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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17094/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 47 cod. pen., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di rapina attribuito all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), la quale, con congrui argomenti logici e giuridici e, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, chiarendo come nel caso di specie non siano ravvisabili gli estremi dell'errore sul fatto, e dall'altro, sottolineando come l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti non impedisca di ravvisare gli estremi del coefficiente doloso in capo al soggetto agente (cfr. Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008, Filippini, Rv. 241555); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 47 cod. pen., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di rapina attribuito all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 della impugnata sentenza), la quale, con congrui argomenti logici e giuridici e, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], da un lato, chiarendo come nel caso di specie non siano ravvisabili gli estremi dell'errore sul fatto, e dall'altro, sottolineando come l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti non impedisca di ravvisare gli estremi del coefficiente doloso in capo al soggetto agente (cfr. Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008, Filippini, Rv. 241555); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 m
Sentenza Cassazione n. 17094/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris