CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 00738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roINTERN.[OSCURATO:PERSONA]. GENOVA MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA].NETERR.[OSCURATO:PERSONA].NE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-resistente-avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n. 8997/2024 depositata il21/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026Ritenuto che:D.G. cittadino egiziano impugnavaavanti il Tribunale di Genova il provvedimento di diniego dellaprotezione internazionale della C.T. di Torino, sez di Genova.Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.Osservava infatti che non era in contestazione che, al momentodella notifica dell’atto impugnato, il ricorrente fosse domiciliatopresso il CAS l’Ancora in Savona via Canaiella 2, come riportato inindirizzo nell’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica, e che l’attonon era stato consegnato per temporanea assenza del destinatario”.Ricordava che trattandosi di procedimento di impugnazione il ricorsodeve essere promosso entro un termine fissato per legge di naturaperentoria, termine che inizia a decorrere dal perfezionamento delleprocedure di notifica della decisione della Commissione disciplinatedall’art.11/comma 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquiesd.lgs.25/08, in modo molto diverso a seconda della collocazioneabitativa dell’interessato, destinatario dell’atto.In particolare, solo in casi –di richiedente non accolto in centri ostrutture, a norma del comma 3-bis cit., le notificazioni dovevanoessere effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato dalrichiedente (ai sensi dell’art.11/comma 2 d.lgs 25/08 e dell’art5/comma 1 d.lgs 142/15) dalla [OSCURATO:PERSONA] a mezzodel servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82mentre negli altri casi come è quello in esame - di richiedenteaccolto in un centro, invece, a norma del comma 3 cit..Osservava che la documentazione allegata dalla Commissioneconsentiva di rilevare la nullità della notifica, viziata perché l’atto eraOscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026stato notificato ad un richiedente accolto in un centro facendo usodel servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82,anziché -come prescritto- mediante posta elettronica certificataall'indirizzo del responsabile del centro che – a norma del comma 3-sexies, in qualità di pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge nellosvolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3 - neavrebbe dovuto curare la consegna al destinatario facendonesottoscrivere la ricevuta e quindi avrebbe dovuto dare immediatacomunicazione alla CT della avvenuta notificazione mediantemessaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'oradella notificazione medesima.Precisava che in base alla richiamata normativa la notificazione siintendeva eseguita nel momento in cui il messaggio di postaelettronica certificata di cui al periodo precedente divenivadisponibile nella casella di posta elettronica certificata dellaCommissione territoriale.Ciò posto, a prescindere dal vizio di notifica, il Tribunale riteneva chel’atto era stato comunque portato a conoscenza effettiva delricorrente il 19 luglio 2024, tramite il suo difensore munito diapposita procura, oltreché di domiciliazione.Osservava infatti che la pec della segreteria della CT, con l’allegatacopia della decisione, per quanto formalmente non conforme allanormativa di riferimento (essendo stata inviata al difensoredomiciliatario del richiedente) aveva raggiunto il suo scopo avendoportato a conoscenza del procuratore, munito di idonea procurarilasciata dal richiedente, il contenuto del provvedimento unitamenteai termini per impugnarlo.Oscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026Rilevava che anche nel procedimento di protezione internazionaletrovavano applicazione i principi generali di conservazione dell’attosottolineando che in via generale l'efficacia sanante di un attoinvalido (nella specie, di natura processuale trattandosi di notifica) èun principio immanente dell'ordinamento, in quanto strettamenteconnesso al principio di conservazione di ogni atto giuridico ed èispirato ad una visione, ormai positivizzata a livello costituzionale(art.111/comma 1 Cost.).Avverso tale decreto D.G. ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non haresistito il Ministero degli Interni.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 11 comma 3, comma 3 ter D.Lgs. 25/08 in relazione almotivo di cui all'art. 360, I co., n. 3, cod. proc. civ., per avere ilTribunale ritenuto sanato il vizio di notifica eseguita a mezzo postaex L. 890/82 dall’avvenuta comunicazione al difensore.Si sostiene che anche in considerazione della materia caratterizzatada forti peculiarità, la conoscenza o conoscibilità dell’atto è vincolataal rispetto del procedimento di notifica previsto dall’art. 11 commi 3e seguenti D.Lgs. 25/08.Il motivo è fondato.Il ricorso all'esame pone la questione relativa alla tempestività delricorso ex decreto-legge n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017 (per irichiedenti asilo che sono in un centro di accoglienza o trattenutipresso le strutture di cui al D.Lgs. n. 142/2015), dove si prevede:Oscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026che per il richiedente accolto in un centro, a norma del comma 3, “Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per ilriconoscimento della protezione internazionale sono validamenteeffettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto… La notificazione avviene in forma di documento informaticosottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immaginedel documento cartaceo, mediante posta elettronica certificataall'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale necura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta.Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o dellastruttura dà immediata comunicazione alla Commissione territorialemediante messaggio di posta elettronica certificata contenente ladata e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti diricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centroo della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissioneterritoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione siintende eseguita nel momento in cui il messaggio di postaelettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibilenella casella di posta elettronica certificata della Commissioneterritoriale”.Modalità queste che non sono state pacificamente rispettate nelcaso di specie.La notifica infatti è stata eseguita facendo uso del servizio postalesecondo le disposizioni della legge n.890/82, modalità questaprevista unicamente nell’ipotesi del richiedente non accolto in centrio strutture, per il quale è stabilito a norma del comma 3-bis cit., chele notificazioni sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicatoOscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026dal richiedente (ai sensi dell’art.11/comma 2 d.lgs 25/08 e dell’art5/comma 1 d.lgs 142/15) dalla [OSCURATO:PERSONA] a mezzodel servizio postale secondo le disposizioni della legge n.890/82.La ratio delle norme dettate in materia di notificazione in generale èquella di garantire ai soggetti interessati la conoscenza effettiva o laconoscibilità legale di atti che li riguardano, specie quando su talirimedio giurisdizionale.Orbene nel caso di specie la notifica è avvenuta in modo irritualesenza il rispetto delle forme più rigorose e garantiste previste dalladisciplina speciale contenuta nel D.Lgs. 25/08 proprio nell’ottica ditutelare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del richiedente laprotezione internazionale.Le modalità prescritte non possono essere sostituite da formeritenute dal giudice equivalenti. Nella specie, la notifica non si ècompiuta con le forme prescritte, che esigevano, trattandosi dirichiedente accolto in un centro, che la notifica fosse effettuatapresso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto, medianteposta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro odella struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario,facendone sottoscrivere ricevuta).E’ stata ritenuta equipollente una forma di notifica diversa, chefuoriesce dal modello legale, consistente nella notifica a mezzo postaal difensore munito di procura speciale.Sennonché, il giudice a quo, per considerare raggiunto lo scopo dellanotificazione avvenuta attraverso modalità diverse da quelleprescritte dalla legge, avrebbe dovuto verificare che l’impugnazioneOscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026del diniego di protezione internazionale si fosse compiuta nei terminidi legge.L’art. 156 cod. proc. civ. stabilisce, al terzo comma, che la nullitàpuò essere pronunciata - anche al di là dell’espressa comminatoriadi legge "quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili peril raggiungimento dello scopo", prevedendo, con formula perentoriae di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, sel’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo diconseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che ilsingolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo.Conseguimento dello scopo che nella specie però non può dirsiraggiunto attraverso la notifica al difensore che ha propostotardivamente il ricorso giurisdizionale.La modalità alternativa della notifica operata nel caso in esame nonha sanato ex tunc l’irregolarità iniziale in assenza di unaimpugnazione tempestiva da parte dell’interessato.La sanatoria della nullità della notifica di un attodell’amministrazione in tema di protezione internazionale non puòavvenire in danno del richiedente asilo, dicendosi raggiunto lo scopoderivare la inammissibilità della impugnazione così proposta.L’impugnazione fuori termine è la spia che l’interessato non haavuto tempestiva conoscenza dell’atto che gli è stato notificato informe diverse da quelle prescritte dalla legge. Soltantola tempestiva proposizione del ricorso del richiedente la protezioneOscuramento disposto Numero registro generale 4201/2025Numero sezionale 3547/2025Numero di raccolta generale 738/2026Data pubblicazione 13/01/2026internazionale produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità dellarelativa notificazione.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto ela decisione va cassata e rinviata al Tribunale di Genova, in diversacomposizione anche per le spese di questa fase. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alTribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese diquesta fase. In caso di diffusione del presente provvedimento siomettano le generalità e gli altri elementi identificativi a normadell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 e, a seguito diriconvocazione, il 9.1.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])