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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33522/2025

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, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Romagna, con sede in Cesena, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] tivo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; sergiovacirca@ordine- avvocatiroma.org),giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per l’Emilia - Romagna il 24 agosto 2022 , n. 996/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito,per il contro ricorrente , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso; preso atto che nessuno è comparso per laricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’“Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia - Romagna il 24 agosto 2022, n. 996/8/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20170911036706726 notificato il 17 maggio 2017dalla “ S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” , in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, con riguardo aicontributi relativiall’anno 2017 per l’importo di € 37.607,24, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale , ha rigettato l’appello proposto da l la medesim a nei confronti d el Consorzio di Bonifica della Romagna e della “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 9 luglio 2018, n. 155 / 1 /201 8 , con condanna alla rifusione d elle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario del la contribuente - sul presupposto: a) che l’atto impositivo era congruamente motivato, «essendo in esso precisamente indicati tutti gli elementi che giustificano l'imposizione dell'obbligo contributivo, vale adire il piano di classifica, il perimetro della contribuenza, il piano di riparto, la specificaindicazione delle particelle, le disposizioni normative relative»; b) che, in adesione alla tesi dell’ente impositore, «la sussistenza dei presupposti impositivi risulta evidente dalle ragioni di fattoe di diritto indicate nel piano di classifica : ovvero l'esistenza di benefici di bonifica in diretta derivazione causale dalleopere di bonifica, accertati nel piano di classifica, esito di una complessa attività istruttoria (..).

I puntuali rilievi di carattere tecnico contenuti nella relazione danno conto dell'erroneità degli assunti avversari tesi a negare, sulla base di mereaffermazioni riferite ad una asserita autonomia degli immobili stradali rispetto al territorio in cui sono ri compresi, l 'esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distintecomponenti di scolo e di difesa idraulica che gli immobili di Autostrade, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufattie impianti di bonifica la cui gestione e manutenzione è affidata al Consorzio.

Conclusivamente è circostanza indubbia, non scalfita dalle affermazioni di controparte che le caratteristiche della rete viaria e l'attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI non escludono il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica presenti poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi »; c) che, in adesione alla tesi della concessionaria della riscossione, «”i contributi di cui si discute traggono origine dall'inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente n el piano di classifica.

Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede".

In questa situazione, sarebbe stato quindi onere dell'appellante dimostrare l'assenza del beneficio, ma sul punto la società contribuente si è limitata a formulare le affermazionidel tutto generiche per cui non ottiene né potrebbe in alcun caso ottenere -data la sua particolare natura - alcun vantaggio dalle opere di bonifiche tenuto anche conto del fatto che non può ricevere "eventuali interferenze ambientali provenienti dall'esterno»; d) che «il Consorzio ha depositato agli atti, fin dal primo grado, una relazione tecnica, molto puntuale e specifica, dalla quale emerge che tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio.

Sem bra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento.

In proposito, nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina un caricoidraulico maggiore di quello ordinario».

3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Romagna h a resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”è rimasta intimata.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.

5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si devono disattendere le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per cassazione, che il controricorrente ha sollevato, per un verso, in relazione almancato deposito «dei documenti sui quali l’atto di gravame si fonda –così come prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. n. 4 –, ossia della copia della consulenza tecnica di parte, della convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ricorso introduttivo e dell’atto di appello», e, per altro verso, in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 22 ottobre 2021, n. 1236/9/2021, in controversia vertente tra le stesse parti con riferimento a contributi consortili relativi all’anno 2016. 1.1 Sotto il primo aspetto, si rammenta che, in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6), cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi(tra le tante: Cass., Sez.

Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez.

Lav., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., Sez.

Lav., 18 settembre 2017, n. 21554; Cass., Sez. 6^ - 3 , 3 maggio 2019, n. 11599; Cass., Sez. 3^, 5 maggio 2021, n. 11805; Cass., Sez. 3^, 14 dicembre 2022, n. 36505; Cass., Sez. 3^, 29 dicembre 2023, n. 36519; Cass., Sez. 3^, 24 dicembre 2024,n. 34397; Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27017 ; Cass., Sez.

Lav., 27 ottobre 2025, n. 28512).

Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, exart. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corte ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2014, n. 16813; Cass., Sez. 5^ , 30 novembre 2017, n. 28695;Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484: Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37280 ; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2024, n. 20301; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21448). 1.2 Sotto il secondo aspetto, va rilevato che l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535).

Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126).

Pertanto, anche con riguardo alla materia dei consorzi di bonifica, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabile in relazione all’esecuzione e alla perduranza nel tempo delle opere di manutenzione ( tra le ultime: Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21706).

2. Ciò detto, il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) , cod. proc. civ. , per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla contribuente in via subordinata con riguardo al la riduzione de i contribut i consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dal l’ente impositore.

3. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 La ricorrente « ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 3.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio.

Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque».

Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica)e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche(secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg.

Emilia –Romagna 2 agosto 1984, n. 42).

A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello circa « l’esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distinte componenti di scolo e di difesa idraulica che gli immobili di Autostrade, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufatti e impianti dibonifica la cui gestione e manutenzione è affidata al Consorzio», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 3.3 In tal senso, questa Corte ha affermato , in analog he fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756).

Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 3.4Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio aventead oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431;Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016).

Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 3.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070).

4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica.

Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile». 4.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 4.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo».

In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.

Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria(Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431).

Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica.

La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez.

Un., 20 ottobre 2008, n. 26009– nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079).

Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 4.4 A ben vedere, lacontribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito.

Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standarddi legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica.

5. Il terzo motivo è infondato. 5.1 Come è stato eccepito dal controricorrente, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato sulla domanda subordinata di ricalcolo del contributo di bonifica, ritenendo sul punto congruamente motivata la sentenza di primo grado (alla quale si è rinviato per relationem) che ne aveva disposto il rigetto: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non doversi discostare da tale orientamento.

Con riguardo anzitutto all’eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, va rilevato che il Giudice di primo grado ha chiarito, sia pure indirettamente e in modo sintetico, perché le domande di ASPI in ordine all’annullamento dell’atto per vizi di motivazione, alla disapplicazione del Piano di Classifica e alla subordinata sul ricalcolo dei contributi dovuti non sono state accolte». 5.2 Per cui, si deve escluderel’omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) della sentenza impugnata sul motivo di appello , essendo stata specificamente trattata la questione dal giudice del gravame.

6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Romagna, con sede in Cesena, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] tivo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; sergiovacirca@ordine- avvocatiroma.org),giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per l’Emilia - Romagna il 24 agosto 2022 , n. 996/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito,per il contro ricorrente , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D e Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso; preso atto che nessuno è comparso per laricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’“Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia - Romagna il 24 agosto 2022, n. 996/8/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di pagamento n. 20170911036706726 notificato il 17 maggio 2017dalla “ S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” , in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, con riguardo aicontributi relativiall’anno 2017 per l’importo di € 37.607,24, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale , ha rigettato l’appello proposto da l la medesim a nei confronti d el Consorzio di Bonifica della Romagna e della “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì il 9 luglio 2018, n. 155 / 1 /201 8 , con condanna alla rifusione d elle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario del la contribuente - sul presupposto: a) che l’atto impositivo era congruamente motivato, «essendo in esso precisamente indicati tutti gli elementi che giustificano l'imposizione dell'obbligo contributivo, vale adire il piano di classifica, il perimetro della contribuenza, il piano di riparto, la specificaindicazione delle particelle, le disposizioni normative relative»; b) che, in adesione alla tesi dell’ente impositore, «la sussistenza dei presupposti impositivi risulta evidente dalle ragioni di fattoe di diritto indicate nel piano di classifica : ovvero l'esistenza di benefici di bonifica in diretta derivazione causale dalleopere di bonifica, accertati nel piano di classifica, esito di una complessa attività istruttoria (..). I puntuali rilievi di carattere tecnico contenuti nella relazione danno conto dell'erroneità degli assunti avversari tesi a negare, sulla base di mereaffermazioni riferite ad una asserita autonomia degli immobili stradali rispetto al territorio in cui sono ri compresi, l 'esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distintecomponenti di scolo e di difesa idraulica che gli immobili di Autostrade, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufattie impianti di bonifica la cui gestione e manutenzione è affidata al Consorzio. Conclusivamente è circostanza indubbia, non scalfita dalle affermazioni di controparte che le caratteristiche della rete viaria e l'attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI non escludono il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica presenti poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi »; c) che, in adesione alla tesi della concessionaria della riscossione, «”i contributi di cui si discute traggono origine dall'inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente n el piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile anche in questa sede". In questa situazione, sarebbe stato quindi onere dell'appellante dimostrare l'assenza del beneficio, ma sul punto la società contribuente si è limitata a formulare le affermazionidel tutto generiche per cui non ottiene né potrebbe in alcun caso ottenere -data la sua particolare natura - alcun vantaggio dalle opere di bonifiche tenuto anche conto del fatto che non può ricevere "eventuali interferenze ambientali provenienti dall'esterno»; d) che «il Consorzio ha depositato agli atti, fin dal primo grado, una relazione tecnica, molto puntuale e specifica, dalla quale emerge che tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sem bra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento. In proposito, nemmeno va dimenticato che, tenuto conto della impermeabilizzazione della sede stradale, l'acqua delle piogge determina un caricoidraulico maggiore di quello ordinario». 3. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Romagna h a resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si devono disattendere le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per cassazione, che il controricorrente ha sollevato, per un verso, in relazione almancato deposito «dei documenti sui quali l’atto di gravame si fonda –così come prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. n. 4 –, ossia della copia della consulenza tecnica di parte, della convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ricorso introduttivo e dell’atto di appello», e, per altro verso, in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 22 ottobre 2021, n. 1236/9/2021, in controversia vertente tra le stesse parti con riferimento a contributi consortili relativi all’anno 2016. 1.1 Sotto il primo aspetto, si rammenta che, in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6), cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi(tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., Sez. Lav., 18 settembre 2017, n. 21554; Cass., Sez. 6^ - 3 , 3 maggio 2019, n. 11599; Cass., Sez. 3^, 5 maggio 2021, n. 11805; Cass., Sez. 3^, 14 dicembre 2022, n. 36505; Cass., Sez. 3^, 29 dicembre 2023, n. 36519; Cass., Sez. 3^, 24 dicembre 2024,n. 34397; Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27017 ; Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2025, n. 28512). Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, exart. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corte ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2014, n. 16813; Cass., Sez. 5^ , 30 novembre 2017, n. 28695;Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37484: Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37280 ; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2023, n. 24586; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2024, n. 20301; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21448). 1.2 Sotto il secondo aspetto, va rilevato che l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo2021, n. 8407; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126). Pertanto, anche con riguardo alla materia dei consorzi di bonifica, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabile in relazione all’esecuzione e alla perduranza nel tempo delle opere di manutenzione ( tra le ultime: Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2025, n. 20679; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21706). 2. Ciò detto, il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) , cod. proc. civ. , per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata negata dal giudice di secondo grado la possibilità di disapplicare il piano di classifica ai fini della determinazione dei contributi consortili. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla contribuente in via subordinata con riguardo al la riduzione de i contribut i consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dal l’ente impositore. 3. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.1 La ricorrente « ha contestato l’illegittimità dell’atto impugnato per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 3.2 A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che «tutta la rete autostradale, salvo brevissimi tratti, scola le proprie acque meteoriche nei canali di bonifica del Consorzio. Sembra peraltro incontrovertibile che, in difetto di difesa idraulica, la funzionalità della rete autostradale sarebbe compromessa, rimanendo la sede stradale soggetta ad allagamento», la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica)e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 14, 32 e 33del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche(secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia –Romagna 2 agosto 1984, n. 42). A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello circa « l’esistenza di un beneficio idraulico, nelle sue distinte componenti di scolo e di difesa idraulica che gli immobili di Autostrade, posti in diverse zone omogenee del comprensorio consortile, ricavano dai cavi, manufatti e impianti dibonifica la cui gestione e manutenzione è affidata al Consorzio», è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «(…) la circostanza che la rete viaria sia provvista di sistemi di raccolta delle acque sulla carreggiata (caditoie, canaletti e fossi di guardia della rete stradale) non elimina certo il fatto che dette acque provenienti dalla medesima per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche recapitano nella rete di bonifica, al pari di quanto avviene ordinariamente ad un fondo in cui siano presenti fossi poderali o interpoderali che raccolgono le acque che vengono poi allontanate attraverso la rete di bonifica». 3.3 In tal senso, questa Corte ha affermato , in analog he fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 3.4Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema dicontributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione delconsorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio aventead oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera delconsorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431;Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 3.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: «i contributi di cui si discute traggono origine dall’inserimento dei terreni di proprietà della ricorrente nel piano di classifica. Conseguentemente trattandosi di un atto amministrativo a valenza generale tale problematica poteva e doveva essere sollevata solo mediante tempestiva impugnazione di tale provvedimento; onere che non è stato assolto per cui la doglianza è chiaramente inammissibile». 4.2 Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato sulla debenza dei contributi consortili in relazione alla collocazione del fondo all’interno del comprensorio di bonifica, il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano di classifica, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099). 4.3 Tuttavia, nella specie, come è stato rilevato dal controricorrente, «la sentenza gravata non ha negato – in violazione dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992 – la sussistenza in capo al giudice tributario del potere di disapplicare un atto generale, qual è il piano di classifica, ma – sulla base di un accertamento di fatto – facendo applicazione della regola processuale in ordine al riparto della prova in materia di contributi di bonifica, ha escluso che la società ricorrente abbia adempiuto all’onere di specifica contestazione del piano di classifica al fine del superamento della presunzione di esistenza del beneficio di bonifica accertato nel medesimo». In ogni caso, il consorzio di bonifica ha prodotto in giudizio il piano di classifica, per cui è stato esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato; ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art. 860 cod. civ.., e dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria(Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431). Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, è finalizzata non alla disapplicazione di un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal consorzio in sede di controricorso), bensì alla eliminazione della rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, consentendo di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2008, n. 26009– nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079). Quindi, alla luce di quanto stabilito da questa Corte, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio. 4.4 A ben vedere, lacontribuente non ha trascritto nel ricorso i rilievi specifici rivolti al piano di classifica, limitandosi ad affermare che il piano di classifica se illegittimo può essere disapplicato dal giudice di merito, senza rappresentare i motivi di illiceità del piano che avrebbe prospettato nel giudizio di merito. Piuttosto, la contestazione secondo la quale l’autostrada sarebbe autosufficiente, dovendo rispettare non meglio precisati standarddi legge, non attinge la legittimità del piano di classifica, ma è diretta a contestare la sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale è ubicata l’autostrada inclusa nel piano di classifica. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1 Come è stato eccepito dal controricorrente, la sentenza impugnata ha specificamente argomentato sulla domanda subordinata di ricalcolo del contributo di bonifica, ritenendo sul punto congruamente motivata la sentenza di primo grado (alla quale si è rinviato per relationem) che ne aveva disposto il rigetto: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non doversi discostare da tale orientamento. Con riguardo anzitutto all’eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, va rilevato che il Giudice di primo grado ha chiarito, sia pure indirettamente e in modo sintetico, perché le domande di ASPI in ordine all’annullamento dell’atto per vizi di motivazione, alla disapplicazione del Piano di Classifica e alla subordinata sul ricalcolo dei contributi dovuti non sono state accolte». 5.2 Per cui, si deve escluderel’omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) della sentenza impugnata sul motivo di appello , essendo stata specificamente trattata la questione dal giudice del gravame. 6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;dà atto
Sentenza Cassazione n. 33522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris