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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17427/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10853- 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio del primo, [OSCURATO:PERSONA] n. 71; 4,t controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- e nei confronti di MA.DE.VE.SE. di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 159/2019 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 25/01/2019 e notificata in data 30/01/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.159/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, resa pubblica il 25/01/2019 e notificata in data 30/01/2019; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dall'[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] & C., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., e da MA.DE.VE.SE. di [OSCURATO:PERSONA], rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una porzione di fabbricato d'epoca, infruttuosamente esperito, da parte del CTU nominato nel procedimento di ATP ante causam, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 696 bis cod.proc.civ., conveniva, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (detratta la somma di euro 1.400,00 corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e trattenuta a titolo di acconto) che imputava agli interventi edilizi e strutturali eseguiti sulla restante porzione di fabbricato dai convenuti, proprietari pro indiviso, ciascuno per il 50%; i convenuti chiedevano ed ottenevano di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'impresa Ma.De.Ve.Se di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale, con sentenza n. 846/2017, rigettava la domanda nei confronti dei convenuti, accertava la responsabilità dei terzi chiamati, li condannava al pagamento, a favore dell'attrice, di euro 9.500,00, al netto di rivalutazione ed interessi, e regolava le spese di lite; in particolare, ai fini che qui interessano, il Tribunale, premesso che il fabbricato era complessivamente vulnerabile per le modalità di costruzione, per gli interventi di ristrutturazione non consoni cui era stato sottoposto, per gli eventi naturali subiti nel corso degli anni, compreso un terremoto, sulla scorta della CTU esperita, riteneva che esso presentasse gravi ed innumerevoli lesioni già prima del 2000, mai adeguatamente ripristinate con interventi di consolidamento strutturale, e che i lavori di ristrutturazione per cui è causa avessero solo contribuito alla riapertura di crepe pregresse, che la responsabilità fosse a carico delle imprese che avevano eseguito i lavori, ma non dei committenti; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] che aveva formulato dieci motivi di impugnazione, rigettava l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell'appello, modificava la sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di lite e di CTU e regolava le spese del giudizio di secondo grado; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministro non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con un unico motivo, articolato in una pluralità di censure, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. e dell'art. 111 Cost.; va preliminarmente osservato che il ricorso è stato redatto senza ascrivere le singole censure ad uno dei vizi cassatori tassativamente previsti dall'art. 360, comma 1, cod.proc.civ.; il che lo espone alla declaratoria di inammissibilità, per violazione dell'art. 366 comma 1, n. 4 cod.proc.civ., come, peraltro, eccepito dai controricorrenti, i quali lamentano che l'omessa indicazione dei tassativi motivi previsti dall'art. 360 cod.proc.civ., in riferimento ad ogni impugnazione effettuata, unitamente alla rappresentazione delle norme di diritto asseritamente violate e/o delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non avrebbero permesso loro di argomentare e resistere al ricorso (pp. 13 ss. del controricorso); la tecnica adoperata per redigere il ricorso - replicata nella memoria che dovrebbe illustrarlo - non consente a questa Corte di fare applicazione del principio secondo cui - cfr. Cass. 16/11/2000 , n. 14865 - «l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione ed all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata»; ciò, in particolare, perché la ricorrente ha dichiaratamente scelto di procedere all'analisi sistematica ed alla contestazione della sentenza d'appello, riproponendo i motivi di appello, trasponendoli in motivi di ricorso per cassazione (così a p. 11 del ricorso); all'enunciazione dei motivi di gravame, accompagnata dalla individuazione delle pagine della sentenza di appello contenenti le relative statuizioni di rigetto, seguono, volta per volta - non è contenuta neppure una precisa indicazione numerica dei motivi di ricorso, la grafica utilizzata permette solo di individuare cinque punti che iniziano con la frase in carattere grassetto «La Corte d'Appello a pag. » che verosimilmente sono stati pensati come \-:) , altrettanti motivi di ricorso - un lapidario e generico giudizio di condanna della statuizione della Corte territoriale, sprovvisto di adeguata illustrazione ed argomentazione e/o irrispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., e una sollecitazione rivolta a questa Corte di riformare la sentenza impugnata; a p. 18, la premessa che precede il P.Q.M., termina con la seguente affermazione: «Sussiste nella fattispecie processuale e sostanziale di disamina l'indubbia violazione da parte della Corte d'Appello territoriale dell'art. 112 cod.proc.civ., dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., e infine dell'art. 111 della Costituzione, atteso che il Giudice deve rispettare le regole del processo (del rito) ee deve nondimeno porre quali fondamentali premesse logiche della sua decisione finale, le norme di diritto sostanziali applicabili: osservare il "giusto processo"»; 2) deve dichiararsi, dunque, l'inammissibilità di ricorso, non essendo possibile che, con una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, si enucleino e perimetrino le critiche mosse alla sentenza impugnata; trova applicazione il principio secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative fornnalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie giuridiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; per converso, deve giudicarsi inammissibile la critica generica della sentenza impugnata non collegabile specificamente ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (ex multis cfr. Cass., Sez.

Un., 08/11/2021, n. 32415); 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10853- 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio del primo, [OSCURATO:PERSONA] n. 71; 4,t controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- e nei confronti di MA.DE.VE.SE. di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 159/2019 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 25/01/2019 e notificata in data 30/01/2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.159/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, resa pubblica il 25/01/2019 e notificata in data 30/01/2019; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dall'[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] & C., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., e da MA.DE.VE.SE. di [OSCURATO:PERSONA], rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una porzione di fabbricato d'epoca, infruttuosamente esperito, da parte del CTU nominato nel procedimento di ATP ante causam, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 696 bis cod.proc.civ., conveniva, dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (detratta la somma di euro 1.400,00 corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e trattenuta a titolo di acconto) che imputava agli interventi edilizi e strutturali eseguiti sulla restante porzione di fabbricato dai convenuti, proprietari pro indiviso, ciascuno per il 50%; i convenuti chiedevano ed ottenevano di integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'impresa Ma.De.Ve.Se di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale, con sentenza n. 846/2017, rigettava la domanda nei confronti dei convenuti, accertava la responsabilità dei terzi chiamati, li condannava al pagamento, a favore dell'attrice, di euro 9.500,00, al netto di rivalutazione ed interessi, e regolava le spese di lite; in particolare, ai fini che qui interessano, il Tribunale, premesso che il fabbricato era complessivamente vulnerabile per le modalità di costruzione, per gli interventi di ristrutturazione non consoni cui era stato sottoposto, per gli eventi naturali subiti nel corso degli anni, compreso un terremoto, sulla scorta della CTU esperita, riteneva che esso presentasse gravi ed innumerevoli lesioni già prima del 2000, mai adeguatamente ripristinate con interventi di consolidamento strutturale, e che i lavori di ristrutturazione per cui è causa avessero solo contribuito alla riapertura di crepe pregresse, che la responsabilità fosse a carico delle imprese che avevano eseguito i lavori, ma non dei committenti; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] che aveva formulato dieci motivi di impugnazione, rigettava l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell'appello, modificava la sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di lite e di CTU e regolava le spese del giudizio di secondo grado; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministro non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) con un unico motivo, articolato in una pluralità di censure, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. e dell'art. 111 Cost.; va preliminarmente osservato che il ricorso è stato redatto senza ascrivere le singole censure ad uno dei vizi cassatori tassativamente previsti dall'art. 360, comma 1, cod.proc.civ.; il che lo espone alla declaratoria di inammissibilità, per violazione dell'art. 366 comma 1, n. 4 cod.proc.civ., come, peraltro, eccepito dai controricorrenti, i quali lamentano che l'omessa indicazione dei tassativi motivi previsti dall'art. 360 cod.proc.civ., in riferimento ad ogni impugnazione effettuata, unitamente alla rappresentazione delle norme di diritto asseritamente violate e/o delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non avrebbero permesso loro di argomentare e resistere al ricorso (pp. 13 ss. del controricorso); la tecnica adoperata per redigere il ricorso - replicata nella memoria che dovrebbe illustrarlo - non consente a questa Corte di fare applicazione del principio secondo cui - cfr. Cass. 16/11/2000 , n. 14865 - «l'esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all'azione ed all'eccezione, può essere operata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata»; ciò, in particolare, perché la ricorrente ha dichiaratamente scelto di procedere all'analisi sistematica ed alla contestazione della sentenza d'appello, riproponendo i motivi di appello, trasponendoli in motivi di ricorso per cassazione (così a p. 11 del ricorso); all'enunciazione dei motivi di gravame, accompagnata dalla individuazione delle pagine della sentenza di appello contenenti le relative statuizioni di rigetto, seguono, volta per volta - non è contenuta neppure una precisa indicazione numerica dei motivi di ricorso, la grafica utilizzata permette solo di individuare cinque punti che iniziano con la frase in carattere grassetto «La Corte d'Appello a pag. » che verosimilmente sono stati pensati come \-:) , altrettanti motivi di ricorso - un lapidario e generico giudizio di condanna della statuizione della Corte territoriale, sprovvisto di adeguata illustrazione ed argomentazione e/o irrispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., e una sollecitazione rivolta a questa Corte di riformare la sentenza impugnata; a p. 18, la premessa che precede il P.Q.M., termina con la seguente affermazione: «Sussiste nella fattispecie processuale e sostanziale di disamina l'indubbia violazione da parte della Corte d'Appello territoriale dell'art. 112 cod.proc.civ., dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ., dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., e infine dell'art. 111 della Costituzione, atteso che il Giudice deve rispettare le regole del processo (del rito) ee deve nondimeno porre quali fondamentali premesse logiche della sua decisione finale, le norme di diritto sostanziali applicabili: osservare il "giusto processo"»; 2) deve dichiararsi, dunque, l'inammissibilità di ricorso, non essendo possibile che, con una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, si enucleino e perimetrino le critiche mosse alla sentenza impugnata; trova applicazione il principio secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative fornnalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie giuridiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; per converso, deve giudicarsi inammissibile la critica generica della sentenza impugnata non collegabile specificamente ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (ex multis cfr. Cass., Sez. Un., 08/11/2021, n. 32415); 3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile d
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