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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32763/2026

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to a BRA il 24/09/1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47 comma 3 0.P.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 47 0.P., 666 cod. proc. pen., nonchè alla [OSCURATO:PERSONA] 2008/947 Gai e al principio di equivalenza delle misure alternative; che il secondo motivo di ricorso contesta violazione di legge e travisamento del contenuto della misura estera; che il terzo motivo lamenta vizio di motivazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza in sede di rinvio valuta la non concedibilità della misura dell'affidamento in prova perché il complessivo e reitèrato comportamento del condannato - conducendo auto di grossa cilindrata in stato 'di »ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonostante il ritiro della patente di guida - come anche la violazione del regime della espiazione della pena nella forma alternativa dei lavori di pubblica utilità - che il condannatoha omesso di svolgere - integra una ragione preclusiva rispetto all'affidamento in prova ai servizi sociali.

Con tale non manifestamente illogica motivazione il Tribunale evidenzia anche la natura non dirimente della eseguibilità della misura in Francia, risultando per altro suscettibile di trasgressione anche la misura eseguita in Francia.

I motivi di ricorso sono pertanto generici, in quanto si confrontano solo con il tema della eseguibilità o meno della misura alternativa in Francia, non anche in modo specifico con le ragioni dirimenti e preliminari per le quali tale misura non possa essere in assoluto, né in Italia né in Francia, eseguita, stante l'inadeguatezza della stessa a prevenire il pericolo di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BRA il 24/09/1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47 comma 3 0.P.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 47 0.P., 666 cod. proc. pen., nonchè alla [OSCURATO:PERSONA] 2008/947 Gai e al principio di equivalenza delle misure alternative; che il secondo motivo di ricorso contesta violazione di legge e travisamento del contenuto della misura estera; che il terzo motivo lamenta vizio di motivazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza in sede di rinvio valuta la non concedibilità della misura dell'affidamento in prova perché il complessivo e reitèrato comportamento del condannato - conducendo auto di grossa cilindrata in stato 'di »ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonostante il ritiro della patente di guida - come anche la violazione del regime della espiazione della pena nella forma alternativa dei lavori di pubblica utilità - che il condannatoha omesso di svolgere - integra una ragione preclusiva rispetto all'affidamento in prova ai servizi sociali. Con tale non manifestamente illogica motivazione il Tribunale evidenzia anche la natura non dirimente della eseguibilità della misura in Francia, risultando per altro suscettibile di trasgressione anche la misura eseguita in Francia. I motivi di ricorso sono pertanto generici, in quanto si confrontano solo con il tema della eseguibilità o meno della misura alternativa in Francia, non anche in modo specifico con le ragioni dirimenti e preliminari per le quali tale misura non possa essere in assoluto, né in Italia né in Francia, eseguita, stante l'inadeguatezza della stessa a prevenire il pericolo di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
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