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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 1975

Cassazione n. 49545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato BITONTO il 02/09/1976 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano con ricorso per saltum l'ordinanza in data 15/03/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha disposto l'applicazione -nei loro confronti- della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentativo di rapina aggravata anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod.pen..

Deducono:

1.1. "Violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) c.p.p.: inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e difetto di motivazione in relazione alla gravità indiziaria anche con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.".

I ricorrenti sostengono che «l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Brescia è viziata dalla violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 lett. c) difettando, L.] dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza prescritte, a pena di nullità, dalla norma anzidetta».

Precisano che il reato contestato nella forma tentava imponeva al giudice della cautela «una maggiore profondità valutativa, perché possa dirsi rispettato il dettato imposto dalla norma ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett.c).».

Aggiungono, quindi, che «l'obbligo di rilevazione e di motivazione è stato disatteso, poiché, non si coglie affatto quale contributo avrebbero prestato (o dovuto prestare) gli odierni ricorrenti, in una logica (non di avvenuta, ma) di prossima consumazione di una condotta illecita, in totale assenza di un pregresso coinvolgimento nelle fasi preparatorie ed operative del colpo e assoluta carenza di riferimenti ad accordi antecedenti con i soggetti facenti parte del gruppo di assalto (Morra e altri)".

1.2. In relazione al profilo espositivo, i ricorrenti evidenziano che la motivazione circa la gravità indiziaria, nei loro confronti, è «limitata anche graficamente, ai primi 12 righi di pagina 399 del provvedimento cautelare (...), al 4° paragrafo di pagina 401 (...) e al 5° paragrafo di pagina 403 (...)».

Sostengono, dunque, che dalla motivazione «non è dato cogliere quale sarebbe l'elemento di congiunzione tra il rintraccio degli odierni ricorrenti nell'appartamento di via Goldoni n. 20, ed il rinvenimento, in quello stesso appartamento nel quale precedentemente avevano trovato alloggio gli altri tre soggetti, di materiale sospetto».

Viene, dunque, illustrato il contenuto della motivazione al fine di evidenziarne le lacune, la contraddittorietà e la natura assertiva, là dove il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice veniva sconfessato dalla presenza di «elementi che deprimono il livello di gravità indiziaria», quali la distanza tra i luoghi ispezionati e tra tali luoghi e il caveau oggetto del colpo; la mancanza di riferimenti alla pregressa conoscenza tra i ricorrenti e il gruppo operativo, l'assenza di preordinati accordi tra i gruppi di soggetti susseguitisi nell'appartamento di via Goldoni, la circostanza che il materiale rinvenuto nell'appartamento di via Goldoni fosse stato lì depositato e non fosse nella disponibilità degli odierni ricorrenti.

Osservano, dunque, che «il ragionamento corretto è quello secondo cui, anche ove voglia ritenersi che il materiale ritrovato abbia un valore indiziario, detto valore dovrà ritenersi al più sospetto ma non affatto grave, posto che gli oggetti non avevano un aspetto o un assetto "attivo" e funzionale, strumentalmente pronto alla rapina di prossima consumazione».

Si precisa che [OSCURATO:PERSONA] non compare mai alle pagine 402 e 403 del provvedimento impugnato.

1.3. I ricorrenti sostengono, altresì che -avendo riguardo ai medesimi elementi già indicati- la motivazione è «gravemente lacunosa (...) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia, contestata nella duplice dimensione, agevolativa e di metodo».

1.4. In relazione al profilo dell'autonoma valutazione, osservano che il provvedimento del G.i.p. è sovrapponibile al verbale di fermo ed è priva di qualsivoglia ulteriore considerazione attinente alle posizioni degli indagati, così che il giudice ha omesso di occuparsi delle specifiche posizioni dei ricorrenti, limitandosi a ricalcare l'atto di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti hanno proposto ricorso diretto avverso l'ordinanza del G.i.p. applicativa della misura cautelare.

Tanto impone di premettere che «il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizio della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari», (Sez. 4 - , Sentenza n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252643 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14441 del 13/03/2003, Raggi, Rv. 223807 - 01).

1.2. Così individuato il perimetro di giudizio siccome delimitato dall'art. 311, comma 2, cod.proc.pen., va rilevato come i ricorsi siano inammissibili perché manifestamente infondati e perché propongono questioni non consentite.

1.2.1. Il profilo della manifesta infondatezza attiene -anzitutto- alla denuncia di omessa motivazione, che emerge al solo rilevare come siano gli stessi ricorrenti ad annotare le pagine dell'ordinanza impugnata contenenti le motivazioni spese dal G.i.p. per ritenere i gravi indizi di colpevolezza, così che l'unico motivo scrutinabile in questa sede è palesemente sconfessato dal provvedimento impugnato, ove sono illustrate le ragioni per cui si sono appuntati i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3 ADn&,..). n.....„ Del tutto sconfessata appare -peraltro- la lamentata "reticenza" della motivazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare come il suo coinvolgimento sia stato esplicitamente tratto dal fatto che si trovasse (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Cotugno) nell'appartamento sito alla via Goldoni n. 20 di [OSCURATO:PERSONA], per come spiegato dalle pagine 399 e ss. dell'ordinanza impugnata, così risultando ininfluente la sua mancata citazione alle pagine 402 e

403. La manifesta infondatezza va rimarcata anche con riguardo alla denuncia di omessa specificazione della posizione cautelare dei singoli indagati, ove si rilevi che il G.i.p. ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari con una struttura argomentativa che affianca alla valutazione generale circa la gravità dei fatti - certamente riconducibile a tutti gli indagati- l'analisi del profilo personalistico di ciascuno di essi, evidenziando i precedenti penali Cta riportati (e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA]) ovvero, per gli incensurati (come [OSCURATO:PERSONA]) osservando che la loro pericolosità discendeva dal loro inserimento in un contesto criminoso organizzato che li rendeva «del tutto indifferenti al monito derivante dalla minaccia di sanzioni penali».

1.2.2. La manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione fa emergere come i ricorsi -in realtà- sviluppino argomenti che non sono riconducibili al vizio di violazione di legge, ma nell'alveo del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non denunciabili con un'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 611, comma 2, cod.proc.pen..

I motivi di ricorso, invero, colpiscono il momento valutativo del provvedimento impugnato, visto che con essi si sostiene che il rinvenimento dei due indagati presso l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente a supportare il giudizio di gravità indiziaria -anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen- così come espresso dal G.i.p.

Il vizio lamentato riguarda, dunque, l'insufficienza ovvero l'incompletezza della motivazione, ossia difetti -eventualmente- rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti a quel giudice, ma non con il ricorso immediato per cassazione, ove possono essere esaminati soltanto vizi attinenti alla violazione di legge.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato BITONTO il 02/09/1976 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano con ricorso per saltum l'ordinanza in data 15/03/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha disposto l'applicazione -nei loro confronti- della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentativo di rapina aggravata anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod.pen.. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lettera b) ed e) c.p.p.: inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e difetto di motivazione in relazione alla gravità indiziaria anche con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.". I ricorrenti sostengono che «l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. di Brescia è viziata dalla violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2 lett. c) difettando, L.] dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza prescritte, a pena di nullità, dalla norma anzidetta». Precisano che il reato contestato nella forma tentava imponeva al giudice della cautela «una maggiore profondità valutativa, perché possa dirsi rispettato il dettato imposto dalla norma ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett.c).». Aggiungono, quindi, che «l'obbligo di rilevazione e di motivazione è stato disatteso, poiché, non si coglie affatto quale contributo avrebbero prestato (o dovuto prestare) gli odierni ricorrenti, in una logica (non di avvenuta, ma) di prossima consumazione di una condotta illecita, in totale assenza di un pregresso coinvolgimento nelle fasi preparatorie ed operative del colpo e assoluta carenza di riferimenti ad accordi antecedenti con i soggetti facenti parte del gruppo di assalto (Morra e altri)". 1.2. In relazione al profilo espositivo, i ricorrenti evidenziano che la motivazione circa la gravità indiziaria, nei loro confronti, è «limitata anche graficamente, ai primi 12 righi di pagina 399 del provvedimento cautelare (...), al 4° paragrafo di pagina 401 (...) e al 5° paragrafo di pagina 403 (...)». Sostengono, dunque, che dalla motivazione «non è dato cogliere quale sarebbe l'elemento di congiunzione tra il rintraccio degli odierni ricorrenti nell'appartamento di via Goldoni n. 20, ed il rinvenimento, in quello stesso appartamento nel quale precedentemente avevano trovato alloggio gli altri tre soggetti, di materiale sospetto». Viene, dunque, illustrato il contenuto della motivazione al fine di evidenziarne le lacune, la contraddittorietà e la natura assertiva, là dove il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice veniva sconfessato dalla presenza di «elementi che deprimono il livello di gravità indiziaria», quali la distanza tra i luoghi ispezionati e tra tali luoghi e il caveau oggetto del colpo; la mancanza di riferimenti alla pregressa conoscenza tra i ricorrenti e il gruppo operativo, l'assenza di preordinati accordi tra i gruppi di soggetti susseguitisi nell'appartamento di via Goldoni, la circostanza che il materiale rinvenuto nell'appartamento di via Goldoni fosse stato lì depositato e non fosse nella disponibilità degli odierni ricorrenti. Osservano, dunque, che «il ragionamento corretto è quello secondo cui, anche ove voglia ritenersi che il materiale ritrovato abbia un valore indiziario, detto valore dovrà ritenersi al più sospetto ma non affatto grave, posto che gli oggetti non avevano un aspetto o un assetto "attivo" e funzionale, strumentalmente pronto alla rapina di prossima consumazione». Si precisa che [OSCURATO:PERSONA] non compare mai alle pagine 402 e 403 del provvedimento impugnato. 1.3. I ricorrenti sostengono, altresì che -avendo riguardo ai medesimi elementi già indicati- la motivazione è «gravemente lacunosa (...) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia, contestata nella duplice dimensione, agevolativa e di metodo». 1.4. In relazione al profilo dell'autonoma valutazione, osservano che il provvedimento del G.i.p. è sovrapponibile al verbale di fermo ed è priva di qualsivoglia ulteriore considerazione attinente alle posizioni degli indagati, così che il giudice ha omesso di occuparsi delle specifiche posizioni dei ricorrenti, limitandosi a ricalcare l'atto di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti hanno proposto ricorso diretto avverso l'ordinanza del G.i.p. applicativa della misura cautelare. Tanto impone di premettere che «il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizio della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari», (Sez. 4 - , Sentenza n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252643 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 41123 del 28/10/2008, Melechì, Rv. 241363 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 14441 del 13/03/2003, Raggi, Rv. 223807 - 01). 1.2. Così individuato il perimetro di giudizio siccome delimitato dall'art. 311, comma 2, cod.proc.pen., va rilevato come i ricorsi siano inammissibili perché manifestamente infondati e perché propongono questioni non consentite. 1.2.1. Il profilo della manifesta infondatezza attiene -anzitutto- alla denuncia di omessa motivazione, che emerge al solo rilevare come siano gli stessi ricorrenti ad annotare le pagine dell'ordinanza impugnata contenenti le motivazioni spese dal G.i.p. per ritenere i gravi indizi di colpevolezza, così che l'unico motivo scrutinabile in questa sede è palesemente sconfessato dal provvedimento impugnato, ove sono illustrate le ragioni per cui si sono appuntati i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3 ADn&,..). n.....„ Del tutto sconfessata appare -peraltro- la lamentata "reticenza" della motivazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare come il suo coinvolgimento sia stato esplicitamente tratto dal fatto che si trovasse (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Cotugno) nell'appartamento sito alla via Goldoni n. 20 di [OSCURATO:PERSONA], per come spiegato dalle pagine 399 e ss. dell'ordinanza impugnata, così risultando ininfluente la sua mancata citazione alle pagine 402 e 403. La manifesta infondatezza va rimarcata anche con riguardo alla denuncia di omessa specificazione della posizione cautelare dei singoli indagati, ove si rilevi che il G.i.p. ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari con una struttura argomentativa che affianca alla valutazione generale circa la gravità dei fatti - certamente riconducibile a tutti gli indagati- l'analisi del profilo personalistico di ciascuno di essi, evidenziando i precedenti penali Cta riportati (e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA]) ovvero, per gli incensurati (come [OSCURATO:PERSONA]) osservando che la loro pericolosità discendeva dal loro inserimento in un contesto criminoso organizzato che li rendeva «del tutto indifferenti al monito derivante dalla minaccia di sanzioni penali». 1.2.2. La manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione fa emergere come i ricorsi -in realtà- sviluppino argomenti che non sono riconducibili al vizio di violazione di legge, ma nell'alveo del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non denunciabili con un'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 611, comma 2, cod.proc.pen.. I motivi di ricorso, invero, colpiscono il momento valutativo del provvedimento impugnato, visto che con essi si sostiene che il rinvenimento dei due indagati presso l'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente a supportare il giudizio di gravità indiziaria -anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen- così come espresso dal G.i.p. Il vizio lamentato riguarda, dunque, l'insufficienza ovvero l'incompletezza della motivazione, ossia difetti -eventualmente- rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti a quel giudice, ma non con il ricorso immediato per cassazione, ove possono essere esaminati soltanto vizi attinenti alla violazione di legge. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Man
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