CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24128-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], G. E. MA. R. C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021 n. 24128 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 881/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Roma ha condannato Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno quale obbligato principale, in quanto socio illimitatamente responsabile, di [OSCURATO:SOCIETA]. e questa quale loro coobbligata solidale, al pagamento della somma complessiva di € 20.550,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ricalcolata sulla base di 137 giornate di lavoro prestate da [OSCURATO:PERSONA]: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le opposizioni dei predetti alle ordinanze ingiunzione loro rispettivamente notificate, di pagamento da parte dei predetti in solido della somma di € 54.415,40, a titolo di sanzioni per violazioni varie in materia di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato instaurato dalla società con [OSCURATO:PERSONA] nel periodotra il 21 aprile 2008 e il 25 luglio 2009 (in particolare, di assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; di omissione di consegna al lavoratore, all’atto di assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro di matricola in uso; e così pure delle dovute registrazioni sul Libro unico del lavoro nei termini prescritti; ed ancora di consegna al lavoratore, per il periodo aprile 2008 - luglio 2009 del prospetto paga, alla c orresponsione della retribuzione); Ric. 2021 n. 24128 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 2. per quanto ancora rileva, essa ha escluso: a) la violazione del diritto di difesa dei ricorrenti sanzionati, in difetto di loro allegazione, né tanto meno dimostrazione, dell’effettivo pregiudizio subito, essendosi anzi essi pienamente difesi in sede di opposizione alle ordinanze; b ) l’attribuzione automatica ad entrambi i soci amministratori di responsabilità per gli illeciti amministrativi addebitati, per la sicura presumibilità della consapevolezza di entrambi dell’irregolare rapporto lavorativo di [OSCURATO:PERSONA], attesa la sua durata, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, composta dai due soci ricorrenti, che lavoravano insieme con i dipendenti; 3. in esito al critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto provata la durata del rapporto di lavoro irregolare dal 10 marzo 2009 (anziché dal 21 marzo 2008) al 25 luglio 2009, pari a 137 giornate lavorative, così riducendo l’entità della sanzione amministrativa; 4. con atto notificato il 15 settembre 2021, gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazionecon due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui l’I.T.L. di Roma ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 1, primo comma, comma 1bis, decimo comma, 24, settimo comma l. 241/1990, per lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, a causa del diniego di accesso agli atti, loro opposto dall’Ispettorato nella fase endoprocedimentale amministrativa (primo motivo); 2.esso è infondato; Ric. 2021 n. 24128 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- 3. la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito daldiritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per la parte unalesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419); 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la mancata allegazione, né tanto meno dimostrazione da parte dei ricorrenti (all’ultimo capoverso del p.to 7 di pg. 6 della sentenza), a puntuale risposta della loro specifica doglianza (esposta al p.to 5 di pg. 5 della sentenza): sostanzialmente non confutata, in violazione del principio di specificità del motivo, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354); 4. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento al vizio motivo, per travisamento della prova, per avere la Corte d’appello utilizzato un’informazione probatoria inesistente in atti con riferimento al numero (due anziché cinque) dei soci di GEMARC all’epoca dei fatti (secondo motivo); 5. anch’esso è infondato; 6. la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto lo specificoprofilo di un travisamento della prova, implica non già una valutazione dei fatti, bensì una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto Ric. 2021 n. 24128 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- processuale (Cass. 25 maggio 2015, n.10749; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3796); sicché, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass. 18 marzo 2021, n. 7670, in motivazione subp.to 2.1.); 6.1. nel caso di specie, tuttavia, non di questo si tratta, per la valutazione probatoria complessiva compiuta dalla Corte territoriale, non contraddetta da uno specifico atto processuale, in quanto appunto globale, ma neppure di un fatto, tanto meno decisivo, quanto piuttosto di un giudizio di diritto (attribuzione di responsabilità ai ricorrenti, quali legali rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA]., non già in via automatica, bensì di consapevolezza certamente presumibile di entrambi dell’irregolare rapporto lavorativo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’illecito sanzionato, per la sua durata protratta di oltre quattro mesi, tenuto conto delle modeste dimensioni dell’impresa, composta dai due soci ricorrenti, “che lavoravano unitamente agli altri dipendenti”: così al p.to 9 di pg. 7 della sentenza), quale la soggezione, in caso di concorso di più persone in una violazione amministrativa, di ciascuna di esse alla sanzione per questa disposta, salva una diversa previsione di legge (art. 5 l. 689/1981): ben potendo, qualora un illecito sia ascrivibile ad una società di persone, essere chiamati a risponderne i soci amministratori, non già automaticamente, ma in base all’accertamento di una loro condotta positiva o omissiva che abbia dato un contributo causale, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (Cass. 6 dicembre 2011, n. 26238; Cass. 28 novembre 2018, n. 30766); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); Ric. 2021 n. 24128 sez. ML -ud. 12-07-2022 -6- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribut