CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22181/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 577/2019, pubblicata in data 5 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 c2002- -2 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello, g6e Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA]Auria convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita di un immobile sito in Pompei, alla via [OSCURATO:PERSONA], stipulato con atto notarile del 27 luglio 2010, di proprietà del Salvato. A fondamento della domanda dedusse a) di essere creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 21.750,00, in virtù di prestito concesso in forza di effetti cambiari emessi in data 29 giugno 2010 e non onorati. b) Nel corso del giudizio, con la memoria ex art. 186, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., precisò di essere creditore della maggior somma di euro 132.720,00, rappresentata da assegni anch'essi protestati, nonché da dichiarazione del debitore sull'ammontare complessivo del credito vantato. A seguito di interruzione del giudizio per intervenuta morte del Mazzei, si costituì in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede. Con sentenza n. 215/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda. 2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA]Auria, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha osservato, in sintesi, che: - con l'atto di citazione il D'Auria aveva assunto di essere creditore in forza di effetti cambiari emessi in data 29 giugno 2010 per l'importo di euro 21.750,00, riconoscendo che l'atto dispositivo di cui chiedeva la revoca era a titolo oneroso; - nell'atto di appello aveva, invece, dedotto che il credito era sorto in data 8 febbraio 2009, asserendo di avere in tal senso precisato la domanda con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ.; - in realtà, soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., il D'Auria aveva modificato il petitum e la causa petendi della pretesa, affermando, per la prima volta, che «il credito effettivo e complessivamente vantato nei confronti del Salvato fosse di euro 132.720,00» e deducendo la gratuità dell'atto dispositivo; - la gratuità del prestito costituiva circostanza irrilevante ai fini della decisione, dovendo la consapevolezza del terzo essere valutata sulla scorta dell'atto dispositivo oggetto di revoca, indicato nella originaria domanda come atto a titolo oneroso e, solo tardivamente, come atto a titolo gratuito; - pur ammettendo che difettasse la prova dell'integrale pagamento del prezzo dell'immobile, tale circostanza non provava che l'atto di disposizione oggetto di revocatoria fosse a titolo gratuito; - risultava, quindi, condivisibile l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado circa la carenza di prova della preordinazione o della consapevolezza in capo al terzo contraente del pregiudizio che la compravendita dell'immobile aveva arrecato alle ragioni del creditore. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA]Auria sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo d'impugnazione si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che l'azione revocatoria trae origine da un credito vantato nei confronti del Salvato per una cifra iniziale di euro 21.750,00, rappresentata da titoli emessi in data 29 giugno 2010, e, quindi, antecedenti al contratto definitivo di compravendita, intervenuto in data 27 luglio 2010, non potendo prendersi in considerazione il preliminare di vendita, recante la data del 22 dicembre 2009, perché non registrato. Rappresenta che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che sarebbe stata tardivamente modificata la domanda con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., atteso che l'originaria citazione, basata su titoli già protestati e con date antecedenti al contratto definitivo, era di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda, da qualificarsi come domanda revocatoria di atto a titolo gratuito. Ad avviso del ricorrente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, aveva soltanto precisato la domanda, e, comunque, la emendatio libelli, del tutto rituale, non aveva in ogni caso spiegato alcuna incidenza né sulla causa petendi, né sul petitum, emergendo in modo evidente dall'atto di citazione di primo grado l'anteriorità del debito rispetto all'atto di alienazione che portava ad inquadrare la fattispecie nell'ipotesi di domanda di revocatoria di atto a titolo gratuito. 1.1. La censura è inammissibile, perché investe una questione del tutto inidonea ad inficiare la correttezza della conclusione cui la gravata sentenza perviene. 1.2. Occorre premettere, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che l'eventuale gratuità del prestito concesso dall'odierno ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] non consente di qualificare la domanda azionata come revocatoria di atto a titolo gratuito, giacché a tal fine rileva la gratuità od onerosità dell'atto da revocare e, nel caso di specie, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata chiesta la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita immobiliare concluso dal Salvato e dal Mazzei e, quindi, di un atto a titolo oneroso, a nulla valendo la circostanza, pure dedotta dal D'Auria, che la documentazione prodotta non dimostrerebbe l'integrale pagamento del prezzo dichiarato nel rogito notarile. Inoltre, l'anteriorità o la posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito incide esclusivamente sul diverso elemento soggettivo della revocatoria e cioè sulla consapevolezza del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore o sulla dolosa preordinazione, che, nel caso in esame, è stato in ogni caso escluso. 1.3. La Corte d'appello napoletana, infatti, richiamando le dichiarazioni rese dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e tutta la documentazione prodotta, risultanze istruttorie sulle quali il Tribunale aveva poggiato la propria decisione, ha ritenuto del tutto condivisibile l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado e, quindi, non offerta la prova, da parte dell'appellante, che il Mazzei, terzo acquirente dell'immobile, fosse anche solamente a conoscenza del pregiudizio che la compravendita avrebbe arrecato alle ragioni di credito del D'Auria. Con la doglianza svolta il ricorrente non scalfisce l'apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dai giudici territoriali, ma si limita a trascrivere nel ricorso argomentazioni difensive già esposte nell'atto di appello e ad affermare, sulla base dei medesimi elementi probatori già compiutamente vagliati dai giudici di appello, che il terzo acquirente fosse ben consapevole del danno che stava arrecando, considerato che sottraeva alla garanzia patrimoniale l'unico bene immobile di cui il Salvato era proprietario.Invero, l'accertamento compiuto dai giudici di merito deve ritenersi intangibile, considerato, da un lato, che deve escludersi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a denunciare il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, riservato in via esclusiva al giudice di merito, e, dall'altro, che il ricorrente non denuncia, sotto il profilo motivazionale, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, che sarebbe stato trascurato dai giudici di merito e che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. 2. Del resto, parimenti inammissibile sarebbe, inoltre, la censura laddove si contesta la rilevata modificazione della domanda. La Corte d'appello ha accertato, in fatto, che nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 e n. 2, cod. proc. civ., l'odierno ricorrente si era riportato al contenuto dell'atto di citazione ed alle conclusioni nello stesso formulate, fondate sulla richiesta di revoca di un atto dispositivo a titolo oneroso, intervenuto in data 27 luglio 2010, successivo al sorgere del credito derivante dagli effetti cambiari emessi in data 29 giugno 2010; che soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente aveva dedotto, per la prima volta, che il credito vantato nei confronti del Salvato ammontasse complessivamente ad euro 132.720,00, anziché alla minor somma di euro 21.750,00, indicata nell'atto di citazione, e trovasse titolo in ulteriori titoli (assegni e cambiali) protestati, nonché in dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dallo stesso Salvato, documenti tutti che erano stati depositati in giudizio in allegato alla medesima memoria. In esito all'esame degli atti difensivi, la Corte ha ritenuto che la modifica della domanda integrasse una mutatio libelli, volta ad ampliare il thema decidendum ed il thema probandum della proposta domanda revocatoria, non consentita dalle preclusioni processuali del codice di rito che riservano alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. la sola funzione di consentire la indicazione di prova contraria. A sostegno di tale convincimento ha sottolineato che la deduzione dell'esistenza di un credito ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di citazione, nonché la prospettazione della asserita insorgenza del credito in epoca antecedente alla stipula del preliminare e della presunta gratuità del negozio di disposizione di cui si invocava la revoca costituissero circostanze modificative dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, che non potevano essere tardivamente introdotte in giudizio con la memoria n. 3 del sesto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. La ritenuta novità della domanda integra valutazione in fatto, sottratta al sindacato di legittimità se - come nella specie - motivata congruamente, non potendo questa Corte compiere una rivalutazione di atti processuali (Cass., sez. 6-3, 20/07/2021, n. 20753), sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. 3. In ogni caso ed in via dirimente, fosse o meno stata tempestiva la modifica della domanda, comunque non è attinta da censura la statuizione chiara della carenza di prova sulla qualificazione dell'atto revocando a titolo gratuito anziché oneroso (v. pag. 15 della sentenza gravata), ciò che comunque, ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 2901 cod. civ., avrebbe implicato la necessità della prova della consapevolezza del pregiudizio: mentre solo l'eventuale anteriorità dell'atto rispetto al credito avrebbe implicato il più gravoso requisito della dolosa preordinazione dell'atto steso a pregiudicarne il soddisfacimento. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1-bis del predetto art. 13, se