CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle MarcheAncona n. 813/2020 depositata il 02/11/2020sul ricorso iscritto al n. 30552/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pt,Daper di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA] rappresentante e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza n. 497/2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso notificato in data 10.09.2013 la [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante p.t., impugnava innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.AP0042040/2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], aveva rettificato il classamento catastale di unimpianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo nel Comune di Offida,modificando la categoria catastale da E/3 a D/1.La CTP di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 125/2014 accoglieva il ricorso.2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva definito con sentenza diaccoglimento del gravame, sovvertendo la decisione di prime cure cheaveva ritenuto nullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione.3. Avverso la pronuncia n. 813/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale delle Marche depositata il giorno 02 novembre 2020, nonnotificata, la società ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi, illustrati con memoria.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositandocontroricorso.5. Con separati ricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t., la Daper di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in personadell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. e la [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t. impugnavanoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ilmedesimo avviso di accertamento n. AP0042040/2013, con il qualel’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avevarettificato il classamento catastale del predetto impianto fotovoltaicoubicato su terreno agricolo nel Comune di Offida, modificando la categoriacatastale da E/3 a D/1.La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con tre diverse sentenze, accoglieva i ricorsi.6. Gli appelli proposti dall’Ufficio venivano riuniti innanzi alla CommissioneTributaria Regionale delle Marche e definiti con sentenza di accoglimentodei gravami, sovvertendo le decisioni di prime cure che avevano ritenutonullo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione.7. Avverso la pronuncia n. 497/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale delle Marche in data 05 marzo 2021, depositata il giorno 03maggio 2021, non notificata, le due società ricorrenti unitamente aPalazzese Cinzia (in qualità di ex socia della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonalecancellata dal registro delle imprese) proponevano ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati con memoria.8. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo, si dà atto che la difesa della società ricorrente[OSCURATO:PERSONA] srl ha dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 377 comma 2c.p.c. onde consentire la trattazione congiunta dei due procedimentisummenzionati nella camera di consiglio odierna; all’esito, pertanto, ilCollegio dispone la riunione del ricorso n. 30552/2021 R.G. al ricorso n.12335/2021 R.G., ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 274c.p.c., atteso che trattasi di procedimenti che hanno per oggettol’impugnativa del medesimo avviso relativo all’accertamento catastale delNumero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026terreno sito nel Comune di Offida (AP) e che i comproprietari avevanoimpugnato con separati ricorsi.Con il primo motivo di ricorso (n. 12235/21 rg), la ricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazionedegli artt. 101 e 102 del codice di procedura civile, nonché degli artt. 14 e29 del D. Lgs. n. 546/1992, per aver la [OSCURATO:PERSONA] a contraddittorio non integro in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] inammissibili perché nuove le argomentazioni sviluppate dallaTravaglini Srl nella memoria illustrativa, laddove invece tali deduzioni i)erano state affrontate nella costituzione in appello e ii) eranoesclusivamente volte a meglio sviluppare la censura già a suo tempodedotta nel ricorso introduttivo; il tutto in relazione all’art. 360 comma 1n.4 c.p.c.”.1.2 Con il terzo motivo di impugnazione, la società ricorrente lamenta la“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000,per aver il giudice considerato assolto l’obbligo di motivazione dell’avvisodi accertamento, che invece si fonda esclusivamente sul mero rinvio a unarisoluzione dell’Agenzia del Territorio, non trascritta nemmeno nei suoicontenuti essenziali; il tutto in relazione all’art. 360 n. 3”.1.3 Con l’ultimo motivo di ricorso, la società contribuente si duole della“violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 20 del R.D.L. n. 652 del1939, dell’art. 56 del D.P.R. 1142 del 1949, nonché dell’art. 1 del D. M. n.701 del 1994, per non aver il giudice preso in esame la rendita catastaleproposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nel ricorso di primo grado, e ciòperché non sarebbe stata presentata apposita variazione di classamento(Docfa); il tutto in relazione all’art. 360 n. 3”.Numero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con il primo motivo di ricorso (n.30552/21 rg), le altre ricorrentidenunciano “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazionedegli att. 101 e 102 del codice di procedura civile, nonché degli artt. 14 e29 del D. Lgs. n. 546/1992, per aver la [OSCURATO:PERSONA] a contraddittorio non integro in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000,per aver il Giudice considerato assolto l’obbligo di motivazione dell’avvisodi accertamento, che invece si fonda esclusivamente sul mero rinvio a unarisoluzione dell’Agenzia del Territorio, non trascritta nemmeno nei suoicontenuti essenziali, il tutto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3”.2. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, le ricorrenti lamentano laviolazione del contraddittorio e del principio del litisconsorzio necessario,poiché nei giudizi di merito non era stato integrato il contraddittorio neiconfronti dei comproprietari del terreno oggetto di accertamento.In particolare, con riferimento all’avviso di accertamento n.AP0042040/2013 non era stato integrato il contraddittorio nei confrontidella comproprietaria dell’impianto fotovoltaico, sig.ra [OSCURATO:PERSONA],mentre l’altra società comproprietaria ([OSCURATO:SOCIETA]) aveva impugnatol’avviso, instaurando altro procedimento pendente innanzi alla CTP diAscoli Piceno.Analogamente, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.AP0012473/2013 e AP0012465/2013 non risultava integrato ilcontraddittorio nei confronti della proprietaria dell’area, sig.ra PasqualinaDi Carlo, mentre l’avviso risultava impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualitàdi superficiaria dei terreni.2.1 Entrambi i motivi appaiono fondati poiché nella fattispecie è statoviolato il litisconsorzio necessario, a nulla rilevando che l’avviso diNumero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026accertamento fosse stato in origine debitamente notificato a tutti icomproprietari dell’immobile.E’ approdo costante di questa Corte quello che ritiene che in tema dicontenzioso catastale, l'impugnazione dell'atto di classamento di unimmobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzionecessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che taleaccertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla naturadell'immobile medesimo (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15489;Cass., Sez. 6^-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6^-5, 11febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2014, n. 20538;Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6^-5, 20gennaio 2020, n. 1272; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36760;Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37358; Cass., Sez. Trib., 19giugno 2024, nn. 16945 e 16632; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n.18711; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002; Cass., Sez. Trib., 22febbraio 2025, n. 4683).La stesso principio è stato enunciato anche con riferimento ai titolari didiritti reali di godimento, e in particolare agli usufruttuari, che sono statiritenuti anch'essi litisconsorti necessari (così Cass., Sez. 6-5, n. 32836 del2019, n. 17020 del 2020).Il vincolo del litisconsorzio necessario imporrebbe - eventualmente dopoun ordine di integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsortepretermesso ex art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - losvolgimento di un unico processo tributario tra l’ente impositore ed icontribuenti. Tuttavia, è possibile che l’atto impositivo non siacongiuntamente impugnato dai contribuenti, verificandosi che questipropongano impugnazioni separate e che i relativi giudizi non venganoriuniti dinanzi al giudice tributario. Parimenti, può anche accadere chel’impugnazione sia proposta solo da uno o da alcuni dei contribuenti e cheNumero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026la decisione sia resa senza disporre l’integrazione del contraddittorio,come accaduto nel caso in esame.Difatti, quando sussiste una violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, che non è stata rilevata né dal giudice di primo grado, che nonha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, chenon ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992, resta viziato l'intero processoe s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anched'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di primecure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Cass.29370/2022 citata anche da parte ricorrente, nonchè Cass. Sez. 6-3, n.6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013).Nella fattispecie, è dato incontestato che nel giudizio scaturitodall’impugnazione dell’avviso di accertamento AP0042040/2013 non èstato integrato il contraddittorio, con palese violazione del litisconsorzionecessario nei confronti della comproprietaria sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolaredi ½ della proprietà dell’immobile oggetto di accertamento e cosìanalogamente con riferimento all’impugnativa degli avvisi di accertamentonn. AP0012473/2013 e AP0012465/2013 proposta dalla società titolaredel diritto di superficie sul cespite, non risultava integrato il contraddittorionei confronti della proprietaria dell’area, sig.ra [OSCURATO:PERSONA].L’accoglimento del primo motivo dei ricorsi riuniti determinal’assorbimento di tutti gli altri.Ne discende che la mancata integrazione del contraddittorio nei confrontidei comproprietari degli immobili travolge le pronunce qui impugnate conrimessione della controversia al giudice di primo grado, affinché provvedaal rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazionedel contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, statuendoanche sulle spese di lite del presente grado. P.Q.MNumero registro generale 12235/2021Numero sezionale 4631/2026Numero di raccolta generale 17967/2026Data pubblicazione 04/06/2026pronunziando nei giudizi come sopra riuniti RG. n. 12235/2021 e n.30552/2021, accoglie il primo motivo dei ricorsi, assorbiti gli altri; cassa lesentenze impugnate, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di I gradodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che dovrà regolare anche lespese di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]