CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43512/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento della sentenza impiugnata. 6-10488-2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello prodotto dall'imputato avverso la sentenza del medesimo tribunale, che in data 3 novembre 2016 dichiarava la responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti ai capi A e B della imputazione, ha confermato -sulle difformi conclusioni del P.G. e della difesa- la decisione impugnata, stimando recessive le argomentazioni difensive, tese a valorizzare l'immanenza di un dubbio più che ragionevole, addotte nel merito della accertata responsabilità rispetto al grave quadro indiziario già positivamente scrutinato dal giudice di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, che all'udienza del 30 gennaio 2018 aveva espressamente rinunziato alla prescrizione (già maturata il 14 febbraio 2017) ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen., deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente descritte, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1-2. Violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), che con argomenti fondati anche sul travisamento delle documentali evidenze istruttorie non è riuscita a superare il dubbio ragionevole in ordine alla identificazione dell'autore delle condotte di fraudolenta sottrazione consumate attraverso l'abusiva intromissione nel sistema informatico protetto dell'[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'argomentare della Corte sul coacervo indiziario non consente, ad avviso della difesa, di superare i dubbi avanzati in ordine alla certa identificazione del soggetto (impiegato o meno che fosse di quella Agenzia bancaria) che avrebbe operato, nel pomeriggio del 14 agosto del 2009 (tra le ore 15.47 e le ore 18.34), le articolate operazioni di attivazione e validazione delle carte elettroniche custodite nella cassaforte della Agenzia, di poi utilizzate nei due giorni successivi per prelevare contanti presso diversi sportelli bancomat, per un ammontare complessivo di circa 137.000,00 euro. La Corte, in particolare ha ritenuto compatibile la presenza già operativa dell'imputato presso l'Agenzia alle ore 15.47 del 14 agosto 2009 (orario di primo accesso al sistema informatico dell'Istituto), ancorché l'utenza a lui in uso avesse ricevuto una telefonata alle ore 15.06, allacciando la cella del Comune di Torre del Greco, distante alcune diecine di chilometri dalla sede dell'Agenzia, sita in via [OSCURATO:PERSONA] del quartiere Chiaia della città di Napoli. Nell'argomentare tale compatibilità cronologica, la Corte ha tuttavia travisato il dato relativo all'orario di primo accesso al sistema informatico dell'Istituto, giacché ha tenuto conto solo della testimonianza resa in udienza dalla funzionaria che aveva svolto l'indagine amministrativa interna, senza punto confrontarsi con i dati documentali dei files acquisiti, che indicano il primo accesso di quel pomeriggio, presso quell'Istituto, con quella password alle ore 15.22, orario certamente incompatibile con la presenza e ricezione della telefonata in Torre del Greco alla 15.06-07. Tutti gli altri elementi indiziari valutati convergenti dalla Corte (possesso delle chiavi, accessibilità alla password in uso ad altra collega per effettuare gli accessi incriminati, facoltà di accesso solitario in Agenzia, conoscenza della consistenza patrimoniale dei conti correnti cui erano state collegate le carte attivate) potevano, ad avviso della difesa, ribaltarsi, altrettanto logicamente, sugli altri 6-10488-2021 impiegati della Agenzia presenti nel corso della mattinata del 14 agosto. In particolare, la permanenza in Sorrento della collega D'Urso, la cui password era stata utilizzata per effettuare la fraudolenta operazione a contenuto patrimoniale, era rimasta accertata solo dal dato formale della registrazione alberghiera, senza che ciò potesse significare certa assenza della stessa dal territorio partenopeo nel pomeriggio del 14 agosto. Come pure, la compatibilità dei segni tracciati su una delle carte utilizzate per i prelievi con il tratto grafico di altro collega non poteva essere totalmente pretermessa nella valutazione del patrimonio indiziario. L'incompletezza dell'istruttoria, dovuta al rigetto delle ulteriori richieste svolte ex art. 603, cod. proc. pen. (rifiuto della Corte di acquisire gli estratti conto dei rapporti bancari in essere dell'imputato e del suo nucleo familiare e fiduciario, al fine di verificare l'assenza di rimesse rilevanti corrispondenti alle somme sottratte), rende ragione della immanenza di dubbi più che ragionevoli in ordine alla individuazione dell'agente; dubbi che avevano indotto anche il rappresentante della pubblica accusa a chiedere in udienza l'assoluzione dell'imputato. 2.3. Ancora, inosservanza della legge penale e vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte irragionevolmente rigettato la richiesta sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale riconosciuta (euro centomila), attesa la sussistenza di un danno grave ed irreparabile evidente per l'imputato, che è stato peraltro licenziato dal datore di lavoro. 2.4. I medesimi vizi sono denunziati in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente certamente meritava in ragione del corretto comportamento processuale, come pure irragionevolmente severo era da ritenersi il trattamento sanzionatorio, che si discosta in misura rilevante dal minimo edittale, allo stesso modo dell'aumento calcolato per la continuazione con il reato satellite avvinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini qui di seguito indicati. 1.1 II difensore pone il tema della complessiva distanza del percorso motivazionale -ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.- rispetto ai canoni logici e normativi posti in tema di valutazione della prova indiziaria. E' bene dunque premettere che il sindacato esercitabile nella presente sede di legittimità riguarda solo in via indiretta il risultato della valutazione, esplicandosi essenzialmente nella censura del "metodo" seguito, in ossequio a principi ormai sedimentati che consentono di disegnare un profilo generalizzato del controllo di congruità e logicità motivazionale da parte di questa Corte. Il dato di partenza resta rappresentato dal rapporto esistente tra tre dati normativi: - l'art. 192 comma 2, secondo cui l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti; - l'art. 546, comma 1, lett. e, in tema di struttura argomentativa della motivazione, con il /, ' correlato obbligo di indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle t ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; 6-10488-2021 - l'art. 533, comma 1, lì dove esprime la regola di giudizio secondo cui la decisione di condanna va emessa (solo) se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, al di là di ogni ragionevole dubbio. Legare i contenuti di dette norme in un unico precetto equivale a dire che la motivazione della sentenza, per resistere alle critiche espresse nel ricorso di legittimità deve fornire una piena e coerente spiegazione circa l'avvenuta considerazione del peso dimostrativo dei singoli elementi indizianti e circa la loro valenza nell'ambito della necessaria correlazione, senza trascurare alcun dato significativo, e deve esplicitare se il 'ragionevole dubbio' si fondi su una possibile spiegazione alternativa dei fatti (coerente con le risultanze istruttorie) o se tragga origine dalla semplice inconsistenza dei dati dimostrativi posti a base della ricostruzione. L'assoluzione, nell'attuale quadro normativo, può infatti fondarsi - nel processo celebrato su prova indiziaria - o sulla mancata attribuzione ai dati probatori della caratteristica di indizi, nel senso imposto dall'art. 192 (dunque insufficienza dei contenuti dimostrativi) o sulla emersione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di un ragionevole dubbio tratto da altri dati istruttori capaci di introdurre una concreta (e non manifestamente illogica) ipotesi alternativa. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Rv. 275299; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280; Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011, dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1 n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). Così come la sua affermazione impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per pervenire alla affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura', la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (così, Sez. 1, n. 31456/2008, Sez. 5, 1282/2018 cit.). E' evidente, pertanto, che i copiosi insegnamenti espressi negli arresti di questa Corte trovano un comune denominatore nella verifica non solo di logicità dei contenuti motivazionali (nel senso di corretta applicazione di massime di esperienza capaci di identificare il reale valore dimostrativo degli elementi di prova rispetto al fatto da provare), ma soprattutto di «completezza» della motivazione, nel senso che nessun elemento significativo - sia esso dotato di valenza a carico o a discarico - può essere trascurato nella economia della decisione, pena la vanificazione del contenuto precettivo dell'art. 546 cod. proc. pen.. In tal senso, fermo restando che il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale, ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (Sez. 1, 6/6/1996, ric. Lombardi), non 6-10488-2021 può dirsi estranea al giudizio di legittimità la verifica dei punti in cui si articola il percorso decisorio, soprattutto nelle ipotesi - come quella in esame - in cui il giudice di merito è pervenuto alla affermazione di penale responsabilità. Il controllo di completezza e logicità, in tali ipotesi, non viene espresso nella tensione verso un risultato processuale necessariamente diverso rispetto a quello espresso nella decisione impugnata, ma resta ancorato alla verifica del metodo utilizzato e delle singole operazioni ricostruttive operate, dato che il vizio di metodo - ove riscontrato - non può che determinare l'annullamento della decisione in vista di una futura deliberazione capace di emendarlo (senza necessariamente ribaltarlo). Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica, così sintetizzabili: - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. 2, n. 9269 del 5/12/2012, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, Sentenza n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789), né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv 250133, nonché Sez. 1, n. 25117, del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. 234167; più recentemente Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile in Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv 254572; nonché in Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova), lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis, Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955, del 10/9/2018). Ciò posto, va ulteriormente premesso che nel caso in esame gli elementi sottoposti a valutazione risultano, come si è detto, tutti di natura indiziaria. Non è un fuor d'opera, pertanto, ricordare che l'apprezzamento della valenza dimostrativa degli indizi è l'operazione di maggiore difficoltà in campo ricostruttivo, essendo l'indizio un dato 6-10488-2021 cognitivo soggetto a un deficit strutturale in punto di rappresentazione del fatto da provare. Da ciò la cautela normativa prima ricordata, il cui fondamento è ben espresso "storicamente" da Sez. U. n. 6682, del 4/2/1992 (Rv. 191230), secondo il cui insegnamento la correttezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultato ricostruttivo. L'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen; peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, giacché (nella valutazione complessiva) ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di talché l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita col rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice. L'affermazione implica, pertanto, la verifica del corretto utilizzo delle massime di esperienza indicate dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706 del 7/3/2003 (Rv. 224801), secondo cui il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze, ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica), od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. 6-10488-2021 A tali criteri, dunque, questo Collegio intende attenersi nella verifica dei contenuti motivazionali della decisione impugnata, in relazione alle doglianze espresse con i diffusi, ancorché puntuali e diligentemente accompagnati dal necessario (ai fini dello scrutinio di autosufficienza) corredo documentale, motivi di ricorso. 2. La Corte territoriale, al fine di dimostrare il superamento del dubbio ragionevole, ha inteso valorizzare alcuni dati storici (soprattutto di tipo cronologico) che non corrispondono alle acquisizioni documentali. 2.1. Sulla base dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso all'imputato, acquisiti (nuovamente) in secondo grado, la Corte ha potuto apprezzare la presenza dell'apparecchio telefonico in uso all'imputato in Torre del Greco alle ore 15.06-07 del pomeriggio dei fatti. Ha quindi stimato compatibile tale rilevamento con la presenza dell'imputato nel quartiere Chiaia della città di Napoli alle ore 15.47, allorquando sarebbe stata effettuata la prima operazione fraudolenta utilizzando la password della collega D'Urso presso l'Agenzia 33 dell'[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale ultimo dato cronologico rinviene dal testimoniale, mentre il dato documentale acquisito al processo (diligentemente allegato ai motivi di ricorso ai fini dell'autosufficienza) indica con univoca certezza l'orario del primo accesso di quel pomeriggio, con quella password e da quella specifica postazione, alle ore 15.22. Orario evidentemente incompatibile con la ricezione della telefonata in Torre del Greco alle 15.06-07. Si è dunque trattato di un evidente travisamento della prova documentale, che ha influito in maniera decisiva sul rigetto della deduzione difensiva portata all'attenzione della Corte con i motivi di gravame. Vero è che la Corte ha argomentato il proprio convincimento facendo leva anche sulla possibilità che l'agente avesse volontariamente lasciato la propria utenza cellulare in casa, a Torre del Greco, per tornare a Napoli nel pomeriggio, privo di quel dispositivo; tuttavia, è pur vero che una tale ratio potrebbe reggere il medesimo percorso argomentativo per la collega D'Urso, la cui presenza in Sorrento, fino al 16 successivo alle feriae augustee, è dimostrata solo dal dato amministrativo collegato al pernottamento alberghiero. In altre parole, la ricaduta indiziaria ritenuta insuperabile sull'imputato, privata del cennato dato di compatibilità cronologica, resta affidata per entrambi i dipendenti ai medesimi elementi di sospetto. 2.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito resta dunque viziato nei presupposti documentali travisati, non consentendo pertanto di ritenere superato il ragionevole dubbio che avvince (sia pure nelle differenti apparenze morfologiche) tutti coloro che erano in possesso delle chiavi dell'Istituto ed erano in grado di tornare presso la sede nel pomeriggio del 14 agosto 2009. Né la Corte di merito ha ritenuto opportuno superare il dubbio acquisendo, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., gli estratti conto dei rapporti bancari riferibili alla sfera di conoscenze fiduciarie dell'imputato, secondo la nota ed apprezzata massima di esperienza investigativa "follow the money" che consiglia di seguire sempre -in tali fattispecie- il flusso tracciato dal denaro. 6-10488-2021 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio, che si atterrà ai principi di diritto espressi in motivazione. 3.1. Le ragioni dell'annullamento assorbono i restanti (terzo e quarto) motivi di ricorso, con oggetto consequenziale rispetto all'accertamento della responsabilità. 4. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per