Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura — Protezione dei mercati nazionali — Onere e produzione della prova — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»
Massime della sentenza
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione consistente nella conclusione
di un accordo anticoncorrenziale
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Prova
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità
5.
Concorrenza — Intese — Prova
6.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della
sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente
7.
Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione
1. In caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in
linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di questi ultimi. Infatti,
una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in
materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore
da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di
prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte.
Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale si estende quindi, in particolare,
all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di
prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia
di onere e di produzione della prova.
A questo proposito, la questione se il Tribunale abbia applicato la norma giuridica corretta nell’esaminare elementi probatori
costituisce una questione di diritto.
Ciò non vale, invece, per la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi probatori non erano ambigui, ma, al contrario,
precisi e concordanti per permettere di fondare la convinzione che l’infrazione era stata commessa.
Del pari, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione del Tribunale secondo cui delle dichiarazioni
devono essere considerate un elemento di prova preciso.
(v. punti 38-40, 56, 64-65, 100-101)
2. Quando la [OSCURATO:PERSONA] è riuscita a produrre prove documentali a sostegno dell’infrazione addebitata e quando tali prove appaiono
sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, non è necessario esaminare se l’impresa
accusata avesse un interesse commerciale per tale accordo.
Per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano nel corso di riunioni di
imprese concorrenti, un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE è integrata allorché tali riunioni hanno l’oggetto di limitare, impedire
o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In
un caso del genere è sufficiente, per provare la partecipazione dell’impresa interessata all’intesa, che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri
che la detta impresa ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale.
Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti a provare
che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva
dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.
La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo
contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe
conformata.
(v. punti 46-48, 58, 74)
3. Di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono
segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti
attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici,
di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto,
l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi
i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una
violazione delle regole sulla concorrenza.
Infatti, se certamente, in base al principio della presunzione d’innocenza, la sussistenza di un dubbio deve giocare in favore
dell’impresa incriminata, nulla osta alla constatazione di un’infrazione quando quest’ultima risulta dimostrata.
(v. punti 51-52)
4. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione
di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
(v. punto 77)
5. Una dichiarazione resa in quanto rappresentante di una società e con la quale si riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa
da quest’ultima comporta rischi giuridici ed economici considerevoli, il che rende estremamente improbabile che essa sia fatta
senza che il suo autore abbia potuto disporre di informazioni fornite dai dipendenti della società in questione che, da parte
loro, hanno avuto cognizione diretta dei fatti addebitati. Pertanto, l’assenza di cognizione diretta dei fatti da parte del
rappresentante stesso della società non incide sull’efficacia probatoria che il Tribunale ha potuto attribuire a siffatta
dichiarazione.
(v. punto 103)
6. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, le censure mosse in merito ad una motivazione sovrabbondante di una sentenza del
Tribunale devono essere subito respinte, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia.
(v. punto 106)
7. Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6,
n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole,
è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge ammende a un’impresa
per violazione della normativa sulla concorrenza.
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare,
alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento
del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
A questo proposito, l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine
non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del
procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità di una causa, caratterizzata
dalla proposizione di numerosi ricorsi in diverse lingue processuali, che hanno dovuto essere esaminati in parallelo e hanno
richiesto un’istruttoria approfondita, può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo
lungo.
(v. punti 115-117, 121)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 gennaio 2007 (
*
)
Indice
I – La decisione controversa
A – L’intesa
B – La durata dell’intesa
C – Il dispositivo della decisione controversa
II – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
III – Procedimento dinanzi alla Corte
IV – Sui ricorsi dinanzi alla Corte
A – Sul motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su errori di diritto nella definizione del livello di esigenza in materia
di prova
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
a) Sulla prima parte del motivo
b) Sulla seconda parte del motivo
c) Sulla terza parte del motivo
d) Sulla quarta parte del motivo
B – Sul primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su errori di diritto quanto alla partecipazione dei produttori giapponesi
all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
C – Sul secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio della Corte
V – Sulle spese
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Mercato dei tubi in acciaio senza saldatura – Protezione dei mercati nazionali – Onere e produzione della prova – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale»
Nei procedimenti riuniti C‑403/04 P e C‑405/04 P,
aventi ad oggetto due ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della
Corte di giustizia, proposti il 22 settembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dal sig. C. Vajda, QC, dalla sig.ra G. Sproul e dal sig. S. Szlezinger, solicitors
(C‑403/04 P),
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Tokyo, rappresentata dai sigg. J.-F. Bellis e K. [OSCURATO:PERSONA], avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo (C‑405/04 P),
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
JFE [OSCURATO:PERSONA].,
già NKK [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Tokyo, con domicilio eletto in Lussemburgo,
JFE [OSCURATO:PERSONA].,
già [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Tokyo, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. N. Khan e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Autorità di vigilanza AELS,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con i loro ricorsi dinanzi alla Corte le società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (C‑403/04 P)
e [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (C‑405/04 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui tale sentenza le riguarda.
2
Nella sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver ridotto le ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
8 dicembre 1999, 2003/382/CE relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B Tubi d’acciaio
senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), ha respinto nella sostanza i ricorsi
diretti contro tale decisione.
I –
La decisione controversa
A –
L’intesa
3
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha inviato la decisione controversa a otto imprese produttrici di tubi di acciaio senza
saldatura. Fra tali imprese figurano quattro società europee (in prosieguo: i «produttori comunitari»): la Mannesmannröhren-Werke
AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la Corus UK Ltd (già [OSCURATO:PERSONA];
in prosieguo: la «Corus») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). Le altre quattro destinatarie della decisione di
cui trattasi sono società giapponesi (in prosieguo: i «produttori giapponesi»): la NKK [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA].
4
I tubi in acciaio senza saldatura sono utilizzati dall’industria petrolifera e del gas e si suddividono in due grandi categorie
di prodotti.
5
La prima di tali categorie è quella dei tubi per il sondaggio, comunemente denominati «[OSCURATO:PERSONA]» ovvero «OCTG».
Essi possono essere venduti senza filettatura («tubi lisci») o filettati. La filettatura è un’operazione volta a consentire
il raccordo dei tubi OCTG. Essa può essere realizzata secondo i parametri fissati dall’[OSCURATO:PERSONA] (API),
e i tubi filettati secondo tale metodo sono denominati «tubi OCTG standard», oppure realizzata con tecniche particolari, solitamente
brevettate. In quest’ultimo caso si parla di filettatura o, eventualmente, di «giunti di prima qualità» ovvero «premium»,
e i tubi così filettati sono denominati «tubi OCTG premium».
6
Alla seconda categoria appartengono i tubi per il trasporto di petrolio e di gas («linepipe»), tra i quali rientrano, da un
lato, i tubi fabbricati secondo norme standard e, d’altro lato, quelli fabbricati su misura nell’ambito di progetti specifici
(in prosieguo: i «linepipe “project”»).
7
Nel novembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di avviare un’indagine sull’esistenza di pratiche anticoncorrenziali riguardanti
tali prodotti. Nel dicembre dello stesso anno essa effettuava ispezioni presso diverse imprese, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA].
Tra il settembre 1996 e il dicembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava ulteriori accertamenti presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]
e la [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di un’ispezione presso la [OSCURATO:PERSONA] effettuata il 17 settembre 1996, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] & Gas, sig. [OSCURATO:PERSONA], rilasciava talune dichiarazioni (in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]»). Nel corso di
un’ispezione presso la [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell’aprile 1997, il dirigente di tale impresa, sig. [OSCURATO:PERSONA], rilasciava, del pari,
talune dichiarazioni (in prosieguo: le «dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]»).
8
Tenuto conto delle dette dichiarazioni, nonché di altri elementi probatori, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] constatava
che le otto imprese destinatarie di tale decisione avevano concluso un accordo che prevedeva, in particolare, la reciproca
protezione dei loro mercati nazionali. In base all’accordo, ogni impresa si impegnava a non vendere tubi OCTG standard e linepipe
«project» nel mercato nazionale di un’altra parte aderente all’accordo.
9
L’accordo sarebbe stato concluso nell’ambito di riunioni tra i produttori comunitari e quelli giapponesi, conosciute con il
nome di «club Europa-Giappone».
10
Il principio della protezione dei mercati nazionali era denominato «regole di base dell’accordo» («fundamentals»). [OSCURATO:PERSONA]
rilevava che i «fundamentals» erano stati effettivamente osservati e che pertanto l’accordo aveva sortito effetti anticoncorrenziali
sul mercato comune.
11
L’accordo nel suo complesso sarebbe stato costituito da tre parti: la prima rappresentata dai «fundamentals» per la protezione
dei mercati nazionali, menzionati supra, i quali integrano l’infrazione constatata all’art. 1 della decisione controversa;
la seconda parte consistente nella fissazione dei prezzi per le gare d’appalto e di prezzi minimi per i «mercati speciali»
(«special markets»), e la terza parte consistente nella ripartizione degli altri mercati mondiali, eccetto quelli del Canada
e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, mediante apposite chiavi di ripartizione («sharing keys»).
12
Quanto all’esistenza dei «fundamentals», la [OSCURATO:PERSONA] si fondava su una serie di indizi documentali elencati ai punti 62‑67
della motivazione della decisione impugnata, nonché sulla tabella di cui al punto 68 di quest’ultima. Dalla detta tabella
risulterebbe che la quota del produttore nazionale nelle forniture effettuate dalle destinatarie della decisione controversa
in Giappone e nel mercato interno di ciascuno dei quattro produttori comunitari è molto elevata. [OSCURATO:PERSONA] ne deduceva
che, nel complesso, i mercati nazionali erano effettivamente rispettati dalle parti dell’accordo.
13
Il 5 novembre 1993 i membri del club Europa-Giappone si sarebbero incontrati a Tokyo, per tentare di raggiungere un nuovo
accordo di ripartizione dei mercati con i produttori dell’America latina. Il contenuto dell’accordo stipulato in tale occasione
comparirebbe in un documento, consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 1997 da un informatore estraneo al procedimento,
che contiene in particolare una chiave di ripartizione (in prosieguo: il documento «[OSCURATO:PERSONA] key»).
B –
La durata dell’intesa
14
A partire dal 1977 il club Europa-Giappone si sarebbere riunito, al ritmo di circa due volte l’anno, fino al 1994.
15
[OSCURATO:PERSONA] riteneva tuttavia che si dovesse prendere in considerazione il 1990 quale momento iniziale dell’intesa ai fini
della fissazione dell’importo delle ammende, in quanto tra il 1977 e il 1990 erano stati conclusi tra la Comunità europea
e il Giappone accordi di autolimitazione delle esportazioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione è terminata nel 1995.
C –
Il dispositivo della decisione controversa
16
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione controversa, le otto imprese destinatarie della stessa «hanno violato le disposizioni
dell’articolo 81, paragrafo 1, (…) CE, partecipando (...) ad un accordo che prevedeva fra l’altro la protezione dei rispettivi
mercati nazionali dei tubi OCTG (…) standard e linepipe project senza saldatura».
17
Ai termini dell’art. 1, n. 2, della decisione controversa l’infrazione è durata dal 1990 al 1995 per le società [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e NKK [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla Corus si indica che l’infrazione
è durata dal 1990 al febbraio 1994.
18
Ai sensi dell’art. 4 della decisione in questione, «[a] motivo dell’infrazione constatata all’articolo 1, alle imprese ivi
elencate sono irrogate le seguenti ammende:
1. [[OSCURATO:PERSONA]] 13 500 000 EUR
2. [OSCURATO:PERSONA] (…) 8 100 000 EUR
3. [Corus] 12 600 000 EUR
4. [OSCURATO:SOCIETA] (…) 10 800 000 EUR
5. [OSCURATO:PERSONA] (…) 13 500 000 EUR
6. [OSCURATO:PERSONA] (…) 13 500 000 EUR
7. [OSCURATO:PERSONA]. (…) 13 500 000 EUR
8. NKK [OSCURATO:PERSONA]. (…) 13 500 000 EUR».
II –
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
19
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, sette delle otto imprese sanzionate dalla decisione
controversa, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsi diretti tutti all’annullamento, totale o parziale,
di tale decisione e, in subordine, all’annullamento dell’ammenda che era stata inflitta loro oppure alla riduzione dell’importo
di quest’ultima.
20
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha:
– annullato l’art. 1, n. 2, della decisione controversa nella parte in cui accertava in capo alle ricorrenti nelle dette cause
l’esistenza dell’infrazione sanzionata da tale disposizione anteriormente al 1º gennaio 1991 e successivamente al 30 giugno
1994;
– fissato in EUR 10 935 000 l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna delle ricorrenti;
– respinto il ricorso quanto al resto;
– condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
III –
Procedimento dinanzi alla Corte
21
Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
– annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;
– annullare, in tutto o in parte, gli artt. 1 e 3‑6 della decisione controversa, nella parte in cui la riguardano;
– ordinare, eventualmente, alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcirla per la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale mediante
il pagamento di un importo ammontante ad almeno EUR 1 012 332;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
22
Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nelle parti che la riguardano;
– in subordine, nell’ipotesi in cui il ricorso sia accolto solo per quanto riguarda i pipeline «project», ridurre di due terzi
l’ammenda che le è stata inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere i ricorsi e condannare le ricorrenti alle spese.
24
Con ordinanza del presidente della Corte 15 marzo 2005 i due ricorsi sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e
della sentenza.
IV –
Sui ricorsi dinanzi alla Corte
25
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, il primo, su errori di diritto quanto alla partecipazione
dei produttori giapponesi all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione e, il secondo, sulla durata eccessiva del procedimento
dinanzi al Tribunale.
26
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, in sostanza, un solo motivo d’annullamento, vertente su errori di diritto nel definire il livello
di esigenza in materia di prove.
27
È opportuno esaminare anzitutto il motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].
A –
Sul motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su errori di diritto nella definizione del livello di esigenza in materia
di prova
1. Argomenti delle parti
28
Nella prima parte del suo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un errore di diritto in quanto non ha tenuto conto
delle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancanza di interesse commerciale dei produttori giapponesi a commettere l’asserita
infrazione.
29
A torto il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che l’eventuale assenza di interesse commerciale è irrilevante qualora
l’esistenza dell’accordo sia dimostrata. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che i produttori giapponesi, soprattutto
per l’esistenza di barriere commerciali tra il mercato giapponese e i principali mercati europei per quanto riguarda i tubi
in questione, non avessero alcun logico motivo economico per concludere l’asserito accordo comporta che avrebbero dovuto esser
prodotte prove più convincenti riguardo all’esistenza dell’accordo, ovvero indizi particolarmente precisi, logici e affidabili
su tutti gli elementi essenziali dell’infrazione.
30
Inoltre, allorché esiste, come nella fattispecie, una spiegazione alternativa per i comportamenti dell’impresa incriminata,
compatibile con le regole di concorrenza, non si può concludere per l’esistenza dell’infrazione in base a prove ambigue. A
tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] invoca il principio della presunzione di innocenza.
31
In particolare, le dichiarazioni fatte da un’impresa accusata d’aver partecipato ad un cartello e contestate da altre imprese
parimenti accusate potrebbero essere utilizzate come prove solo qualora tutti gli elementi essenziali del cartello siano stati
dimostrati in base a prove indipendenti da tali dichiarazioni. A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il diritto comunitario
della concorrenza, che consente alle imprese di fruire di una riduzione dell’ammenda in cambio della loro cooperazione, comporta
un notevole rischio di dichiarazioni false o imprecise.
32
Con la seconda parte del suo motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver riconosciuto che una plausibile spiegazione
alternativa del comportamento dell’impresa accusata è pertinente allorché le prove sulle quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] necessitano,
per la loro ambiguità, di un’interpretazione. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto relativo al livello
di esigenza in materia di prova e avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza.
33
Con la terza parte di questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di non aver tenuto conto dell’ambiguità delle dichiarazioni
del sig. [OSCURATO:PERSONA] né delle contraddizioni sussistenti tra tali dichiarazioni e altri elementi di prova. Non esigendo, tanto
in termini di precisione che di contenuto, un livello di corroborazione più elevato degli altri elementi di prova, il Tribunale
avrebbe commesso un errore di diritto e impedito un sindacato giurisdizionale completo della veridicità dei fatti constatati
dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che siffatto sindacato da parte dei giudici comunitari è necessario
affinché sia soddisfatta la condizione attinente all’accesso ad un giudice indipendente e imparziale di cui all’art. 6, n. 1,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
34
Secondo la quarta parte del motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto fondando su motivi contraddittori e
inadeguati il suo giudizio secondo cui le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] potevano corroborare quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] relativamente
all’asserita infrazione riguardante i linepipe «project». Pur avendo riconosciuto che un documento poteva corroborare le dichiarazioni
del sig. [OSCURATO:PERSONA] solo laddove non fosse in contraddizione con queste ultime, il Tribunale avrebbe applicato un criterio diverso
alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], che contraddicevano manifestamente quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].
35
[OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la seconda e la terza parte del motivo consistono solo nella riproposizione di taluni elementi
della prima parte di quest’ultimo. In ogni caso, queste tre parti sarebbero irricevibili in quanto non possono avere esito
positivo senza che sia rimessa in discussione la valutazione dei fatti cui è pervenuto il Tribunale e non sono in grado di
dimostrare che quest’ultimo abbia snaturato le prove.
36
Peraltro, quand’anche tali parti fossero ricevibili, esse sarebbero manifestamente infondate nei limiti in cui si riferiscono
all’ambiguità degli elementi di prova e alla sussistenza di plausibili spiegazioni alternative per tali elementi. A tal proposito
la [OSCURATO:PERSONA] osserva che gli indizi sui quali si è fondata, quali le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], non presentano ambiguità
per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’infrazione e che non è stata fornita alcuna spiegazione alternativa plausibile
per i termini utilizzati nelle prove documentali. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la valutazione delle prove dell'infrazione effettuata
dal Tribunale è perfettamente conforme al diritto.
37
La quarta parte del motivo sarebbe del pari irricevibile in quanto, anche laddove fosse fondata, non potrebbe giustificare
l’annullamento della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, dopo aver considerato al punto 333 della sentenza impugnata
che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] suffragavano quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] relative ai pipeline «project», nei punti 334 e
335 di tale sentenza ha giudicato che, in ogni caso, le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti a provare un accordo
di ripartizione dei mercati tra i membri del club Europa-Giappone riferentesi non solo ai tubi OCTG standard, ma anche ai
linepipe «project».
2. Giudizio della Corte
a) Sulla prima parte del motivo
38
Occorre ricordare che, in caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti
né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di questi ultimi.
Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura
in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore
da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (sentenza 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111,
punto 22). Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce
pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte (sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑667, punto 42, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 49).
39
Il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale si estende quindi, in particolare,
all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di
prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia
di onere e di produzione della prova (sentenze 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑23, punti 47, 61 e 117, e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punti
51 e 52).
40
La prima parte del motivo verte essenzialmente sulla questione se l’asserita mancanza di interessi commerciali a commettere
l’infrazione addebitata avrebbe dovuto condurre il Tribunale a valutare gli elementi di prova secondo criteri diversi da quelli
che esso ha preso in considerazione. Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale parte del motivo è ricevibile.
Infatti, la questione se il Tribunale abbia applicato la norma giuridica corretta nell’esaminare elementi probatori costituisce
una questione di diritto.
41
Con riferimento alla fondatezza di tale parte del motivo, vanno esaminati i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale
ha esposto i principi regolanti l’onere e la produzione della prova che esso ha applicato.
42
Nel punto 179 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a produrre
elementi probatori sufficientemente precisi e concordanti che corroborino la convinzione che l’infrazione sia stata commessa.
Nel punto 180 della stessa sentenza esso sottolinea che è sufficiente che il complesso degli indizi invocato dalla [OSCURATO:PERSONA],
valutato globalmente, risponda a tale requisito. Al punto 181, poi, il Tribunale ricorda che dal testo stesso dell’art. 81,
n. 1, CE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale.
43
Il Tribunale ne deduce, nei punti 183 e 184 della sentenza impugnata, che l’argomento della ricorrente relativo alla mancanza
di effetti dell’accordo, supponendolo fondato, non può comportare l’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata. A
tal riguardo, il Tribunale ha ricordato di aver già statuito, nella sua sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95,
da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95,
T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 1085-1088), che gli accordi diretti
alla protezione dei mercati nazionali hanno un oggetto restrittivo della concorrenza di per sé e rientrano in una categoria
espressamente vietata dall’art. 81, n. 1, CE e che tale oggetto non può essere giustificato mediante un’analisi del contesto
economico nel quale si inserisce il comportamento anticoncorrenziale in questione.
44
Nel punto 185 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che è indifferente, per quanto riguarda l’esistenza dell’infrazione,
che la conclusione dell’accordo sia stata o meno nell’interesse commerciale dei produttori giapponesi.
45
Come ha osservato l’avvocato generale nei paragrafi 190 e seguenti delle sue conclusioni, tale ragionamento del Tribunale
è conforme al diritto. Esso risponde ad una costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 28 marzo 1984,
cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 20; 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 123, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P,
da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 508). È contrario
a tale giurisprudenza l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’esistenza di una plausibile spiegazione alternativa per
i comportamenti addebitati, ovvero la mancanza di interesse commerciale, avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad imporre criteri
più rigorosi quanto alle prove da produrre.
46
Il Tribunale ha quindi correttamente constatato che, quando la [OSCURATO:PERSONA] è riuscita a produrre prove documentali a sostegno
dell’infrazione addebitata e quando tali prove appaiono sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale,
non è necessario esaminare se l’impresa accusata avesse un interesse commerciale per tale accordo.
47
Per quanto riguarda, in particolare, gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie,
nel corso di riunioni di imprese concorrenti, la Corte ha già statuito che un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE è integrata
allorché tali riunioni hanno l’oggetto di limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e mirano, in tal modo, ad
organizzare artificialmente il funzionamento del mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti
508 e 509). In un caso del genere, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni
nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione della detta impresa
all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa dedurre indizi atti
a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che
essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza 8 luglio
1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 155, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 81).
48
La ragione soggiacente a tale norma è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo
contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe
conformata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 82).
49
Orbene, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha formalmente contestato di aver partecipato alle riunioni del club Europa-Giappone,
né ha apportato elementi atti a dimostrare che la sua partecipazione a tali riunioni fosse priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale
riguardo alla protezione dei mercati nazionali.
50
A tal proposito, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha analizzato i documenti disponibili nel modo
seguente:
«194 (...) le ricorrenti giapponesi non negano che abbiano avuto luogo riunioni tra rappresentanti dei produttori giapponesi ed
europei di tubi d’acciaio senza saldatura (...). Inoltre, la JFE-NKK, la JFE-[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non negano di aver partecipato
a tali riunioni, ma affermano che le sole informazioni di cui dispongono su di esse provengono dai ricordi dei loro impiegati,
ricordi alquanto deboli se si tiene conto del tempo passato da tali riunioni.
195 Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], essa afferma che, a sua conoscenza, nessuno dei suoi attuali impiegati ha assistito a tali riunioni,
ma precisa di non poter escludere che taluni suoi ex-impiegati vi abbiano assistito. Tuttavia, un dettaglio fornito dalla
risposta della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] del 4 dicembre 1997 ai quesiti supplementari posti dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il fatto che
il sig. [X], responsabile delle esportazioni di tubi di acciaio, si sia recato a Cannes per una missione dal 14 al 17 marzo
1994, accredita la tesi della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] alle riunioni in questione, poiché
una delle riunioni del club Europa-Giappone, menzionate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] si è svolta a Cannes il 16 marzo 1994 (...). Nella
medesima risposta, la [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] afferma di non essere in grado di spiegare lo scopo di questa missione né quello di altre
missioni dei suoi impiegati a Firenze, poiché essa non aveva clienti in tali due città.
196 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso correttamente che le ricorrenti giapponesi nominate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione
14 ottobre 1996 (...), inclusa la [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], hanno effettivamente partecipato alle riunioni del club Europa-Giappone
descritte dallo stesso.
(…)
201 Quanto all’argomento secondo cui le riunioni del club Europa-Giappone non hanno mai avuto ad oggetto i mercati comunitari,
occorre rilevare che, se, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], i “grandi avvenimenti che incidono sul mercato dei prodotti petroliferi
[VRA americano, sconvolgimenti politici in URSS, sviluppo della Cina (…)]” venivano discussi durante tali riunioni, ciò non
esclude che l’“applicazione dei ‘Fundamentals’ menzionati sopra” vi fosse parimenti “accertata”. Così, dalla dichiarazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1996 emerge che l’applicazione dei “fundamentals” che implicano, in particolare, il rispetto
dei quattro mercati nazionali dei produttori comunitari da parte delle ricorrenti giapponesi è uno dei soggetti discussi durante
tali riunioni.
202 Occorre ricordare, a tale proposito, che la missione della [OSCURATO:PERSONA] è [quella di sanzionare le] infrazioni all’art. 81,
n. 1, CE e che gli accordi consistenti nel “ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento” sono espressamente menzionati
all’art. 81, n. 1, lett. c), CE, in quanto vietati ai sensi di tale disposizione. È sufficiente quindi che la [OSCURATO:PERSONA]
dimostri che un accordo tra imprese che possa incidere sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri abbia avuto come oggetto o effetto la
ripartizione tra di esse dei mercati comunitari di uno o più prodotti perché tale accordo costituisca un’infrazione.
203 Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni
poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione
e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. Anche se spetta necessariamente
alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che è stato concluso un accordo illecito di ripartizione dei mercati (...), sarebbe eccessivo
richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale doveva essere raggiunto tale scopo
(...). Infatti un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione se potesse appellarsi
alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza
dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale sono tuttavia sufficientemente dimostrati. (...)
(…)
205 Al riguardo, occorre considerare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti giapponesi, le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]
oltre ad essere affidabili hanno un valore probatorio particolarmente elevato poiché sono state rese a nome della [OSCURATO:PERSONA].
(...)
(…)
207 In ogni caso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato testimone diretto delle circostanze da egli esposte. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato,
(...), senza essere contraddetta al riguardo, che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di presidente della [OSCURATO:PERSONA] (...),
aveva partecipato egli stesso a riunioni del club Europa-Giappone».
51
Si deve necessariamente constatare che tale valutazione degli elementi probatori è compatibile con una giurisprudenza consolidata.
Infatti, come la Corte ha già osservato in altri casi, di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali
si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue
che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali
documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli
per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale
dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare,
in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 55-57).
52
Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda anche, nell’ambito della prima parte del motivo, sul principio della presunzione
d’innocenza nonché sul rischio di dichiarazioni false o imprecise da parte di imprese concorrenti accusate, è sufficiente
ricordare, come ha fatto il Tribunale nei punti 177-179 della sentenza impugnata, che se certamente la sussistenza di un dubbio
deve giocare in favore dell’impresa incriminata, nulla osta alla constatazione di un’infrazione quando quest’ultima risulta
dimostrata.
53
Infine, nulla nel fascicolo consente di supporre che il Tribunale, nell’analizzare e valutare gli elementi probatori, abbia
snaturato la portata di questi ultimi o commesso un’inesattezza materiale.
54
Da tutto ciò che precede risulta che, attenendosi ai criteri sopra menzionati in materia di onere e di produzione della prova
e giudicando che, nella fattispecie, tali criteri fossero soddisfatti, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
55
Pertanto la prima parte del motivo deve essere respinta.
b) Sulla seconda parte del motivo
56
La seconda parte del motivo si fonda sulla premessa che gli elementi probatori sono ambigui. Orbene, come già è stato ricordato
nell’ambito dell’esame della prima parte del motivo, non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione
da parte del Tribunale dell’efficacia probatoria dei documenti del fascicolo che gli sono sottoposti, fatto salvo il caso
di inosservanza delle norme in materia di onere e produzione della prova e di snaturamento di tali documenti, (v., anche,
sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punti 49 e 66, e 2 ottobre
2003, causa C‑182/99 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10761, punto 43). Ciò vale, nella fattispecie, per la valutazione
del Tribunale secondo cui gli elementi probatori non erano ambigui, ma, al contrario, precisi e concordanti per permettere
di fondare la convinzione che l’infrazione era stata commessa.
57
Pertanto, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione questa valutazione del Tribunale, tale argomento deve essere
dichiarato irricevibile.
58
Peraltro, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare che era
irrilevante la spiegazione alternativa, plausibile e compatibile con le regole di concorrenza, del comportamento dei produttori
giapponesi è sostanzialmente identico a quello che è stato respinto nell’ambito della prima parte del motivo, con il quale
si contestava al Tribunale di aver constatato che, se l’esistenza dell’accordo è stata stabilita, l’eventuale assenza di interesse
commerciale dei produttori giapponesi a commettere l’infrazione imputata è irrilevante.
59
Alla luce di quanto precede, la seconda parte del motivo deve essere respinta.
c) Sulla terza parte del motivo
60
Con questa parte del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, in primo luogo, dell’ambiguità
delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, delle contraddizioni tra tali dichiarazioni e altri elementi probatori,
in particolare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
61
Si deve necessariamente constatare che, nelle sue dichiarazioni 17 settembre 1996, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che i mercati
nazionali delle partecipanti all’accordo «beneficiavano di una protezione», ad eccezione del mercato offshore del [OSCURATO:PERSONA]
che era «semiprotetto». I prodotti interessati da tale accordo, secondo lui, erano i tubi OCTG standard e i linepipe «project».
Quanto alla durata dell’accordo l’interessato ha dichiarato che «queste riunioni hanno avuto inizio dopo il collasso del mercato
del 1977» e che esse «erano terminate da poco più di un anno». In riferimento alle modalità pratiche dell’accordo, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha precisato che «in linea di principio, si avevano riunioni due volte l’anno (...). In esse venivano trattati grandi avvenimenti
che incidevano sul mercato dei prodotti petroliferi (...). Vi si constatava globalmente il notevole scarto tra le capacità
mondiali di tubi e la domanda, nonché l’applicazione dei “fundamentals” menzionati in precedenza».
62
Interrogato il 18 dicembre 1997, in occasione di una nuova ispezione presso la [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che:
«– I produttori interessati del club Europa-Giappone rispettavano, negli appalti internazionali, una chiave di ripartizione approssimativa
per i soli prodotti standard.
– In tale contesto venivano stabiliti listini indicativi dei prezzi che fungevano da base per le offerte presentate nell’ambito
di tali appalti (...).
– Tali listini venivano aggiornati di tanto in tanto (“NL”: [OSCURATO:PERSONA]) e consentivano ai singoli produttori di stabilire il prezzo
da offrire per ottenere l’appalto (“WP”: [OSCURATO:PERSONA]) (...).
– Erano considerati domestici i mercati francese, tedesco e italiano. [OSCURATO:PERSONA] aveva uno status particolare (v. mia dichiarazione
del 17.09.96)».
63
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha dichiarato quanto segue:
«– A mia conoscenza si tratta di un accordo (i “fundamentals”) su tubi OCTG e linepipe “project” il cui oggetto essenziale era
la protezione dei rispettivi mercati nazionali. Ciò significava che, in tale settore, i produttori giapponesi non dovevano
penetrare nel mercato europeo e viceversa i produttori europei non dovevano (...) effettuare forniture in Giappone.
– Oltre a tali intese riguardanti direttamente i rispettivi mercati nazionali, esistevano apparentemente anche altri accordi
complementari riguardanti altri paesi. (...)
– Per gli altri mercati che erano oggetto di gare d’appalto mondiali, erano stati convenuti determinati quantitativi, che dovevano
essere forniti rispettivamente dai produttori giapponesi e europei, che, all’epoca, erano stati designati con l’espressione
“chiave di ripartizione” (“sharing key”). Lo scopo era manifestamente quello di mantenere i rispettivi quantitativi da fornire
al livello storicamente raggiunto. (...)».
64
Quanto alla prima censura sollevata nell’ambito di questa parte del motivo, relativa all’ambiguità delle dichiarazioni del
sig. [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che il Tribunale ha considerato tali dichiarazioni come un elemento probatorio preciso.
Esso ha constatato, in particolare, nel punto 193 della sentenza impugnata, che il «termine “échanges” usato nella dichiarazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1996 (…) indica che vi sono stati contatti tra i produttori giapponesi ed europei di tubi d’acciaio»
e, al punto 201 della sentenza impugnata, che «dalla dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1996 emerge che l’applicazione
dei “fundamentals” che implicano, in particolare, il rispetto dei quattro mercati nazionali dei produttori comunitari da parte
delle ricorrenti giapponesi è uno dei soggetti discussi durante [le riunioni del club Europa-Giappone]».
65
Alla luce della giurisprudenza ricordata nei punti 38, 39 e 56 della presente sentenza, questa valutazione che il Tribunale
ha fatto delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], salvo restando il caso di inosservanza delle disposizioni in materia di onere
e produzione della prova, di snaturamento delle dette dichiarazioni o di inesattezza materiale, non può essere rimessa in
discussione dinanzi alla Corte. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato alcun argomento atto a dimostrare che le conclusioni
ricordate supra, che il Tribunale ha tratto dalle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], siano viziate da un’inesattezza materiale,
da uno snaturamento di tali dichiarazioni o da un errore di diritto.
66
Risulta, peraltro, dall’esame della prima parte del motivo che il Tribunale non ha neppure violato le norme in materia di
onere e di produzione della prova nel valutare i documenti del fascicolo.
67
Ne consegue che la prima censura, vertente sull’ambiguità delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.
68
Quanto alla seconda censura mossa nell’ambito della terza parte del motivo, si deve necessariamente constatare che il Tribunale
ha tenuto conto, nel valutare gli elementi probatori, dell’esistenza di una certa discordanza tra le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]
e altri elementi probatori. Il Tribunale ha, infatti, constatato, nel punto 302 della sentenza impugnata, che «[è] vero che
la circostanza secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’esistenza di una parte intra-europea dei “fundamentals” in conformità
ad un obbligo di reciproca protezione dei mercati nazionali tra i produttori europei indebolisce la sua dichiarazione, in
una certa misura, in quanto elemento probatorio che consente di corroborare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]».
69
Il Tribunale ha successivamente esaminato se, nonostante tale discordanza, le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] fossero corroborate
in maniera sufficientemente precisa dalle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
70
Ai fini di tale esame, il Tribunale ha precisato, a proposito delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], che:
«219 (…) secondo la giurisprudenza del Tribunale la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui
esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza
di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (...). Occorre così concludere
che, nonostante la loro affidabilità, le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] devono essere corroborate da altri elementi di prova
per dimostrare l’esistenza dell’infrazione sanzionata all’art. 1 della decisione impugnata.
220 Occorre tuttavia considerare che il grado di corroborazione richiesto nella fattispecie, sia in termini di precisione che
in termini d’intensità, a causa dell’affidabilità delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], è minore di quanto lo sarebbe se queste
non fossero particolarmente credibili. Occorre in tal modo considerare che, se dovesse essere affermato che un complesso di
indizi concordanti consentiva di corroborare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati
richiamato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e menzionato all’art. 1 della decisione [controversa], le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero
bastare di per sé, in tal caso, ad attestare altri aspetti della decisione [controversa] ai sensi della regola derivante dalla
sentenza [Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.] (punto 1838), (...). Inoltre, purché un documento non contrasti manifestamente
con le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sull’esistenza o il contenuto essenziale dell’accordo di ripartizione dei mercati, è
sufficiente che esso attesti elementi significativi dell’accordo da esso descritto per avere un certo valore a titolo di elemento
di corroborazione nell’ambito del complesso delle prove dedotte a carico (...)».
71
È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha analizzato le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo a quest’ultimo
documento il Tribunale ha constatato, nel punto 302 della sentenza impugnata, che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in modo univoco
l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati tra i produttori europei e giapponesi per i tubi OCTG e linepipe “project”
(...). In tal modo, la sua dichiarazione corrobora quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda tale aspetto dell’infrazione
e, pertanto, per quanto riguarda il fatto che le ricorrenti giapponesi sono state parti di un accordo di ripartizione dei
mercati ai termini del quale esse accettavano di non immettere in commercio i tubi OCTG standard e i linepipe “project” sui
mercati comunitari. (...). Infine, il valore probatorio della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è, nella fattispecie, rafforzato
ancora dal fatto che essa corrobora anche quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza di una chiave di ripartizione
relativa all’attribuzione di gare d’appalto internazionali su mercati di paesi terzi (...)».
72
In esito a tale esame comparativo dei principali elementi probatori, e in applicazione dei criteri in materia di onere e produzione
della prova esaminati nell’ambito della prima parte del motivo, il Tribunale ha concluso quanto segue:
«332 Dalla maggior parte degli elementi che costituiscono tale complesso di indizi non emerge chiaramente quali fossero i tubi
in acciaio senza saldatura interessati da tale ripartizione, ma ne risulta univocamente che, tra i prodotti interessati, figuravano
i tubi OCTG standard. Infatti, i riferimenti specifici a tali prodotti (...) nel documento [OSCURATO:PERSONA] e nella risposta della
[OSCURATO:PERSONA], nonché quelli ai tubi OCTG in generale, senza altra precisazione, in altri documenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA]
corroborano in modo adeguato e chiaro le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che i “fundamentals” riguarderebbero
tali prodotti.
333 Per quanto riguarda i linepipe “project”, un unico elemento di prova, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
conforta in modo univoco l’affermazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’accordo illecito riguardava anche i linepipe “project”.
Tuttavia, dato il carattere particolarmente probatorio di tale risposta, (...), occorre considerare che essa è sufficiente
a corroborare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], già molto affidabili di per sé (...) per quanto riguarda tali prodotti.
334 In ogni caso è già stato affermato che, sebbene il complesso di indizi concordanti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] consenta di
dimostrare l’esistenza e taluni aspetti specifici dell’accordo di ripartizione dei mercati richiamato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e constatato
all’art. 1 della decisione [controversa], le dichiarazioni di quest’ultimo potrebbero bastare di per sé, in tal caso, ad attestare
altri aspetti della decisione [controversa] (...). Orbene, è già stato constatato, supra ai punti 330 e 332, che il complesso
di indizi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente per corroborare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sotto diversi aspetti,
e in particolare per quanto riguarda i tubi OCTG standard.
335 Ciò premesso, occorre considerare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha detto chiaramente la verità nelle sue dichiarazioni e, pertanto,
che tali dichiarazioni bastano, in quanto elementi di prova a dimostrare che l’accordo di ripartizione dei mercati nazionali
dei membri del club Europa-Giappone si riferiva non solo ai tubi OCTG standard come attestato da diversi altri elementi probatori,
ma anche ai linepipe “project”. Infatti, non vi è alcuna ragione per ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva una conoscenza
diretta dei fatti, abbia effettuato dichiarazioni inesatte per quanto riguarda i linepipe, laddove altri elementi probatori
corroborano le sue affermazioni riguardo all’esistenza di un accordo e la sua applicazione ai tubi OCTG standard».
73
Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta da tali brani della sentenza impugnata che il Tribunale ha esercitato
un controllo giurisdizionale completo circa la veridicità dei fatti constatati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha inoltre ponderato
gli elementi discordanti e concordanti esistenti tra le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] e quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso
a giusto titolo che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] corroborassero quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza dell’infrazione
di cui all’art. 1 della decisione controversa.
74
Non può inoltre essere addebitato al Tribunale il fatto di aver richiesto un livello troppo basso di corroborazione. A tal
proposito è sufficiente constatare che l’iter logico seguito dal Tribunale non deroga in alcun modo ai criteri applicabili
in materia di onere e di produzione della prova, come sono definiti nei punti 42-48 e 51 della presente sentenza.
75
Anche la seconda censura, sollevata nell’ambito della terza parte del motivo, è pertanto infondata.
76
La terza parte del motivo deve quindi essere disattesa.
d) Sulla quarta parte del motivo
77
Per quanto riguarda la quarta parte del motivo, occorre ricordare anzitutto che la questione se la motivazione di una sentenza
del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata
nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2587, punto 53, e 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 25).
Tale parte del motivo è quindi ricevibile.
78
Pertanto, al fine di rispondere agli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se il giudizio del Tribunale,
secondo il quale le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] corroborano quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito all’infrazione riguardante
i pipeline «project», si fondi su una motivazione sufficiente e coerente.
79
Come il Tribunale ha constatato nel punto 290 della sentenza impugnata, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]
che i «fundamentals» riguardavano i tubi OCTG e i pipeline «project». Risulta da tale constatazione del Tribunale, nonché
dal testo stesso delle dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citate nei punti 61‑63 della presente sentenza, che tali dichiarazioni
concordano quanto all’ambito di applicazione materiale dell’infrazione. La circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia confermato
che la sua impresa aveva partecipato ad un accordo di ripartizione dei mercati riguardante anche i linepipe «project» poteva
costituire un motivo sufficiente perché il Tribunale considerasse la risposta dell’interessato, nella parte in cui si riferiva
a tali tubi, come una conferma delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 1996, in base alle quali l’accordo riguardava
i tubi OCTG, nonché i linepipe «project».
80
Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata non può essere qualificata come contraddittoria o inadeguata.
81
Inoltre, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] imputa al Tribunale, nell’ambito della quarta parte del motivo, di aver applicato
erroneamente le disposizioni in materia di produzione della prova, è sufficiente constatare che il suo argomento ripropone
sostanzialmente quello formulato nell’ambito delle altre parti, tutte infondate, del suo motivo.
82
La quarta parte del motivo non può quindi essere accolta.
83
Il motivo va pertanto integralmente respinto.
84
Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
B –
Sul primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su errori di diritto quanto alla partecipazione dei produttori giapponesi
all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione
1. Argomenti delle parti
85
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto concludendo che i produttori giapponesi avevano partecipato
all’infrazione di cui all’art. 1 della decisione controversa, sia per quanto attiene ai tubi OCTG standard che per i pipeline
«project».
86
In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa propri gli argomenti esposti nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte e aggiunge a questi
ultimi argomenti specifici riferentisi ai pipeline «project».
87
Il Tribunale avrebbe snaturato le prove fornite dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Esso avrebbe, inoltre, effettuato una qualificazione giuridica
erronea di tali elementi, motivato in modo contraddittorio e insufficiente l’uso delle dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
e operato un’inversione dell’onere della prova.
88
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha attribuito
loro un valore probatorio errato nel constatare che tali dichiarazioni confermavano inequivocabilmente l’esistenza di un
accordo di ripartizione dei mercati con riferimento ai linepipe «project». Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di riferire fatti che erano avvenuti prima che egli diventasse direttore della [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, dai termini stessi impiegati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe che quest’ultimo nutriva dubbi sulle informazioni che gli
erano state fornite.
89
Un altro errore commesso dal Tribunale consisterebbe nella qualificazione delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] come elemento
probatorio affidabile, che consente di corroborare le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 17 settembre 1996, nonostante il
Tribunale avesse ammesso che la negazione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dell’aspetto intraeuropeo dei «fundamentals» era erronea.
Avendo constatato che le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano viziate da un rilevante errore quanto al loro contenuto, il Tribunale
avrebbe dovuto astenersi dall’utilizzare taluni altri elementi di tali dichiarazioni per suffragare quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].
90
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia violato le disposizioni in materia di produzione della prova giudicando,
al punto 336 della sentenza impugnata, che «pur supponendo che le ricorrenti giapponesi abbiano potuto far sorgere un dubbio
quanto ai prodotti specifici coperti dall’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, circostanza non dimostrata,
occorre rilevare che se dalla stessa, considerata complessivamente, emerge che l’infrazione constatata ha riguardato un tipo
particolare di prodotti e menziona gli elementi di prova a sostegno di una tale conclusione, il fatto che tale decisione non
contenga un’enunciazione precisa ed esaustiva di tutti i tipi di prodotti coperti dall’infrazione non può essere, di per sé,
sufficiente a giustificare il suo annullamento (v., per analogia, nel contesto di un motivo relativo ad un difetto di motivazione,
sentenza [14 maggio 1998, causa T‑310/94,] Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], (...) [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1043], punto 214). (...)». Seguendo
tale iter logico a sostegno della sua tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva comprovato l’infrazione riguardante i pipeline
«project», il Tribunale avrebbe operato un’inversione dell’onere della prova.
91
Quanto alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento seguito dal Tribunale nei punti 219 e 220
della sentenza impugnata, citati al punto 70 della presente sentenza, nella parte in cui da esso conseguirebbe che era possibile
concludere, in base alle sole dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], che i comportamenti addebitati alle imprese giapponesi riguardavano
anche i linepipe «project». La posizione adottata dal Tribunale nel punto 220 della sentenza impugnata riguardo all’affidabilità
delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, in ogni caso, contestabile, in quanto il Tribunale ha espressamente constatato,
nei punti 281-284 e 349 della stessa sentenza, che tali dichiarazioni erano viziate da errori e imprecisioni. Posto che il
Tribunale constatava che le comunicazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] non erano affidabili in alcuni punti, non era giustificato seguire
un approccio diverso con riguardo ad un altro punto, a proposito del quale potevano del pari sussistere seri dubbi.
92
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo l’esistenza di un’infrazione all’art. 81,
n. 1, CE con riferimento ai pipeline «project» quando, in base agli elementi probatori disponibili, non era in grado di indicare
la data iniziale e la data finale di tale infrazione.
93
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non può ampliare la portata del suo ricorso dinanzi alla Corte facendo
propri gli argomenti presentati nelle memorie della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi irricevibile nei
limiti in cui riguarda i tubi OCTG standard e in cui fa valere argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riferentisi ai pipeline «project».
94
[OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano tutt’al più che sarebbe stata plausibile una
diversa valutazione degli elementi probatori. Ciò tuttavia non sarebbe sufficiente a fondare il ricorso contro la sentenza,
giacché la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a confutare i tre motivi principali della sentenza impugnata, secondo i quali le dichiarazioni
del sig. [OSCURATO:PERSONA] costituiscono di per sé una prova sufficiente, la mancanza di altre prove specifiche riguardanti i pipeline
«project» nulla toglie alla constatazione di un’infrazione e le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono state corroborate dalle
dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].
95
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato talune constatazioni del Tribunale che sono di per sé sufficienti
a confermare l’infrazione. Il ricorso sarebbe pertanto inconferente. Esso sarebbe inoltre irricevibile, in quanto sostanzialmente
gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertono unicamente sulla valutazione dei fatti. In particolare, le critiche della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti
la constatazione dell’affidabilità delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] non metterebbero in luce alcun errore di diritto.
96
In ogni caso, il Tribunale non avrebbe snaturato le prove né operato un’inversione dell’onere della prova.
97
[OSCURATO:PERSONA] osserva, infine, che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe fondata su
una motivazione contraddittoria e insufficiente è suffragata solo da un rinvio generale ai paragrafi precedenti del ricorso
e per tale motivo deve essere respinta.
2. Giudizio della Corte
98
Va anzitutto constatato che non è necessario pronunciarsi sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] potesse fare propri gli argomenti
presentati nelle memorie della [OSCURATO:PERSONA]. Come è stato già dichiarato supra, infatti, l’argomentazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, infondata.
99
Per quanto riguarda l’argomento prospettato nelle memorie della [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che esso mira essenzialmente
a rimettere in discussione il valore probatorio riconosciuto dal Tribunale alle dichiarazioni dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
mediante argomenti diretti a dimostrare che tali dichiarazioni non sono affidabili e in ogni caso meno credibili di quanto
le abbia valutate il Tribunale.
100
Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 88-92 delle sue conclusioni e come risulta dalla giurisprudenza citata
al punto 56 della presente sentenza, tali argomenti sono ricevibili solo nei limiti in cui essi non costituiscono un mezzo
dissimulato per ottenere un riesame dei fatti da parte della Corte.
101
Quanto al valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale
il Tribunale avrebbe dovuto qualificare diversamente l’efficacia probatoria delle dette dichiarazioni a motivo della mancata
cognizione diretta dell’infrazione addebitata, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], può essere esaminato dalla Corte.
102
Nel punto 297 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che «quando, come nella fattispecie per quanto riguarda
la [OSCURATO:PERSONA], una persona che non abbia una conoscenza diretta delle circostanze rilevanti effettua una dichiarazione, in
quanto rappresentante di una società, riconoscendo un’infrazione in capo alla stessa e ad altre imprese, la stessa si basa
necessariamente su informazioni fornite dalla sua società e, in particolare, da impiegati della stessa aventi una conoscenza
diretta dei comportamenti in questione. (...) le dichiarazioni contrastanti con gli interessi propri dell’autore devono, in
linea di principio, essere considerate probatorie e occorre quindi attribuire un peso considerevole alla dichiarazione del
sig. [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie».
103
Risulta da tale punto che il Tribunale ha effettivamente tenuto conto, nella sua valutazione dell’efficacia probatoria delle
dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], del fatto che quest’ultimo non avesse cognizione diretta dell’infrazione considerata. Inoltre,
il ragionamento seguito dal Tribunale in tale punto non è viziato da alcuna violazione delle norme in materia di onere e produzione
della prova. Come ha osservato l’avvocato generale nel paragrafo 119 delle sue conclusioni, una dichiarazione resa in quanto
rappresentante di una società e con la quale si riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa da quest’ultima comporta rischi
giuridici ed economici considerevoli, il che rende estremamente improbabile che essa sia fatta senza che il suo autore abbia
potuto disporre di informazioni fornite dai dipendenti della società in questione che, da parte loro, hanno avuto cognizione
diretta dei fatti addebitati. Pertanto l’assenza di cognizione diretta dei fatti da parte del rappresentante stesso della
società non incide sull’efficacia probatoria che il Tribunale ha potuto attribuire a siffatta dichiarazione.
104
Quanto agli altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA] attinenti ad errori di diritto nella valutazione delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]
e ad incoerenze nell’uso di tali dichiarazioni e di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA], va necessariamente constatato che essi corrispondono
sostanzialmente agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] dichiarati infondati per i motivi esposti ai punti 68-73, 79 e 80 della
presente sentenza. Per tali ragioni gli argomenti, sostanzialmente identici, della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti.
105
Neppure nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] imputa al Tribunale di aver operato un’inversione dell’onere della prova nel dichiarare,
al punto 336 della sentenza impugnata, che «pur supponendo che le ricorrenti giapponesi abbiano potuto far sorgere un dubbio
quanto ai prodotti specifici coperti dall’accordo sanzionato all’art. 1 della decisione impugnata, circostanza non dimostrata,
occorre rilevare che se dalla stessa, considerata complessivamente, emerge che l’infrazione constatata ha riguardato un tipo
particolare di prodotti e menziona gli elementi di prova a sostegno di una tale conclusione, il fatto che tale decisione non
contenga un’enunciazione precisa ed esaustiva di tutti i tipi di prodotti coperti dall’infrazione non può essere, di per sé,
sufficiente a giustificare il suo annullamento», il suo argomento può essere accolto.
106
Come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 130-132 delle sue conclusioni, dall’inizio del detto punto 336 della sentenza
impugnata, formulato nei termini seguenti: «(...) pur supponendo che (...), circostanza non dimostrata, (...)», risulta chiaramente
che si tratta di un motivo ad abundantiam della sentenza impugnata che è autonomo rispetto alle conclusioni cui è pervenuto
il Tribunale nei punti 332-335, citati al punto 72 della presente sentenza. Orbene secondo giurisprudenza costante, la Corte
respinge in modo puro e semplice le censure mosse in merito ad una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale,
poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P,
SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 47; sentenza 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4775, punto 23).
107
Per quanto riguarda poi l’efficacia probatoria delle dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare, come è stato
già constatato in sede di esame della terza parte del motivo della [OSCURATO:PERSONA], che l’iter logico seguito dal Tribunale nei
punti 219 e 220 della sentenza impugnata, che viene contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], non è viziato da alcun errore di diritto. In
ogni caso, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 104 delle sue conclusioni, dopo aver qualificato come affidabili
le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale poteva anche considerare che le medesime fossero sufficienti per dimostrare
l’esistenza della violazione, nei limiti in cui erano corroborate da altri elementi di prova e che, in tale ipotesi, le dette
dichiarazioni erano sufficienti per ritenere provata la sussistenza di un’infrazione in merito a un determinato prodotto rientrante
nella categoria dei prodotti considerati.
108
Infine, la circostanza che, al punto 349 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia constatato che le dichiarazioni del
sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono sufficientemente precise per quanto riguarda la data di cessazione dell’infrazione non incide affatto
sull’affidabilità di tali dichiarazioni quanto al loro contenuto, affidabilità accertata nella sentenza impugnata e corroborata
da altri elementi di prova.
109
Non potendo essere accolta nessuna delle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo deve essere respinto.
C –
Sul secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale
1. Argomenti delle parti
110
[OSCURATO:PERSONA] critica la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, che è stata di quattro anni e tre mesi. Essa ricorda
che due anni sono trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e la decisione di dare inizio alla trattazione
orale e quasi sedici mesi tra la fine della trattazione orale e la pronuncia della sentenza. Sono trascorsi inoltre due anni
tra la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta alla concessione di misure di organizzazione del procedimento e la richiesta che
il Tribunale ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] affinchè depositasse un fascicolo consolidato.
111
La durata del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe pertanto incompatibile con l’art. 6, n. 1, della CEDU.
112
La durata della trattazione del ricorso da parte del Tribunale, inoltre, sarebbe stata sostanzialmente più lunga di quella
giudicata eccessiva dalla Corte nella citata sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, raffrontata alla durata media dei
procedimenti avviati dinanzi al Tribunale in categorie di cause simili, la trattazione della presente causa avrebbe avuto
una durata sproporzionata.
113
[OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver subito danni economici a causa della durata del procedimento e considera appropriato un indennizzo
di almeno EUR 1 012 332.
114
A parere della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle circostanze della causa, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non
è stata eccessiva.
2. Giudizio della Corte
115
Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo
equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della CEDU, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile
nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge ammende a un’impresa per violazione
della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 20 e 21, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 179, e 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 154).
116
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare,
alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento
del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 155).
117
La Corte ha precisato a questo proposito che l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere
ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri
quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità della causa
può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo (sentenze [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 188, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 156).
118
Nella fattispecie, il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto inizio con il deposito, il 1° aprile 2000, dell’atto introduttivo
della [OSCURATO:PERSONA] con cui si proponeva ricorso di annullamento della decisione controversa e si è concluso l’8 luglio 2004, data
di pronuncia della sentenza impugnata. Tale procedimento è durato quindi circa quattro anni e tre mesi.
119
Tale durata appare a prima vista considerevole. Nondimeno, come ha rilevato l’avvocato generale nei paragrafi 151 e 159 delle
sue conclusioni, quasi tutti i fatti posti a fondamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati nel procedimento
di primo grado ed hanno dovuto essere verificati. Il valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti disponibili ha
dovuto essere valutato. Inoltre le diverse misure adottate dal Tribunale a partire dal giugno 2002 per l’organizzazione dei
procedimenti presupponevano una previa analisi dei fascicoli o quantomeno di alcune parti di questi ultimi.
120
Va ancora ricordato che sette imprese hanno proposto ricorso di annullamento contro la stessa decisione, in tre lingue processuali.
La sentenza impugnata è stata pronunciata il medesimo giorno in cui sono state pronunciate le altre tre sentenze che hanno
deciso i ricorsi proposti contro la decisione controversa.
121
Dalle considerazioni che precedono risulta che la durata del procedimento che si è concluso con la sentenza impugnata si spiega
proprio in ragione del numero di imprese che hanno partecipato all’intesa addebitata e che hanno proposto ricorso contro la
decisione controversa, circostanza che ha richiesto un esame parallelo dei diversi ricorsi; in ragione dell’approfondita istruttoria
del fascicolo condotta dal Tribunale e in ragione dei vincoli linguistici imposti dalle norme procedurali di quest’ultimo.
122
Ne consegue che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata in considerazione della complessità della causa.
123
Il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è pertanto infondato.
124
Dal momento che nessuno dei motivi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto, il suo ricorso va respinto.
125
Da tutti gli elementi che precedono risulta che i ricorsi devono essere respinti.
V –
Sulle spese
126
A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e queste ultime sono risultate soccombenti, la [OSCURATO:PERSONA]
va condannata alle spese nella causa C‑403/04 P e la [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑405/04 P.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese nella causa C‑403/04 P e la [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle
spese nella causa C‑405/04 P.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.