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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26002/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, in sede di rinvio, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: a) ai reati di porto illegale di armi comuni da sparo, arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 151 (convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi il 15 novembre 1995 in Misilmeri, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 28 febbraio 1997, definitiva il 18 dicembre 1997; b) al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 18 al 20 aprile 1993 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 1998, definitiva il 25 febbraio 1999; c) ai reati di rapina aggravata, sequestro, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 628, terzo comma, n. 1, e 605 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 7 d.l. n. 151 del 1991, commessi il 25 gennaio 1993 e il 30 luglio 1994 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 dicembre 1998, definitiva il 27 ottobre 1999; d) ai reati di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, commessi il 15 settembre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 25 giugno 1999, definitiva il 28 giugno 2000; e) ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, di omicidio aggravato e tentata distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, 575, 577, primo comma, n. 3, 56 e 411 cod. pen., commessi il 19 ottobre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di Palermo con sentenza del 19 aprile 2000, definitiva il 26 marzo 1991; f) ai reati di danneggiamento seguito da incendio, tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 424, 56 e 629 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, 10 e 12 legge n. 497 del 1974, commessi dal 9 gennaio alle 17 dicembre 1994 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 27 luglio 2000, definitiva 1'11 dicembre 2001; g) ai reati aggravati di devastazione, saccheggio, strage ed altro (c.d.

"strage di Firenze"), ai sensi degli artt. 419 e 422 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra il 14 maggio 1993 e il 14 aprile 1994 in Roma, Milano, Firenze e Formello, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 2001, definitiva il 6 maggio 2002; h) ai reati di omicidio aggravato, sequestro di persona, vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, ricettazione, associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, n. 3, 605, 410, 411, 648 e 416 bis cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi dall'Il marzo 1994 al 7 novembre 1996 in Palermo, Villabate e altrove, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 9 novembre 2000, definitiva il 15 luglio 2002; i) al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione la quale è derivata la morte della vittima, ai sensi dell'art. 630, primo e terzo comma, cod. pen., commesso il 23 novembre 1993 in Villabate, giudicato dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 16 dicembre 2011, definitiva il 9 ottobre 2012; j) ai reati aggravati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra la fine del 1994 e maggio 1995 in Palermo, Milano e in altre località anche estere, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 14 ottobre 2005, definitiva il 12 dicembre 2007.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati sub a, b, c, d, e, f, g, h, j, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.1.2.

La Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in ragione della natura meramente apparente del provvedimento, radicalmente privo dell'analisi dei reati oggetto dell'istanza e delle relative sentenze, nonché dell'individuazione dei dati fattuali posti alla base delle valutazioni compiute per escludere l'esistenza di un unitario disegno criminoso.

La riconosciuta sostanziale assenza di motivazione del provvedimento annullato, però, non aveva posto al giudice del rinvio un vincolo particolare, se non quello di attenersi ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'accertamento dell'eventuale sussistenza di tale disegno unitario.

Con successiva ordinanza del 10 luglio 2019, la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub a, b, c, f, h, j, rigettando nel resto la medesima istanza con riferimento agli ulteriori reati.

Successivamente al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha annullato per difetto di motivazione il provvedimento impugnato limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub d, e, g.

La Corte di assise di Palermo, in sede di rinvio, ha quindi adottato il provvedimento oggi impugnato dal Procuratore generale.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che non vi era prova del fatto che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di entrare a far parte dell'associazione del delinquere di tipo mafioso, definita "Cosa nostra", non aveva la possibilità di prefigurarsi la possibilità di commettere i reati sub d, g.

L'omicidio del sacerdote [OSCURATO:PERSONA], infatti, costituiva per sua natura una condotta inusuale dell'associazione per delinquere di riferimento, posto che le organizzazioni mafiose, anche solo per non perdere consenso sociale, non avevano mai preso di mira uomini di chiesa (tanto che Puglisi rimane l'unico sacerdote ucciso dalla mafia siciliana).

Secondo il ricorrente, quindi, appare non verosimile che il condannato, nel momento in cui aveva aderito all'associazione mafiosa, avesse già vagliato la possibilità di uccidere un consacrato appartenente alla Chiesa cattolica, circostanza che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la stessa organizzazione criminale in cui aveva deciso di militare, come di fatto avvenne.

Il ricorrente, infine, evidenzia che anche la c.d. strage di Firenze era stata posta in essere in forza di circostanze non preventivabili nel momento storico in cui il condannato aveva deciso di aderire all'associazione mafiosa.

Infatti, tali reati erano stati commessi non solo al fine di agevolare l'attività dell'associazione, ma anche nell'ambito della realizzazione di una strategia attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

Giova evidenziare che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).

Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa.

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, appare errato il richiamo contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto all'omicidio del sacerdote Puglisi e alla c.d. strage di Firenze, posto che tali condotte erano state realizzate in forza della strategia della tensione, circostanza che non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa.

Tali obiettivi, infatti, erano stati individuati all'esito di eventi che avevano determinato un mutamento della strategia verso finalità meramente terroristiche (determinato da fattori, quali ad esempio l'arresto di personaggi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA], importanti condanne ai partecipanti dell'associazione, le modifiche normative intervenute, l'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen.).

Il giudice dell'esecuzione non ha fornito una spiegazione logica e plausibile per ritenere che i reati fine sub d) e g), fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996 in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio.In particolare appare intrisa di supposizioni la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata in cui viene prospettata la contrapposizione tra la famiglia mafiosa di Brancaccio e gli ambienti clericali in cui stava emergendo la figura di don [OSCURATO:PERSONA] sacerdote di borgata che aveva intrapreso una campagna assai fattiva, fatta di esempio e di misericordia, per recuperare ai valori di una vita libera ed onesta, decine di giovani, fatto che avrebbe messo in discussione l'autorevolezza ed il dominio della cosca che poi ha affidato l'esecuzione dell'omicidio al [OSCURATO:PERSONA].

Infatti il giudice, a pag. 11 del provvedimento impugnato, argomenta la decisione assunta sul punto con un evidente salto motivazionale, espresso dalla mera impossibilità di «escludere la» possibilità della «continuazione» tra i suddetti reati senza riuscire a rinvenire e descrivere elementi fattuali concreti della sussistenza di una programmazione iniziale unitaria degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Stesso carattere congetturale è la parte della motivazione inerente i fatti di reato indicati sub G) relativi alla strage di Firenze (pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato), desumendo la dimostrazione della «possibile» esistenza di tale programma iniziale al momento dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dal fatto che nell'organizzazione mafiosa denominata «cosa nostra» non si potesse certo affermare che quella delle stragi fosse una novità operativa.

Trattasi di motivazione che difetta con evidenza di concretezza sugli elementi fattuali ricavati dalle sentenze di condanna oppure offerti alla sua valutazione con riferimento a tali gravissimi delitti, dai quali inferire in modo logico e plausibile l'esistenza effettiva dell'unitario progetto iniziale nella mente del condannato.

2. In presenza di tali vizi di motivazione il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione della disciplina della continuazione ai reati sub d) e g).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riguardo alla unificazione in continuazione dei reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Palermo in data 25.06.1999, ir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, in sede di rinvio, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: a) ai reati di porto illegale di armi comuni da sparo, arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 151 (convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi il 15 novembre 1995 in Misilmeri, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 28 febbraio 1997, definitiva il 18 dicembre 1997; b) al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 18 al 20 aprile 1993 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 1998, definitiva il 25 febbraio 1999; c) ai reati di rapina aggravata, sequestro, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 628, terzo comma, n. 1, e 605 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 7 d.l. n. 151 del 1991, commessi il 25 gennaio 1993 e il 30 luglio 1994 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 dicembre 1998, definitiva il 27 ottobre 1999; d) ai reati di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, commessi il 15 settembre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 25 giugno 1999, definitiva il 28 giugno 2000; e) ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, di omicidio aggravato e tentata distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, 575, 577, primo comma, n. 3, 56 e 411 cod. pen., commessi il 19 ottobre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di Palermo con sentenza del 19 aprile 2000, definitiva il 26 marzo 1991; f) ai reati di danneggiamento seguito da incendio, tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 424, 56 e 629 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, 10 e 12 legge n. 497 del 1974, commessi dal 9 gennaio alle 17 dicembre 1994 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 27 luglio 2000, definitiva 1'11 dicembre 2001; g) ai reati aggravati di devastazione, saccheggio, strage ed altro (c.d. "strage di Firenze"), ai sensi degli artt. 419 e 422 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra il 14 maggio 1993 e il 14 aprile 1994 in Roma, Milano, Firenze e Formello, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 2001, definitiva il 6 maggio 2002; h) ai reati di omicidio aggravato, sequestro di persona, vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, ricettazione, associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, n. 3, 605, 410, 411, 648 e 416 bis cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi dall'Il marzo 1994 al 7 novembre 1996 in Palermo, Villabate e altrove, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 9 novembre 2000, definitiva il 15 luglio 2002; i) al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione la quale è derivata la morte della vittima, ai sensi dell'art. 630, primo e terzo comma, cod. pen., commesso il 23 novembre 1993 in Villabate, giudicato dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 16 dicembre 2011, definitiva il 9 ottobre 2012; j) ai reati aggravati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974 e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra la fine del 1994 e maggio 1995 in Palermo, Milano e in altre località anche estere, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 14 ottobre 2005, definitiva il 12 dicembre 2007. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati sub a, b, c, d, e, f, g, h, j, in ordine ai quali ha rideterminato la pena finale nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.1.2. La Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in ragione della natura meramente apparente del provvedimento, radicalmente privo dell'analisi dei reati oggetto dell'istanza e delle relative sentenze, nonché dell'individuazione dei dati fattuali posti alla base delle valutazioni compiute per escludere l'esistenza di un unitario disegno criminoso. La riconosciuta sostanziale assenza di motivazione del provvedimento annullato, però, non aveva posto al giudice del rinvio un vincolo particolare, se non quello di attenersi ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'accertamento dell'eventuale sussistenza di tale disegno unitario. Con successiva ordinanza del 10 luglio 2019, la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub a, b, c, f, h, j, rigettando nel resto la medesima istanza con riferimento agli ulteriori reati. Successivamente al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione ha annullato per difetto di motivazione il provvedimento impugnato limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub d, e, g. La Corte di assise di Palermo, in sede di rinvio, ha quindi adottato il provvedimento oggi impugnato dal Procuratore generale. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che non vi era prova del fatto che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di entrare a far parte dell'associazione del delinquere di tipo mafioso, definita "Cosa nostra", non aveva la possibilità di prefigurarsi la possibilità di commettere i reati sub d, g. L'omicidio del sacerdote [OSCURATO:PERSONA], infatti, costituiva per sua natura una condotta inusuale dell'associazione per delinquere di riferimento, posto che le organizzazioni mafiose, anche solo per non perdere consenso sociale, non avevano mai preso di mira uomini di chiesa (tanto che Puglisi rimane l'unico sacerdote ucciso dalla mafia siciliana). Secondo il ricorrente, quindi, appare non verosimile che il condannato, nel momento in cui aveva aderito all'associazione mafiosa, avesse già vagliato la possibilità di uccidere un consacrato appartenente alla Chiesa cattolica, circostanza che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la stessa organizzazione criminale in cui aveva deciso di militare, come di fatto avvenne. Il ricorrente, infine, evidenzia che anche la c.d. strage di Firenze era stata posta in essere in forza di circostanze non preventivabili nel momento storico in cui il condannato aveva deciso di aderire all'associazione mafiosa. Infatti, tali reati erano stati commessi non solo al fine di agevolare l'attività dell'associazione, ma anche nell'ambito della realizzazione di una strategia attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, appare errato il richiamo contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto all'omicidio del sacerdote Puglisi e alla c.d. strage di Firenze, posto che tali condotte erano state realizzate in forza della strategia della tensione, circostanza che non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa. Tali obiettivi, infatti, erano stati individuati all'esito di eventi che avevano determinato un mutamento della strategia verso finalità meramente terroristiche (determinato da fattori, quali ad esempio l'arresto di personaggi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA], importanti condanne ai partecipanti dell'associazione, le modifiche normative intervenute, l'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen.). Il giudice dell'esecuzione non ha fornito una spiegazione logica e plausibile per ritenere che i reati fine sub d) e g), fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996 in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio.In particolare appare intrisa di supposizioni la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata in cui viene prospettata la contrapposizione tra la famiglia mafiosa di Brancaccio e gli ambienti clericali in cui stava emergendo la figura di don [OSCURATO:PERSONA] sacerdote di borgata che aveva intrapreso una campagna assai fattiva, fatta di esempio e di misericordia, per recuperare ai valori di una vita libera ed onesta, decine di giovani, fatto che avrebbe messo in discussione l'autorevolezza ed il dominio della cosca che poi ha affidato l'esecuzione dell'omicidio al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti il giudice, a pag. 11 del provvedimento impugnato, argomenta la decisione assunta sul punto con un evidente salto motivazionale, espresso dalla mera impossibilità di «escludere la» possibilità della «continuazione» tra i suddetti reati senza riuscire a rinvenire e descrivere elementi fattuali concreti della sussistenza di una programmazione iniziale unitaria degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Stesso carattere congetturale è la parte della motivazione inerente i fatti di reato indicati sub G) relativi alla strage di Firenze (pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato), desumendo la dimostrazione della «possibile» esistenza di tale programma iniziale al momento dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dal fatto che nell'organizzazione mafiosa denominata «cosa nostra» non si potesse certo affermare che quella delle stragi fosse una novità operativa. Trattasi di motivazione che difetta con evidenza di concretezza sugli elementi fattuali ricavati dalle sentenze di condanna oppure offerti alla sua valutazione con riferimento a tali gravissimi delitti, dai quali inferire in modo logico e plausibile l'esistenza effettiva dell'unitario progetto iniziale nella mente del condannato. 2. In presenza di tali vizi di motivazione il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione della disciplina della continuazione ai reati sub d) e g). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riguardo alla unificazione in continuazione dei reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Palermo in data 25.06.1999, ir
Sentenza Cassazione n. 26002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris