di Venezia Sezione per i* * le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cuiall art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”. *Annulla senza rinvio l ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appellodi Venezia Sezione per i minorenni per il giudizio.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio l ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appellodi Venezia Sezione per i minorenni per il giudizio.Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 04653/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris