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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08992/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aruba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 393, commi 1 e 3, cod. pen. e della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, della legge del 18 aprile 1975, n. 110, e condannato, ritenuta la continuazione fra i due reati, alla pena finale di mesi sei e giorni venti di arresto e di euro 533,00 di ammenda.

1.1. Con il ricorso il Pubblico Ministro deduce la violazione di legge, relativamente all'art. 17 cod. pen. essendo stata erroneamente applicata la pena dell'arresto e dell'ammenda e, dunque, una pena illegale.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. E' principio di diritto consolidato quello secondo cui, in caso di concorso fra delitto e contravvenzione, la "violazione più grave" - ai fini dell'applicazione della continuazione - si individua nel delitto, discendendo il giudizio di maggiore gravità direttamente dalle scelte del legislatore (Sez.

U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, PM in proc.

Vamelli, Rv. 209485 - 01; nello stesso senso, in motivazione, Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, PG in proc.

Ciabotti; Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia).

2.2. Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio ai fini della determinazione della pena nel rispetto dell'enunciato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, in diversa composizione.

Così è deciso, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] -ho [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 09 n M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aruba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 393, commi 1 e 3, cod. pen. e della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, della legge del 18 aprile 1975, n. 110, e condannato, ritenuta la continuazione fra i due reati, alla pena finale di mesi sei e giorni venti di arresto e di euro 533,00 di ammenda. 1.1. Con il ricorso il Pubblico Ministro deduce la violazione di legge, relativamente all'art. 17 cod. pen. essendo stata erroneamente applicata la pena dell'arresto e dell'ammenda e, dunque, una pena illegale. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. E' principio di diritto consolidato quello secondo cui, in caso di concorso fra delitto e contravvenzione, la "violazione più grave" - ai fini dell'applicazione della continuazione - si individua nel delitto, discendendo il giudizio di maggiore gravità direttamente dalle scelte del legislatore (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, PM in proc. Vamelli, Rv. 209485 - 01; nello stesso senso, in motivazione, Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG in proc. Ciabotti; Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia). 2.2. Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio ai fini della determinazione della pena nel rispetto dell'enunciato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, in diversa composizione. Così è deciso, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] -ho [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 09 n M
Sentenza Cassazione n. 08992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris