CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PASQUALE che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22 dicembre 2020 ha parzialrr ente riformato la decisione con la quale, in data 28 novembre 2018, il Tribunale di Scia DC'èt iiveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44 lett. b), 95, 93, 94, 74, 71 d.P.R. 380/2001 e, in aec )glimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, ha subordinato la sospensione condizi )nale della pena, già concessa agli imputati dal primo giudice, alla demolizione della costi. iione abusiva. Avverso tale pronuncia i predetti imputati propongono congiuntamente ri 2ors..) per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunc 2. Con il primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge, osservando che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'appello del Pubblico Min stero perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 593, comma 1 cod. pro. peri, ed ir assenza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribuna 'e o c una avocazione come stabilito dall'art. 593-bis cod. proc. pen. 3. Con il secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge, d'e\ andc che i: giudice di primo grado, nel subordinare il beneficio concesso alla demolizione pera abusiva non sarebbe venuto meno ad un obbligo imposto dalla legge ed avendo il Procuratore Generale appellante lamentato la mancata subordinazione della c alla demolizione come sostanziale violazione di un dovere da parte del giudice, la seri' enza impugnata avrebbe superato l'ambito della sua potestà decisoria, circoscritto dz lrart 597 cod. proc. pen. ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, 3nalizzandc anche le risultanze del giudizio di primo grado. 4. Con il terzo motivo di ricorso deducono la violazione di legge per non aere la :;orte territoriale effettuato il giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 cod. pén. 5. Con il quarto motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione ed il tia\ isz rilento della prova su punti essenziali della decisione, lamentando che la Corte di Appellc non avrebbe considerato la "rettifica di concessione edilizia in sanatoria" fornita da la c.fesa, documento che avrebbe consentito una più precisa individuazione delle opere relLzate dagli imputati nonché della gravità qualitativa e quantitativa del reato commesso 6. Con il quinto motivo di ricorso deducono la violazione di legge osse -varice che, all'atto della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe dovuto i il avare la prescrizione del reato già maturata. Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 7. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'annullamentc enzer rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena alla clemoli, ione, condizione da eliminare ed a tale richiesta ha replicato la difesa con rriernori dei 20/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Preliminare ed assorbente è la questione, prospettata con il primo motivo di ricorso, della inappellabilità della sentenza impugnata. Invero, come attualmente stabilito dall'art. 593 cod. proc. pen., per Effetto delle modifiche recate dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, il pril:,31icc ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna solo guairci) queste, diversamente da quella in esame, "modificano il titolo del reato o escludono la sissis enza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie di terse da quella ordinaria del reato". La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, si è dunque pronunciata sii ?elio proposto avverso una sentenza inappellabile. I giudici dell'appello, secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudena di q .resta Corte, che il Collegio condivide, avrebbero dovuto limitarsi, in presenza di un pro/ \ ed niento giurisdizionale impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislaiv2irr ente stabilito, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., alla vr: ifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di irnpirr;:nare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdi;:ione :e e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi da l'Esame. dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5 n. .113 de, 20/11/2020 (dep. 2021), Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, [OSCURATO:PERSONA] 276934; Sez. 6, n. 38253 del 5/6/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273738; Sez. 5, n. 7403 del 26/9rz" 013 (dep 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532 ed altre prec. conformi). Si è altresì affermato che nel caso in cui il giudice che riceve l'atto di gravame si pronunci sullo stesso, questa Corte deve annullare senza rinvio la sentenza iinpugr ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso (v., da ultimo, Sec, 5, n 13905 del 8/2/2017, B, Rv. 269597). Fatta tale premessa, occorre conseguentemente annullare senza rinvio la sen enza impugnata e qualificare l'appello come ricorso per cassazione. 3. Restando assorbiti, come già detto, i restanti motivi di ricorso degli imputai, cc corre conseguentemente prendere in esame l'impugnazione del Pubblico Ministero. Tale impugnazione risulta generica perché, pur correttamente richiamando i precedent giurisprudenziali pertinenti al tema affrontato, non contiene alcuno specifico ffeiim ito al caso concreto ed alle ragioni che avrebbero consentito la subordinazione della .sospen iOflE condizionale della pena alla demolizione. Ne consegue che il ricorso non può essere accolto e deve pertanto essere rigEttato. 4. E' appena il caso di aggiungere che oggetto dell'impugnazione era esclu:ivame ,te la subordinazione del beneficio, già concesso, della sospensione condizionale della pen alla demolizione delle opere abusive, sicché non rileva la maturazione del termine -n 3S5irr10 d prescrizione del reato nel frattempo intervenuta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ri: -..‘ors l) per cassazione, rigetta il ricorso del RG. Così deciso in data 21/1