Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 1987

Cassazione n. 15314/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO Con sentenza in data 01/07/2021, il Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione relativa all'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. 23/06/2017, n. 103, tanto più che il giudicante giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. richiamando, tra l'altro, i verbali di arresto e di sequestro, nonché le dichiarazioni ammissive dell'imputato: si tratta di motivazione, che, anche sulla base della costante giurisprudenza di legittimità anteriore alla novella (Sez.

U., 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U., 27 settembre 1995, Serafino; Sez.

U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente 1ngelo Capu tp Ma 1( (Q(kiv CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE L [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1987 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO Con sentenza in data 01/07/2021, il Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione relativa all'insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, tanto più che il giudicante giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. richiamando, tra l'altro, i verbali di arresto e di sequestro, nonché le dichiarazioni ammissive dell'imputato: si tratta di motivazione, che, anche sulla base della costante giurisprudenza di legittimità anteriore alla novella (Sez. U., 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente 1ngelo Capu tp Ma 1( (Q(kiv CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE L [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 15314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris