CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Teramo del 5 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il delitto di rapina aggravata, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato al solo difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, è manifestamente infondato in quanto secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le notificazioni effettuate nei confronti dell'imputato detenuto presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.; pertanto, nel caso di specie, la nullità deve ritenersi sanata (v. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02). Il motivo peraltro è generico poiché non deduce se lo stato di detenzione dell'imputato era noto o meno alla corte di appello Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), e nel caso in esame l'imputato palesa una negativa personalità attestata dai precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 onsigliere Estensore Il P