CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3301/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura g enerale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazz a Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, [OSCURATO:PERSONA],n. 36/2013 , depositata il 10 maggio 2013; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOdato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],non si è opposto alla sospensione; sentiti l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti diGianluca Landozzi, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004,erano stati recuperati a tassazionemaggiori redditi. 2. Con istanza depositata il 27 luglio 2023 il controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, legge29 dicembre 2022 n. 197 . Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 2. Stante l’espressa istanza, occorre procedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom