CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24217-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', FRANCESCA Oggetto R.G.N.24217/2017 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 744/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 235/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 744 del 2017, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva rigettato le opposizioni a cartella ed alle ordinanze ingiunzione emesse in ragione dell’accertamento di varie irregolarità nei rapporti di lavoro di vari dipendenti, ha dato atto del l a giurisprudenza di legittimità che aveva ribadito la spettanza dell’onere della prova in capo all’[OSCURATO:PERSONA] sui fatti costitutivi della pretesa contributiva e l’efficacia dei verbali ispettivi redatti anche dalla Guardia di finanza; in particolare, erano stati sentiti come testi gli ex dipendenti e l’ispettrice della Direzione provinciale del lavoroche aveva confermato il contenuto del verbale ispettivo; all’esito dell’accertamento, la Corte territoriale ha ritenuto non confermata la pretesa contributiva e sanzionatoria riferita asoli due lavoratori chequindi andavano espunte; avverso tale sentenza ricorrono le società sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA];l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale senza svolgere attività difensiva; Agenzia delle Entrate e Direzione provinciale del lavoro sono rimaste intimate; chiamata la causa all'adunanza camerale del 27giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1 c.p.c., comma 2); Considerato che:con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazionidei lavoratori, ritrattate in sede di prova testimoniale , rese dinanzi agli ispettori del lavoro; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. per aver invertito l’onere probatorio e dell’art.2700 c.c.; con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e conseguente contraddittorietà in quanto sulla stessa base probatoria erano state escluse le pretese solo per due lavoratori; con il quarto motivo,si deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver confermato la sanzione amministrativa nonostante il mancato accertamento del presupposto della domanda in giudizio, ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per tutti i soggetti interessati; i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati ove denunciano violazione di legge giacché non è stata fatta alcuna erronea affermazione di principio in materia di applicazione della regola sul riparto dell’onere probatorio che grava sull’[OSCURATO:PERSONA], né in materia di valore probatorio dei verbali della Guardia di finanza; per altro, in relazione agli apprezzamenti di merito, non è stato proposto alcun motivo utile ad evidenziare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.; per giurisprudenza costante di questa Corte,come da ultimo ribadito da C ass. n.20994 del 2023, la valutazione circa la sussistenza degli elementi, da cui è dato inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto e, in tale ambito, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito;pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile in base all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, siccome tipizzati dall'art. 2094 c.c.; è, invece, sindacabile nei ristretti limiti fissati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ragionamento, necessariamente presuntivo, sulla scelta e sulla ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846, e, di recente, anche Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6376; in termini analoghi, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379); la Corte territoriale, all'esito del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e del vaglio critico delle obiezioni sollevate dalle parti appellanti, ha confermato la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle concrete modalità de ll’attività dei lavoratori esaminati nel corso dell'accertamento ispettivo; la motivazione della sentenza d'appello, nell'ampio richiamo alle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado e nella confutazione degli elementi addotti dalle società, in qua nto sprovvisti di valenza decisiva, consente di enucleare il percorso logico e non è affetta da aporie o da lacune, che ne rendano imperscrutabile il fondamento razionale, nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, in tema di "motivazione apparente"); in tale indagine di fatto, la sentenza impugnata ha confrontato gli elementi distonici valorizzati dall'odierna ricorrente, sconfessandoli, e d mostra attribuendo maggiore forza persuasiva alle d ichiarazioni raccolte dagl'ispettori, nell'esercizio di una funzione pubblica e nell'immediatezza dei fatti; imotivi di ricorso, lungi dal denunciare la violazione dei criteri di legge che presiedono all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato,contrappone un diverso e più appagante inquadramento dei dati probatori alla valutazione espressa in termini concordi dai giudici di merito, sulla scorta di tutti gli elementi rilevanti; anche nella parte in cui allega l'omesso esame di fatti decisivi, il relativo motivo incorre nell'inammissibilità, in virtù della preclusione sancita dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile in caso di sentenza d'appello che confermi, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado; conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivoin favore dell’[OSCURATO:PERSONA] mentre non si deve provvedere in relazione alle parti rimaste intimate e dell’[OSCURATO:PERSONA] che si è limitata a depositare procura speciale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna lericorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteri