CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/06/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Benevento il 22/02/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 291 bis T.U. n. 43/1973, 110 e 648 cod. pen., riformando la sentenza impugnata solo in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penale responsabilità dei ricorrenti pur nel difetto del fine di profitto nelle loro condotte, atteso che il quantitativo di sigarette rinvenuto in loro possesso era destinato ad un amico comune a titolo di ringraziamento. I ricorrenti si dolgono anche non essere state ammesse "prove a discarico" dal difensore sollecitate "più volte" e da ritenersi decisive. 2.2. Violazione di legge per non essere stata rilevata la prescrizione dei reati e per essersi proceduto ad una valutazione atomistica delle prove a carico dei ricorrenti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 23/1/2022 il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché generici o manifestamente infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che la sentenza impugnata rende adeguatamente conto dell'impossibilità di ritenere che i 30 kg. di t.l.e. sequestrati ai ricorrenti possano ritenersi destinati all'uso strettamente personale, così da escludere la finalità di profitto e poter configurare il mero illecito amministrativo di cui all'art.. 1 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 99. Del tutto generica, poi, deve ritenersi la censura secondo non sarebbero state ammesse le prove a discarico, definite decisive, che "più volte" la difesa avrebbe sollecitato, non essendo stato specificato nel ricorso né in quali occasioni queste sarebbero state richieste, né di quali prove si tratta, così da non consentire al Collegio di valutare l'asserita decisività delle prove medesime: il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo: quanto all'eccepita prescrizione sia per la genericità della censura, che non specifica quando questa sarebbe maturata, sia perché, trattandosi di delitti accertati il 27/04/2014, per il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. il meno grave di questi (art. 291 bis T.U. n. 43/1973) non poteva prescriversi prima del 27/10/2021, e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Quanto alla valutazione atomistica delle prove, il ricorso pecca di genericità perché nemmeno indica quali elementi di prova, anziché essere valutati congiuntamente, sarebbero stati valutati in modo parcellizzatc. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato, in quanto deve ritenersi del tutto aspecifica ogni doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, essendo state queste riconosciute ad entrambi i ricorrenti dalla sentenza impugnata, anche nella loro massima estensione. 5. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rillevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Dott. [OSCURATO:PERSONA]. GioFi4ini Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]