CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., commesso a Roma il 3 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, integrata dalle memorie difensive depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo di incendio caratterizzato da diffusività, che non consentiva di configurare la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .1g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso