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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 1985

Cassazione n. 42028/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1985 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r letteile conclusioni del PG Le)16-1 1A1122M111:2:233 ( (g_rec tAJ \--t CR k/'n 2." /14-1, f/2-42-S--t [OSCURATO:PERSONA] .

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che il 4/12/2020 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Savona nei suoi confronti in data 15/7/2019.

2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha evidenziato che il Cervelli aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza in Napoli, e che a tale indirizzo era stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio: l'ufficiale notificatore, infatti, non rinvenendo nessuno sul posto, aveva lasciato il rituale avviso nella cassetta postale, procedendo all'inoltro di raccomandata che non era stata ritirata, bensì restituita per "compiuta giacenza".

Rilevando che all'imputato non spettava alcuna ulteriore notifica, la Corte di Appello ha ricordato anche che, in virtù del nuovo testo dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. introdotto dalla legge del 28/4/2014 n. 67, all'imputato assente non è dovuta alcuna notifica dell'estratto della sentenza.

3. A sostegno del ricorso per rescissione del giudicato, con unico motivo di impugnazione, il Cervelli ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e la violazione degli artt. 161 e 170 cod. proc. pen. per non essersi confrontata la Corte territoriale con la deduzione difensiva secondo cui l'imputato, successivamente alla dichiarazione di domicilio presso la sua residenza in via Trinchese n. 1, a Napoli, aveva definitivamente abbandonato questa, sicché si verteva in un caso di definitivo allontanamento, e non già di mera temporanea assenza dal domicilio predetto, versando il destinatario dell'atto in una condizione di "irreperibilità" quale quella di cui all'art. 170 comma 3 cod. proc. pen., che imponeva il ricorso ai modi ordinari di notificazione di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., avendo egli lasciato il proprio domicilio fina dal 2018, come risultato anche da verbale di vane ricerche dei carabinieri in data 30/1/2018, in occasione di notificazione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta del 26/4/2021 ha chiesto la revoca della sentenza di condanna, con restituzione degli atti al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è infondato.

Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6), deve ritenersi determinante nel processo in absentia, sia nel caso di legittima I dichiarazione di assenza dell."imputato, ex art. 425-bis cod,. proc. pen., sia nel caso di rescissione del giudicato, la valutazione della colpevole o incolpevole conoscenza del procedimento o del processo da parte dell'imputato.

In particolare, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, deve rilevarsi che l'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.) richiede che il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo", e le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis cod. proc. pen. (all'epoca della pronuncia art. 625-ter) e l'art. 420 bis cit., osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione del giudicato le coordinate per ricostruire il significato della predetta formula (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv 259990, in motivazione, richiamata anche da Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101).

Si è anche rilevato che, sebbene la legge indichi una serie di eventi che generano la presunzione assoluta di conoscenza del procedimento, specificamente individuati nella elezione di domicilio, nella nomina di un difensore di fiducia, ovvero nell'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero nel ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (art. 420-bis comma 2, cod. proc. pen.), è tuttavia lasciata al giudice ampia discrezionalità nella rilevazione di eventuali ulteriori eventi dai quali "risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento" (art. 420-bis comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.).

La verifica dello stato di conoscenza incolpevole, pertanto, non può essere limitata alla fase "processuale", con esclusione dell'effetto ostativo alla restituzione degli eventi che generano la conoscenza della fase investigativa: la lettera dell'art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen. fa infatti esplicito riferimento al "procedimento" ed esclude che si possa limitare la rilevazione di eventi che generano la "conoscenza" solo a quelli successivi all'avvio della fase processuale (Sez. 2, n. 25996 del 23/05/20018, Geusa, Rv. 272987) Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 27697), tale interpretazione è confortata anche dalla "ratio decidendi" che si trae dalle decisioni della Corte EDU che, nel rilevare la strutturale carenza di garanzie di quello che era il processo contumaciale rispetto al livello di tutela richiesto dalla convenzione, ha rilevato la necessità di conoscere l'esistenza del "procedimento anche nella sua fase iniziale, non operando alcuna distinzione tra difetto di conoscenza della fase investigativa e difetto di conoscenza della fase processuale ([OSCURATO:PERSONA] v.

Italia, 01/06/2006).

A tal proposito, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", questa Corte di Cassazione ha efficacemente evidenziato che "l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, che ha anche rilevato che l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto che dall'esame del fascicolo processuale emerge che il 15/11/2016 il Cervelli "dichiarò domicilio presso la propria residenza in Napoli, via S. Trinchese n. 10 piano 2", e che presso tale domicilio veniva successivamente eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio in conformità al disposto dell'art. 157 comma 3 cod. proc. pen.: il notificatore non rinveniva nessuno, sicché provvedeva a lasciare avviso nella cassetta postale ed all'inoltro di raccomandata, che non veniva ritirata, ma successivamente restituita per compiuta giacenza.

6. A sostegno del ricorso, la difesa del Cervelli deduce che all'atto del decreto di citazione il Cervelli aveva lasciato il domicilio dichiarato, come da verbale di vane ricerche redatto dai carabinieri in data 30/01/2018, in occasione della notificazione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, poi eseguita solo il 31/05/2018 presso la stazione dei carabinieri.

Tale circostanza, però, non è sufficiente a dimostrare rincolpevole mancata conoscenza del processo" da parte del ricorrente.

E' pacifico, infatti, come detto, che il Cervelli era a conoscenza del procedimento essendo stato identificato ed invitato a dichiarare domicilio per le notificazioni, ed è altrettanto indiscutibile che, al momento della dichiarazione di domicilio, erano state fatte presenti al Cervelli le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro qualora il domicilio dichiarato o eletto non fosse stato idoneo e le modalità con le quali avrebbe dovuto operare in caso di mutamento dello stesso: tuttavia, il Cervelli non ha dato alcuna comunicazione della variazione di domicilio, sicché non può riconoscersi il carattere "incolpevole" della dedotta mancata conoscenza del processo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di rescissione del giudicato, condivisa dal Collegio, deve infatti escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 cit.).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, dopo aver eletto domicilio, si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, NI Inguang, Rv. 281101).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1985 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r letteile conclusioni del PG Le)16-1 1A1122M111:2:233 ( (g_rec tAJ \--t CR k/'n 2." /14-1, f/2-42-S--t [OSCURATO:PERSONA] . 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova che il 4/12/2020 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Savona nei suoi confronti in data 15/7/2019. 2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha evidenziato che il Cervelli aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza in Napoli, e che a tale indirizzo era stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio: l'ufficiale notificatore, infatti, non rinvenendo nessuno sul posto, aveva lasciato il rituale avviso nella cassetta postale, procedendo all'inoltro di raccomandata che non era stata ritirata, bensì restituita per "compiuta giacenza". Rilevando che all'imputato non spettava alcuna ulteriore notifica, la Corte di Appello ha ricordato anche che, in virtù del nuovo testo dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen. introdotto dalla legge del 28/4/2014 n. 67, all'imputato assente non è dovuta alcuna notifica dell'estratto della sentenza. 3. A sostegno del ricorso per rescissione del giudicato, con unico motivo di impugnazione, il Cervelli ha dedotto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e la violazione degli artt. 161 e 170 cod. proc. pen. per non essersi confrontata la Corte territoriale con la deduzione difensiva secondo cui l'imputato, successivamente alla dichiarazione di domicilio presso la sua residenza in via Trinchese n. 1, a Napoli, aveva definitivamente abbandonato questa, sicché si verteva in un caso di definitivo allontanamento, e non già di mera temporanea assenza dal domicilio predetto, versando il destinatario dell'atto in una condizione di "irreperibilità" quale quella di cui all'art. 170 comma 3 cod. proc. pen., che imponeva il ricorso ai modi ordinari di notificazione di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., avendo egli lasciato il proprio domicilio fina dal 2018, come risultato anche da verbale di vane ricerche dei carabinieri in data 30/1/2018, in occasione di notificazione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. 4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta del 26/4/2021 ha chiesto la revoca della sentenza di condanna, con restituzione degli atti al primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6), deve ritenersi determinante nel processo in absentia, sia nel caso di legittima I dichiarazione di assenza dell."imputato, ex art. 425-bis cod,. proc. pen., sia nel caso di rescissione del giudicato, la valutazione della colpevole o incolpevole conoscenza del procedimento o del processo da parte dell'imputato. In particolare, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, deve rilevarsi che l'art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.) richiede che il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo", e le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis cod. proc. pen. (all'epoca della pronuncia art. 625-ter) e l'art. 420 bis cit., osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione del giudicato le coordinate per ricostruire il significato della predetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv 259990, in motivazione, richiamata anche da Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101). Si è anche rilevato che, sebbene la legge indichi una serie di eventi che generano la presunzione assoluta di conoscenza del procedimento, specificamente individuati nella elezione di domicilio, nella nomina di un difensore di fiducia, ovvero nell'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero nel ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (art. 420-bis comma 2, cod. proc. pen.), è tuttavia lasciata al giudice ampia discrezionalità nella rilevazione di eventuali ulteriori eventi dai quali "risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento" (art. 420-bis comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.). La verifica dello stato di conoscenza incolpevole, pertanto, non può essere limitata alla fase "processuale", con esclusione dell'effetto ostativo alla restituzione degli eventi che generano la conoscenza della fase investigativa: la lettera dell'art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen. fa infatti esplicito riferimento al "procedimento" ed esclude che si possa limitare la rilevazione di eventi che generano la "conoscenza" solo a quelli successivi all'avvio della fase processuale (Sez. 2, n. 25996 del 23/05/20018, Geusa, Rv. 272987) Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 27697), tale interpretazione è confortata anche dalla "ratio decidendi" che si trae dalle decisioni della Corte EDU che, nel rilevare la strutturale carenza di garanzie di quello che era il processo contumaciale rispetto al livello di tutela richiesto dalla convenzione, ha rilevato la necessità di conoscere l'esistenza del "procedimento anche nella sua fase iniziale, non operando alcuna distinzione tra difetto di conoscenza della fase investigativa e difetto di conoscenza della fase processuale ([OSCURATO:PERSONA] v. Italia, 01/06/2006). A tal proposito, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo", questa Corte di Cassazione ha efficacemente evidenziato che "l'art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, che ha anche rilevato che l'onere probatorio imposto al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d'ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l'oggettiva fondatezza). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto che dall'esame del fascicolo processuale emerge che il 15/11/2016 il Cervelli "dichiarò domicilio presso la propria residenza in Napoli, via S. Trinchese n. 10 piano 2", e che presso tale domicilio veniva successivamente eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio in conformità al disposto dell'art. 157 comma 3 cod. proc. pen.: il notificatore non rinveniva nessuno, sicché provvedeva a lasciare avviso nella cassetta postale ed all'inoltro di raccomandata, che non veniva ritirata, ma successivamente restituita per compiuta giacenza. 6. A sostegno del ricorso, la difesa del Cervelli deduce che all'atto del decreto di citazione il Cervelli aveva lasciato il domicilio dichiarato, come da verbale di vane ricerche redatto dai carabinieri in data 30/01/2018, in occasione della notificazione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, poi eseguita solo il 31/05/2018 presso la stazione dei carabinieri. Tale circostanza, però, non è sufficiente a dimostrare rincolpevole mancata conoscenza del processo" da parte del ricorrente. E' pacifico, infatti, come detto, che il Cervelli era a conoscenza del procedimento essendo stato identificato ed invitato a dichiarare domicilio per le notificazioni, ed è altrettanto indiscutibile che, al momento della dichiarazione di domicilio, erano state fatte presenti al Cervelli le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro qualora il domicilio dichiarato o eletto non fosse stato idoneo e le modalità con le quali avrebbe dovuto operare in caso di mutamento dello stesso: tuttavia, il Cervelli non ha dato alcuna comunicazione della variazione di domicilio, sicché non può riconoscersi il carattere "incolpevole" della dedotta mancata conoscenza del processo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di rescissione del giudicato, condivisa dal Collegio, deve infatti escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 cit.). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, dopo aver eletto domicilio, si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, NI Inguang, Rv. 281101). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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