CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; itri3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 53-58 della I. n. 689 del 1981 come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022 e all'art. 20 -bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della richiesta, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla Tefficacia rieducativa delle misure sostitutive per l'odierno ricorrente ed evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come l'imputato, gravato da plurime precedenti condanne non ha dimostrato di aver rimeditato il disvalore sociale delle condotte criminose realizzate né un'attenuazione della propria pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 novembre 2