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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12444/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI0533M28 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perchè l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente, con il primo motivo, ha allegato la errata qualificazione giuridica in relazione alla mancata configurazione dell'art. 73 comma 5 in via del tutto generica, e comunque non risultante ictu oculi.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen. è inammissibile perché la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. avuto riguardo all'assenza di giustificazione di un lecito possesso a fronte di plurime contestazioni di detenzione a fini di spaccio/cessione di droga.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA], tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI0533M28 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perchè l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente, con il primo motivo, ha allegato la errata qualificazione giuridica in relazione alla mancata configurazione dell'art. 73 comma 5 in via del tutto generica, e comunque non risultante ictu oculi. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 cod.pen. è inammissibile perché la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. avuto riguardo all'assenza di giustificazione di un lecito possesso a fronte di plurime contestazioni di detenzione a fini di spaccio/cessione di droga. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA], tensore Il
Sentenza Cassazione n. 12444/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris