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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 16777/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21744-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contributiva Sanzioni R.G.N.21744/2019 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 280/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 784/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza del 18.4.2019 n. 280, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (manon quella soggettiva).

Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] del solo contributo integrativo.

La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che l’obbligo dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell’anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00.

Inoltre, dichiarava la prescrizione del diritto di credito ai contributi dell’Inps.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335del 19 95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 20 11, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 20 11, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 20 10, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 20 03, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosciuto il diritto dell’Inps alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il credito prescritto, per l’anno 2009, quando invece la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 24.9.2010e , in quanto riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione, così che alla successiva data del 3.7.2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte dell’Inps, il diritto al credito contributivo non si era ancora estinto per prescrizione.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 19 95, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, perché secondo la Corte d’appello, l’interpretazione ed applicazione delle norme in rubrica, condurrebbe a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della professionista alla Gestione separata Inps.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 comma 8 lett. b della legge n. 388del 2000, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’illegittimità delle sanzioni irrogate, in particolare, come evasione e non come omissione contributiva.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguenziale rigetto del primo motivo di ricorso incidentale condizionato ed assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato.

Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011,art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata "all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità" (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.).

A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17) che "la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata".

Nei casi, invece, in cui resta necessario l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale "il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per esclu dere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità" (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021).

Si è ancora escluso che l'obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00.

In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo "rileva solo quale (limite) per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione" (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.).

Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).

Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, dalle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..

Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010, sulla base del DPCM del 10.6.2010, la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 3.7.2015 (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non è prescritto.

In accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato (che, in riferimento alle sanzioni, verrà deciso in sede di rinvio, all’esito del nuovo esame della controversia), la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Non è dovuto il contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, in quanto l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, implica una nuova decisione, all’esito di un nuovo esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbe il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai moti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21744-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contributiva Sanzioni R.G.N.21744/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 280/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 784/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del 18.4.2019 n. 280, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (manon quella soggettiva). Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che l’obbligo dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell’anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00. Inoltre, dichiarava la prescrizione del diritto di credito ai contributi dell’Inps. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335del 19 95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 20 11, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 20 11, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 20 10, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 20 03, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosciuto il diritto dell’Inps alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il credito prescritto, per l’anno 2009, quando invece la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 24.9.2010e , in quanto riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione, così che alla successiva data del 3.7.2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte dell’Inps, il diritto al credito contributivo non si era ancora estinto per prescrizione. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 19 95, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, perché secondo la Corte d’appello, l’interpretazione ed applicazione delle norme in rubrica, condurrebbe a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della professionista alla Gestione separata Inps. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 comma 8 lett. b della legge n. 388del 2000, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’illegittimità delle sanzioni irrogate, in particolare, come evasione e non come omissione contributiva. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguenziale rigetto del primo motivo di ricorso incidentale condizionato ed assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato. Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011,art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata "all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità" (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17) che "la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata". Nei casi, invece, in cui resta necessario l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale "il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per esclu dere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità" (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021). Si è ancora escluso che l'obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00. In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo "rileva solo quale (limite) per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione" (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.). Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, dalle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.. Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010, sulla base del DPCM del 10.6.2010, la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 3.7.2015 (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non è prescritto. In accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato (che, in riferimento alle sanzioni, verrà deciso in sede di rinvio, all’esito del nuovo esame della controversia), la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. Non è dovuto il contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, in quanto l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, implica una nuova decisione, all’esito di un nuovo esame della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbe il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai moti
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