CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-b/s, cod. pen., denunciando violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 61:3, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, anche alla luce delle censure proposte il ricorso è inammissibile,, in quanto, in caso di giudizio definito con concordato sulla pena, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e delía somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAlaORIO Dott.ssa 2