CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1986
Cassazione n. 06672/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1986 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni non essendo presente nella propria abitazione in data 25 settembre 2019; con il ricorso sono state proposte quattro censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla prescrizione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che: quanto alla sussistenza del fatto, la critica si atteggia in termini di estrema genericità in ordine all'elemento soggettivo (partendo dal presupposto, errato, secondo cui la condotta dovrebbe essere assistita dalla preordinazione) e si presenta del tutto rivalutativa nella parte in cui pone a fondamento indicazioni di mero fatto (con particolare riguardo alla parte in cui fa riferimento all'insufficienza del dato informativo relativo al suono del campanello); in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, i giudici di merito, in termini coerenti e insindacabili, hanno segnalato la personalità negativa dell'imputato che risulta essere stato condannato per reati contro il patrimonio, contro la persona e, dunque, l'entità del pericolo derivante dalla violazione della prescrizione impostagli; all'evidenza, non risulta decorso il termine di prescrizione del reato per il quale si procede, essendo stato commesso il delitto alla data del 25 settembre 2019; priva di pregio è la censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato il giudizio negativo alla mancanza di elementi positivamente valutabili e alla negativa personalità di [OSCURATO:PERSONA]; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle