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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 14373/2024

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seguente ORDINANZA 40z-4- 9 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione collegiale del 26 ottobre 2023, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 453 n.3-4 c.p. e di cui agli artt. 81 cpv.,453 co. 1 nn. 3-4 c.p.. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la condotta accertata, in base alle - genericamente evocate - risultanze processuali, avrebbe potuto essere ricondotta all'alveo dell'art. 455 cod. pen., piuttosto che al paradigma dell'art. 453 cod. pen..

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 motivo è attinto dal vizio di aspecificità.

E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619).

Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata - e in assenza di specifiche ed efficaci allegazioni difensive - emerge che l'imputato "ha ammesso gli addebiti in sede di dichiarazioni spontanee affermando di aver acquistato le banconote contraffatte perché in condizioni economiche precarie" e che "corretta appare la qualificazione giuridica operata dalle parti". 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 40z-4- 9 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione collegiale del 26 ottobre 2023, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 453 n.3-4 c.p. e di cui agli artt. 81 cpv.,453 co. 1 nn. 3-4 c.p.. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la condotta accertata, in base alle - genericamente evocate - risultanze processuali, avrebbe potuto essere ricondotta all'alveo dell'art. 455 cod. pen., piuttosto che al paradigma dell'art. 453 cod. pen.. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 motivo è attinto dal vizio di aspecificità. E' invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata - e in assenza di specifiche ed efficaci allegazioni difensive - emerge che l'imputato "ha ammesso gli addebiti in sede di dichiarazioni spontanee affermando di aver acquistato le banconote contraffatte perché in condizioni economiche precarie" e che "corretta appare la qualificazione giuridica operata dalle parti". 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris