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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38920/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. b,-Z-) Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 12 settembre 2019 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 2034 del 10 luglio 2018 aveva annullato parzialmente la precedente sentenza di appello di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta, contestatogli quali amministratori e soci illimitatamente responsabili i primi due, quale consulente il terzo, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., dichiarata fallita con sentenza del 16 dicembre 2010, riduceva ad anni tre e mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi due di reclusione quella inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi C) e F) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflittale ad anni due di reclusione, concedendole la sospensione condizionale dell'esecuzione.

Infine, rideterminava la durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I. fall. in misura pari a quella delle pene principali.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducono: a) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ....

Per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di differimento dell'udienza di..., presentata con tempestività dal difensore legittimamente impedito per altro impegno professionale e non sostituibile, ritenendo che il predetto legale potesse essere sostituito dal collega di studio che assisteva la coimputata [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo la Corte di merito ha violato il diritto di difesa e non ha considerato che le posizioni dei due coniugi sono diversificate, sia per la posizione da essi assunta all'interno della società fallita, sia per il differente ruolo svolto nella commissione dei reati. b) Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta patrimoniale contestato al capo G) per avere ritenuto la Corte di appello che costei fosse stata consapevole della situazione di difficoltà di [OSCURATO:SOCIETA] e che avesse concorso a conferire dei beni personali nel trust costituito per distrarre attività dall'impresa.

In realtà, la costituzione del trust era avvenuta il 11/05/2019, ovverosia un anno e mezzo prima della sottoscrizione della domanda di concordato preventivo, il che rende contraddittoria la motivazione sulla consapevole volontà della ricorrente di porre in essere atti pregiudizievoli per i creditori di [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, pur avendo assolto la ricorrente dai In altro passaggio, La sentenza impugnata risulta contraddittoria e illogica per avere da un lato ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di bancarotta patrimoniale di cui ai capi c) e f) per non avere costei "avuto alcun ruolo attivo 4-5 all'interno della società" (pag. 10) e per non essere stata "partecipe della vita imprenditoriale, né in particolare delle politiche aziendali adottate da [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 11), ma poi l'ha condannata per il reato di cui al capo g) in quanto sarebbe stata consapevole della situazione di difficoltà dell'impresa e "delle finalità distrattive" del trust, costruito in un periodo nel quale "le passività erano comunque già evidenti in ragione dell'ammontare che si stava accumulando" (pag. 12).

La prima affermazione smentisce che ella abbia potuto rendersi conto delle difficoltà economiche della società, tanto più che la domanda di concordato, che si ammette avere presentato dei dati fittizi, era stata presentata un anno e mezzo dopo. c)Mancanza di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di bancarotta in capo agli imputati con riguardo al trasferimento di beni al trust denominato '[OSCURATO:PERSONA]'.

La Corte di appello non ha reso alcuna spiegazione sul punto, dando per scontato che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto piena consapevolezza dello stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA] "perché aveva gestione diretta della società " (pag. 12) e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stata "consapevole della situatone di difficoltà, tanto che l'anno successivo aveva sottoscritto la domanda di concordato preventivo " (pag. 12).

In realtà il giudizio di responsabilità non tiene conto del ruolo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultato fautore di tutte le operazioni distrattive in contestazione, propostosi come colui che avrebbe risollevato le sorti di [OSCURATO:SOCIETA], così guadagnando la fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e realizzando, tramite Landuzzi e Passerini, operazioni illecite e la fine della società. d) Mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostante attenuanti generiche all'imputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un motivo di ricorso, che la Corte di cassazione non ha esaminato perché ritenuto assorbito e che nel giudizio di rinvio non è stato preso in considerazione. e) Mancanza della motivazione con riguardo alla determinazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], senza che risulti quale sia il reato più grave tra quelli unificati per continuazione.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 22471/2015, Sebbar), nell'effettuare il calcolo della pena nel caso di continuazione, "pur dovendo giungere alla determinazione di una pena unitaria, non vi è ragione di attribuire (in ogni caso) il medesimo valore ponderale (o un valore ad sensum) a tutti i reati che costituiscono elementi del cumulo giuridico.

La perdita di autonomia sanzionatoria, in altre parole, avviene per il confluire dei trattamenti sanzionatori previsti ed applicabili (in astratto) per ciascun reato in una pena unitaria e "finale" (e in concreto), non come presupposto di tale confluenza".

Pertanto, il Giudice ha l'onere motivazionale di individuare il reato in concreto più grave, onere invece non assolto nel caso di specie, ove non ci si è mai peritati di indicare quale tra le imputazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA] per cui è intervenuta condanna (capi c), f), g) sarebbe da considerarsi la più grave.2.2 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: a)Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per avere la Corte di appello nel giudizio di rinvio ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo A) e senza aver dato conto dei criteri legali in base ai quali ha operato la scelta tra il minimo e massimo della pena edittale; inoltre, rispetto al minimo di anni tre di reclusione, la pena inflitta appare eccessiva e sproporzionata. b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena irrogata.

Nell'uso dei poteri discrezionali, riconosciuti al giudice nella dosimetria della pena, la Corte di appello ha applicato al ricorrente una pena base oggettivamente grave, in quanto pari alla media edittale, senza aver offerto indicazioni sulla congruità della sanzione o altre giustificazioni.

Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va respinto.

Il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del suo difensore è stato giustificato a ragione della possibilità per il predetto legale di avvalersi della sostituzione di altro collega di studio e comunque del difensore che aveva assistito la coimputata [OSCURATO:PERSONA], chiamata a rispondere dei medesimi addebiti e legata a [OSCURATO:PERSONA] da comunione di vita e di interessi per esserne la moglie.

Le contrarie osservazioni sull'inopportunità di una sostituzione assegnata all'altro difensore della coimputata si risolvono in rilievi apodittici che non dimostrano una situazione di conflitto di interessi e quindi di reale incompatibilità, né una incapacità del sostituto di assolvere al compito difensionale.

Del resto la coincidenza o la non contraddittorietà di deduzioni e di strategie assunte per entrambe le posizioni emerge anche dal ricorso per cassazione all'odierno esame, unitariamente presentato per i due coniugi.

La concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento; tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.- sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. (Sez. 6, n. 48530 del 18/11/2003, Levante, Rv. 228598; 2.Tanto premesso, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è opportuno richiamare brevemente il contenuto del mandato cognitivo, assegnato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente della Corte di legittimità n....del 2018. 2.1 In quella sede la Corte Suprema, Sezione Quinta penale, per la posizione di entrambi i ricorrenti ed in relazione all'addebito di cui al capo G), che riguarda il compimento di condotte distrattive commesse su beni personali, aveva riscontrato il mancato accertamento dell'intervenuta sentenza dichiarativa del loro fallimento in proprio, non solo quali amministratori della fallita, ma altresì quali soci illimitatamente responsabili della stessa.

Per la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento all'elemento psicologico anche dei reati di cui ai capi C) e F), aveva censurato come incongrua la motivazione di conferma della sentenza di condanna. 2.2 Sotto il primo profilo, non contestato in seguito, la Corte distrettuale ha dato atto che "La sentenza del Tribunale di Rovereto dd. 13/12/2010 ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Bologna e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

Ha quindi dedotto che il delitto di bancarotta per distrazione, contestato correttamente a ragione della loro qualità personale di soci tenuti a responsabilità illimitata in ordine alla separazione dei beni personali rispetto al patrimonio della fallita, realizzata mediante la costituzione di un trust ed il conferimento dei loro cespiti immobiliari, ha perfezionato la fattispecie tipica contestata.

Ha riscontrato l'intervenuta formazione del giudicato interno quanto alla concreta offensività della condotta per avere la Corte di legittimità statuito che "non può sussistere dubbio alcuno in merito all'idoneità della condotta posta in essere dagli imputati ad integrare la fattispecie tipica della bancarotta patrimoniale".

Dal canto proprio ha rimarcato come la costituzione del trust, avvenuta il 11/5/2009, per la tempistica relativa e le finalità perseguite, "ha comportato un trasferimento- segregazione a titolo gratuito di beni immobili personali dei soci in un periodo in cui la società stava attraversando un periodo di forte crisi" nella consapevolezza di entrambi gli imputati di sottrarre i beni alle garanzie dei creditori.

A tal fine ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], per avere condotto la gestione diretta della società, aveva perfettamente percepito lo stato di decozione della società nell'esercizio 2009 allorchè le passività avevano raggiunto l'importo di 2 milioni di euro e comunque si erano accumulate progressivamente sin dal periodo antecedente alla costituzione del trust.

A pari conclusioni la Corte di appello è pervenuta per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che "era consapevole della situazione di difficoltà, tanto che l'anno successivo aveva sottoscritto la domanda di concordato preventivo presentata il 4/11/2010, nel quale, pur nell'alterazione fittizia dei dati, risultavano evidenti le passività".

A tale rilievo ha aggiunto che la costituzione del trust in tempi non molto antecedenti la presentazione della domanda di concordato preventivo quando la crisi aziendale era già manifesta aveva conseguito l'effetto di salvaguardare la casa di abitazione e l'altro immobile di entrambi i ricorrenti e di impedire che le ragioni dei creditori potessero trovare soddisfazione come il regime di responsabilità illimitata di essi soci avrebbe comportato.

Secondo la Corte di merito, il dolo generico, richiesto per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non richiede il compimento di condotte orientate a pregiudicare i creditori, né la consapevolezza dello stato di insolvenza 2.3 Osserva il Collegio che il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non ha fondamento.

La sentenza impugnata, in perfetta aderenza ai rilievi della pronuncia rescindente, ha dato conto della ricorrenza del presupposto soggettivo necessario per configurare il delitto di cui al capo G), ossia della sentenza che ha dichiarato il fallimento in proprio del socio amministratore di società di persone.

Il superiore rilievo e quanto osservato dalla Corte di cassazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tipica, ossia che "non può sussistere dubbio alcuno in merito all'idoneità della condotta posta in essere dagli imputati ad integrare la fattispecie tipica della bancarotta patrimoniale" e sulla genericità delle obiezioni in proposito sollevate con i ricorsi, rende incensurabile la conferma del giudizio di responsabilità.

Il tentativo della difesa di addebitare il fatto all'intervento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] incorre nell'inammissibilità, poiché evoca profili fattuali della vicenda non apprezzabili nel giudizio di legittimità e, comunque, non tiene conto del fatto, evincibile direttamente dalla sentenza impugnata, che la costituzione del trust, per finalità personali dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], era intervenuta ben prima che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA], tanto che costui è stato mandato assolto dal relativo addebito con pronuncia adottata dal Tribunale di Rovereto e già divenuta irrevocabile.

Inoltre, non risulta che tale argomento specifico di contestazione fosse stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, il che rende ancor più inammissibile la questione. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] parimenti non si ritiene di poter accogliere il ricorso.

La sentenza della Corte di cassazione n. 2034 del 2018 ha già osservato che, a ragione dell'avvenuta sottoscrizione della domanda di concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] potesse "fondatamente ...ritenersi...consapevole della situazione di difficoltà in cui versava l'impresa" e che le altre obiezioni diverse dall'unica accolta erano affette da genericità.

Resta poi assodato che la stessa ha concorso con il marito nel realizzare a titolo del tutto gratuito la medesima vicenda traslativa in favore di un prestanome secondo quanto più dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado (pag. 30), che, coinvolgendo la casa di abitazione dei due disponenti e senza corrispettivo in loro favore, non si deduce nemmeno potesse rispondere a finalità lecite ed in ogni caso diverse dalla sottrazione dei beni conferiti al trust all'aggressione dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto sia ormai accertato che [OSCURATO:PERSONA] non si fosse occupata della gestione dell'impresa e non avesse concorso nel compimento delle condotte distrattive di cui ai capi C) e F), il suo apporto al compimento dell'operazione di cui al capo G) è certo e non può ricondursi a finalità diverse da quelle ritenute dai giudici di merito. • Non rileva dunque quanto osservato sul distanziamento temporale tra costituzione del trust e presentazione della domanda di concordato preventivo, certamente preceduto da uno studio economico-finanziario della situazione e dalla valutazione delle soluzioni possibili nel periodo precedente, quanto piuttosto le caratteristiche del trasferimento, la tempistica coincidente con la già avvenuta emersione delle ingenti passività, l'assenza di una plausibile diversa giustificazione economica, secondo quanto evidenziato nella sentenza di primo grado e confermato nei gradi successivi. 2.5 Non ha pregio nemmeno il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato giustificato nella sentenza di appello, parzialmente annullata dalla Corte di cassazione, in riferimento ai precedenti specifici riportati dall'imputato.

La difesa assume che non sarebbero stati esaminati i rilievi critici articolati col ricorso per cassazione, laddove si era sottolineato il ruolo assolutamente marginale rivestito nelle varie operazioni, orchestrate dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva di fatto esautorato gli amministratori di diritto dalla gestione societaria.

L'assunto difensivo ignora però l'esito del precedente giudizio di legittimità, che ha reso irrevocabile il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte di cui ai capi C) e F) senza avere riscontrato la marginalità ed il preteso ruolo solo formale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella prospettazione in fatto che si pretende di accreditare.

Inoltre, ignora parimenti che il fatto di bancarotta di cui al capo G) è stato accertato come commesso senza l'apporto concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], sicché gli accertamenti contenuti nelle precedenti pronunce sulla vicenda criminosa offrono in via autonoma elementi di smentita, per implicito avvalorati anche nella sentenza impugnata.

Per contro, nessun argomento consente di ritenere illogico o incongruo il giudizio negativo di personalità, espresso in precedenza dalla Corte di appello a ragione dei precedenti specifici, ritenuti indicare una persistenza significativa nel commettere condotte in danno del ceto creditorio.

Tanto è sufficiente per respingere il motivo di ricorso. 2.6 Quanto alla determinazione della pena, oggetto del quinto motivo, la Corte di merito ha concordato col giudizio dosimetrico in precedenza espresso e l'ha adeguato, secondo i medesimi criteri di computo, all'annullamento disposto dal giudice di legittimità quanto al fatto contestato al capo A).

La doglianza difensiva in ordine alla mancata individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione è priva di fondamento ed inammissibile per carenza d'interesse.

Invero, trattandosi esclusivamente di fatti di bancarotta per distrazione, ciascuno dei quali punito con pena eguale, compresa nell'intervallo tra tre e dieci anni di reclusione, assume un rilievo meramente accademico e privo di riflessi concreti stabilire quello di maggiore gravità, senza poter comportare un qualche esito favorevole sul trattamento sanzionatorio. 2.7 Piuttosto rileva la Corte che, nel determinare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], sono riscontrabili profili di erroneità giuridica che non possono però dar luogo ad annullamento delle sentenze di merito.

I giudici dei gradi precedenti hanno ritenuto di poter ravvisare il vincolo della continuazione tra i distinti fatti di bancarotta contestati ed accertati e ciò sul presupposto della loro reale sussistenza e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 nr. 1

I. fall..

Tale impostazione del tema non è corretta, ma comporta soltanto un intervento di rettifica della motivazione della sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado nel senso che, posto che la pluralità delle condotte distrattive è stata accertata e ritenuta quanto a materialità ed offensività concreta, avrebbe dovuto riconoscersi la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta secondo l'interpretazione, che il Collegio condivide, proposta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy, rv. 249667, per la quale: "La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge".

Da tale rilievo discende soltanto l'erronea definizione giuridica della pluralità dei fatti accertati, che questa Corte può modificare col ripristino dell'originaria configurazione degli illeciti, contenuta nell'accusa contestata mediante decreto che ha disposto il giudizio, senza che ne discenda la necessità di rimodulare la pena, che è stata contenuta entro i limiti della previsione di cui all'art. 219

I. fall. 2.8 Resta soltanto da aggiungere l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nella sentenza n. 1304 del 2018 la Corte Suprema aveva già riscontrato la congruità e la adeguata giustificazione della pena determinata nei suoi riguardi, tenuto conto della gravità dei fatti di bancarotta e del ruolo centrale svoltovi dal ricorrente nella loro consumazione, rilievi con i quali anche il precedente ricorso, come quello in esame, ha mancato di confrontarsi.

P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. b,-Z-) Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 12 settembre 2019 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 2034 del 10 luglio 2018 aveva annullato parzialmente la precedente sentenza di appello di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta, contestatogli quali amministratori e soci illimitatamente responsabili i primi due, quale consulente il terzo, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., dichiarata fallita con sentenza del 16 dicembre 2010, riduceva ad anni tre e mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi due di reclusione quella inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi C) e F) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflittale ad anni due di reclusione, concedendole la sospensione condizionale dell'esecuzione. Infine, rideterminava la durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I. fall. in misura pari a quella delle pene principali. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducono: a) inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità .... Per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di differimento dell'udienza di..., presentata con tempestività dal difensore legittimamente impedito per altro impegno professionale e non sostituibile, ritenendo che il predetto legale potesse essere sostituito dal collega di studio che assisteva la coimputata [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo la Corte di merito ha violato il diritto di difesa e non ha considerato che le posizioni dei due coniugi sono diversificate, sia per la posizione da essi assunta all'interno della società fallita, sia per il differente ruolo svolto nella commissione dei reati. b) Contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta patrimoniale contestato al capo G) per avere ritenuto la Corte di appello che costei fosse stata consapevole della situazione di difficoltà di [OSCURATO:SOCIETA] e che avesse concorso a conferire dei beni personali nel trust costituito per distrarre attività dall'impresa. In realtà, la costituzione del trust era avvenuta il 11/05/2019, ovverosia un anno e mezzo prima della sottoscrizione della domanda di concordato preventivo, il che rende contraddittoria la motivazione sulla consapevole volontà della ricorrente di porre in essere atti pregiudizievoli per i creditori di [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, pur avendo assolto la ricorrente dai In altro passaggio, La sentenza impugnata risulta contraddittoria e illogica per avere da un lato ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di bancarotta patrimoniale di cui ai capi c) e f) per non avere costei "avuto alcun ruolo attivo 4-5 all'interno della società" (pag. 10) e per non essere stata "partecipe della vita imprenditoriale, né in particolare delle politiche aziendali adottate da [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 11), ma poi l'ha condannata per il reato di cui al capo g) in quanto sarebbe stata consapevole della situazione di difficoltà dell'impresa e "delle finalità distrattive" del trust, costruito in un periodo nel quale "le passività erano comunque già evidenti in ragione dell'ammontare che si stava accumulando" (pag. 12). La prima affermazione smentisce che ella abbia potuto rendersi conto delle difficoltà economiche della società, tanto più che la domanda di concordato, che si ammette avere presentato dei dati fittizi, era stata presentata un anno e mezzo dopo. c)Mancanza di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di bancarotta in capo agli imputati con riguardo al trasferimento di beni al trust denominato '[OSCURATO:PERSONA]'. La Corte di appello non ha reso alcuna spiegazione sul punto, dando per scontato che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto piena consapevolezza dello stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA] "perché aveva gestione diretta della società " (pag. 12) e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stata "consapevole della situatone di difficoltà, tanto che l'anno successivo aveva sottoscritto la domanda di concordato preventivo " (pag. 12). In realtà il giudizio di responsabilità non tiene conto del ruolo svolto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], risultato fautore di tutte le operazioni distrattive in contestazione, propostosi come colui che avrebbe risollevato le sorti di [OSCURATO:SOCIETA], così guadagnando la fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e realizzando, tramite Landuzzi e Passerini, operazioni illecite e la fine della società. d) Mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostante attenuanti generiche all'imputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un motivo di ricorso, che la Corte di cassazione non ha esaminato perché ritenuto assorbito e che nel giudizio di rinvio non è stato preso in considerazione. e) Mancanza della motivazione con riguardo alla determinazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], senza che risulti quale sia il reato più grave tra quelli unificati per continuazione. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 22471/2015, Sebbar), nell'effettuare il calcolo della pena nel caso di continuazione, "pur dovendo giungere alla determinazione di una pena unitaria, non vi è ragione di attribuire (in ogni caso) il medesimo valore ponderale (o un valore ad sensum) a tutti i reati che costituiscono elementi del cumulo giuridico. La perdita di autonomia sanzionatoria, in altre parole, avviene per il confluire dei trattamenti sanzionatori previsti ed applicabili (in astratto) per ciascun reato in una pena unitaria e "finale" (e in concreto), non come presupposto di tale confluenza". Pertanto, il Giudice ha l'onere motivazionale di individuare il reato in concreto più grave, onere invece non assolto nel caso di specie, ove non ci si è mai peritati di indicare quale tra le imputazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA] per cui è intervenuta condanna (capi c), f), g) sarebbe da considerarsi la più grave.2.2 [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto: a)Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per avere la Corte di appello nel giudizio di rinvio ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo A) e senza aver dato conto dei criteri legali in base ai quali ha operato la scelta tra il minimo e massimo della pena edittale; inoltre, rispetto al minimo di anni tre di reclusione, la pena inflitta appare eccessiva e sproporzionata. b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena irrogata. Nell'uso dei poteri discrezionali, riconosciuti al giudice nella dosimetria della pena, la Corte di appello ha applicato al ricorrente una pena base oggettivamente grave, in quanto pari alla media edittale, senza aver offerto indicazioni sulla congruità della sanzione o altre giustificazioni. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va respinto. Il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del suo difensore è stato giustificato a ragione della possibilità per il predetto legale di avvalersi della sostituzione di altro collega di studio e comunque del difensore che aveva assistito la coimputata [OSCURATO:PERSONA], chiamata a rispondere dei medesimi addebiti e legata a [OSCURATO:PERSONA] da comunione di vita e di interessi per esserne la moglie. Le contrarie osservazioni sull'inopportunità di una sostituzione assegnata all'altro difensore della coimputata si risolvono in rilievi apodittici che non dimostrano una situazione di conflitto di interessi e quindi di reale incompatibilità, né una incapacità del sostituto di assolvere al compito difensionale. Del resto la coincidenza o la non contraddittorietà di deduzioni e di strategie assunte per entrambe le posizioni emerge anche dal ricorso per cassazione all'odierno esame, unitariamente presentato per i due coniugi. La concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento; tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.- sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. (Sez. 6, n. 48530 del 18/11/2003, Levante, Rv. 228598; 2.Tanto premesso, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è opportuno richiamare brevemente il contenuto del mandato cognitivo, assegnato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente della Corte di legittimità n....del 2018. 2.1 In quella sede la Corte Suprema, Sezione Quinta penale, per la posizione di entrambi i ricorrenti ed in relazione all'addebito di cui al capo G), che riguarda il compimento di condotte distrattive commesse su beni personali, aveva riscontrato il mancato accertamento dell'intervenuta sentenza dichiarativa del loro fallimento in proprio, non solo quali amministratori della fallita, ma altresì quali soci illimitatamente responsabili della stessa. Per la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento all'elemento psicologico anche dei reati di cui ai capi C) e F), aveva censurato come incongrua la motivazione di conferma della sentenza di condanna. 2.2 Sotto il primo profilo, non contestato in seguito, la Corte distrettuale ha dato atto che "La sentenza del Tribunale di Rovereto dd. 13/12/2010 ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Bologna e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Ha quindi dedotto che il delitto di bancarotta per distrazione, contestato correttamente a ragione della loro qualità personale di soci tenuti a responsabilità illimitata in ordine alla separazione dei beni personali rispetto al patrimonio della fallita, realizzata mediante la costituzione di un trust ed il conferimento dei loro cespiti immobiliari, ha perfezionato la fattispecie tipica contestata. Ha riscontrato l'intervenuta formazione del giudicato interno quanto alla concreta offensività della condotta per avere la Corte di legittimità statuito che "non può sussistere dubbio alcuno in merito all'idoneità della condotta posta in essere dagli imputati ad integrare la fattispecie tipica della bancarotta patrimoniale". Dal canto proprio ha rimarcato come la costituzione del trust, avvenuta il 11/5/2009, per la tempistica relativa e le finalità perseguite, "ha comportato un trasferimento- segregazione a titolo gratuito di beni immobili personali dei soci in un periodo in cui la società stava attraversando un periodo di forte crisi" nella consapevolezza di entrambi gli imputati di sottrarre i beni alle garanzie dei creditori. A tal fine ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], per avere condotto la gestione diretta della società, aveva perfettamente percepito lo stato di decozione della società nell'esercizio 2009 allorchè le passività avevano raggiunto l'importo di 2 milioni di euro e comunque si erano accumulate progressivamente sin dal periodo antecedente alla costituzione del trust. A pari conclusioni la Corte di appello è pervenuta per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che "era consapevole della situazione di difficoltà, tanto che l'anno successivo aveva sottoscritto la domanda di concordato preventivo presentata il 4/11/2010, nel quale, pur nell'alterazione fittizia dei dati, risultavano evidenti le passività". A tale rilievo ha aggiunto che la costituzione del trust in tempi non molto antecedenti la presentazione della domanda di concordato preventivo quando la crisi aziendale era già manifesta aveva conseguito l'effetto di salvaguardare la casa di abitazione e l'altro immobile di entrambi i ricorrenti e di impedire che le ragioni dei creditori potessero trovare soddisfazione come il regime di responsabilità illimitata di essi soci avrebbe comportato. Secondo la Corte di merito, il dolo generico, richiesto per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non richiede il compimento di condotte orientate a pregiudicare i creditori, né la consapevolezza dello stato di insolvenza 2.3 Osserva il Collegio che il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non ha fondamento. La sentenza impugnata, in perfetta aderenza ai rilievi della pronuncia rescindente, ha dato conto della ricorrenza del presupposto soggettivo necessario per configurare il delitto di cui al capo G), ossia della sentenza che ha dichiarato il fallimento in proprio del socio amministratore di società di persone. Il superiore rilievo e quanto osservato dalla Corte di cassazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie tipica, ossia che "non può sussistere dubbio alcuno in merito all'idoneità della condotta posta in essere dagli imputati ad integrare la fattispecie tipica della bancarotta patrimoniale" e sulla genericità delle obiezioni in proposito sollevate con i ricorsi, rende incensurabile la conferma del giudizio di responsabilità. Il tentativo della difesa di addebitare il fatto all'intervento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] incorre nell'inammissibilità, poiché evoca profili fattuali della vicenda non apprezzabili nel giudizio di legittimità e, comunque, non tiene conto del fatto, evincibile direttamente dalla sentenza impugnata, che la costituzione del trust, per finalità personali dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], era intervenuta ben prima che [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA], tanto che costui è stato mandato assolto dal relativo addebito con pronuncia adottata dal Tribunale di Rovereto e già divenuta irrevocabile. Inoltre, non risulta che tale argomento specifico di contestazione fosse stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, il che rende ancor più inammissibile la questione. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] parimenti non si ritiene di poter accogliere il ricorso. La sentenza della Corte di cassazione n. 2034 del 2018 ha già osservato che, a ragione dell'avvenuta sottoscrizione della domanda di concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] potesse "fondatamente ...ritenersi...consapevole della situazione di difficoltà in cui versava l'impresa" e che le altre obiezioni diverse dall'unica accolta erano affette da genericità. Resta poi assodato che la stessa ha concorso con il marito nel realizzare a titolo del tutto gratuito la medesima vicenda traslativa in favore di un prestanome secondo quanto più dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado (pag. 30), che, coinvolgendo la casa di abitazione dei due disponenti e senza corrispettivo in loro favore, non si deduce nemmeno potesse rispondere a finalità lecite ed in ogni caso diverse dalla sottrazione dei beni conferiti al trust all'aggressione dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto sia ormai accertato che [OSCURATO:PERSONA] non si fosse occupata della gestione dell'impresa e non avesse concorso nel compimento delle condotte distrattive di cui ai capi C) e F), il suo apporto al compimento dell'operazione di cui al capo G) è certo e non può ricondursi a finalità diverse da quelle ritenute dai giudici di merito. • Non rileva dunque quanto osservato sul distanziamento temporale tra costituzione del trust e presentazione della domanda di concordato preventivo, certamente preceduto da uno studio economico-finanziario della situazione e dalla valutazione delle soluzioni possibili nel periodo precedente, quanto piuttosto le caratteristiche del trasferimento, la tempistica coincidente con la già avvenuta emersione delle ingenti passività, l'assenza di una plausibile diversa giustificazione economica, secondo quanto evidenziato nella sentenza di primo grado e confermato nei gradi successivi. 2.5 Non ha pregio nemmeno il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato giustificato nella sentenza di appello, parzialmente annullata dalla Corte di cassazione, in riferimento ai precedenti specifici riportati dall'imputato. La difesa assume che non sarebbero stati esaminati i rilievi critici articolati col ricorso per cassazione, laddove si era sottolineato il ruolo assolutamente marginale rivestito nelle varie operazioni, orchestrate dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva di fatto esautorato gli amministratori di diritto dalla gestione societaria. L'assunto difensivo ignora però l'esito del precedente giudizio di legittimità, che ha reso irrevocabile il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte di cui ai capi C) e F) senza avere riscontrato la marginalità ed il preteso ruolo solo formale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella prospettazione in fatto che si pretende di accreditare. Inoltre, ignora parimenti che il fatto di bancarotta di cui al capo G) è stato accertato come commesso senza l'apporto concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], sicché gli accertamenti contenuti nelle precedenti pronunce sulla vicenda criminosa offrono in via autonoma elementi di smentita, per implicito avvalorati anche nella sentenza impugnata. Per contro, nessun argomento consente di ritenere illogico o incongruo il giudizio negativo di personalità, espresso in precedenza dalla Corte di appello a ragione dei precedenti specifici, ritenuti indicare una persistenza significativa nel commettere condotte in danno del ceto creditorio. Tanto è sufficiente per respingere il motivo di ricorso. 2.6 Quanto alla determinazione della pena, oggetto del quinto motivo, la Corte di merito ha concordato col giudizio dosimetrico in precedenza espresso e l'ha adeguato, secondo i medesimi criteri di computo, all'annullamento disposto dal giudice di legittimità quanto al fatto contestato al capo A). La doglianza difensiva in ordine alla mancata individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione è priva di fondamento ed inammissibile per carenza d'interesse. Invero, trattandosi esclusivamente di fatti di bancarotta per distrazione, ciascuno dei quali punito con pena eguale, compresa nell'intervallo tra tre e dieci anni di reclusione, assume un rilievo meramente accademico e privo di riflessi concreti stabilire quello di maggiore gravità, senza poter comportare un qualche esito favorevole sul trattamento sanzionatorio. 2.7 Piuttosto rileva la Corte che, nel determinare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], sono riscontrabili profili di erroneità giuridica che non possono però dar luogo ad annullamento delle sentenze di merito. I giudici dei gradi precedenti hanno ritenuto di poter ravvisare il vincolo della continuazione tra i distinti fatti di bancarotta contestati ed accertati e ciò sul presupposto della loro reale sussistenza e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 nr. 1 I. fall.. Tale impostazione del tema non è corretta, ma comporta soltanto un intervento di rettifica della motivazione della sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado nel senso che, posto che la pluralità delle condotte distrattive è stata accertata e ritenuta quanto a materialità ed offensività concreta, avrebbe dovuto riconoscersi la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta secondo l'interpretazione, che il Collegio condivide, proposta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, rv. 249667, per la quale: "La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge". Da tale rilievo discende soltanto l'erronea definizione giuridica della pluralità dei fatti accertati, che questa Corte può modificare col ripristino dell'originaria configurazione degli illeciti, contenuta nell'accusa contestata mediante decreto che ha disposto il giudizio, senza che ne discenda la necessità di rimodulare la pena, che è stata contenuta entro i limiti della previsione di cui all'art. 219 I. fall. 2.8 Resta soltanto da aggiungere l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza n. 1304 del 2018 la Corte Suprema aveva già riscontrato la congruità e la adeguata giustificazione della pena determinata nei suoi riguardi, tenuto conto della gravità dei fatti di bancarotta e del ruolo centrale svoltovi dal ricorrente nella loro consumazione, rilievi con i quali anche il precedente ricorso, come quello in esame, ha mancato di confrontarsi. P. Q. M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 38920/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris